Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0597/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/597 della Commissione del 30 aprile 2020 relativo alla concessione di aiuti all’ammasso privato di burro e alla fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto

Pubblicato: 30/04/2020 In vigore dal: 30/04/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/597 della Commissione del 30 aprile 2020 relativo alla concessione di aiuti all’ammasso privato di burro e alla fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/597 of 30 April 2020 granting aid for private storage for butter and fixing the amount of aid in advance

Testo normativo

4.5.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 140/31 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/597 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 2020 relativo alla concessione di aiuti all’ammasso privato di burro e alla fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 18, paragrafo 2, visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ( 2 ) , in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ( 3 ) , in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera b), considerando quanto segue: (1) A causa dell’attuale pandemia di Covid-19 e delle forti restrizioni alla circolazione imposte negli Stati membri si è registrato un calo della domanda di determinati prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. La diffusione della malattia e le misure in atto limitano la disponibilità di manodopera, compromettendo in particolare le fasi di produzione, raccolta e trasformazione del latte. La chiusura obbligatoria di negozi, mercati all’aperto, ristoranti e altri esercizi ricettivi ha inoltre interrotto le attività del settore alberghiero e della ristorazione, il che ha comportato cambiamenti significativi nei modelli della domanda di latte e prodotti lattiero-caseari. Il settore alberghiero e della ristorazione rappresenta generalmente tra il 10 e il 20 % circa, a seconda del prodotto, del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari dell’Unione. Inoltre gli acquirenti nell’Unione e sul mercato mondiale stanno annullando alcuni contratti e ritardano la conclusione di nuovi contratti in previsione di un ulteriore calo dei prezzi. (2) Di conseguenza, la trasformazione dei quantitativi di latte crudo è in parte dirottata verso prodotti sfusi, stoccabili e a lunga conservazione caratterizzati da una minore intensità di manodopera, come il latte scremato in polvere e il burro, in quantità superiori alla consueta domanda del mercato. (3) Per il ridurre lo squilibrio tra offerta e domanda che ne è risultato, è opportuno concedere aiuti all’ammasso privato di burro. (4) Il regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione ( 4 ) e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione ( 5 ) stabiliscono le modalità di applicazione dell’aiuto all’ammasso privato. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 dovrebbero applicarsi all’aiuto all’ammasso privato di burro. (5) È opportuno fissare in anticipo l’importo dell’aiuto in modo da consentire un sistema operativo rapido e flessibile. A norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1370/2013, l’importo dell’aiuto all’ammasso privato fissato anticipatamente dovrebbe essere stabilito in base alle spese di ammasso e ad altri elementi di mercato pertinenti. È opportuno stabilire un aiuto per le spese fisse di ammasso per l’entrata e l’uscita dei prodotti in questione e un aiuto per le spese giornaliere di deposito in magazzino e di finanziamento. (6) A fini di efficienza amministrativa e semplificazione, è opportuno che le domande riguardino solo il burro già all’ammasso e non dovrebbe essere chiesta una cauzione. In tale contesto è opportuno fissare il periodo di ammasso. (7) A fini di efficienza amministrativa e semplificazione, è opportuno fissare il quantitativo minimo di prodotti che devono formare oggetto di ciascuna domanda. (8) Le misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19 potrebbero incidere sul rispetto dei requisiti per i controlli in loco relativi all’aiuto all’ammasso privato, di cui all’articolo 60 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240. È opportuno concedere flessibilità agli Stati membri interessati da tali misure, prorogando il periodo di esecuzione dei controlli sull’entrata in ammasso o sostituendo gli stessi con altre prove pertinenti, e non richiedendo l’esecuzione di controlli senza preavviso. È pertanto opportuno derogare a talune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 ai fini del presente regolamento. (9) Per avere un impatto immediato sul mercato e contribuire a stabilizzare i prezzi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento istituisce un aiuto all’ammasso privato di burro, di cui all’articolo 17, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013 (in appresso «l’aiuto»). 2.   Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applicano il regolamento delegato (UE) 2016/1238 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240. Articolo 2 Prodotti ammissibili Per poter beneficiare dell’aiuto, il burro deve essere di qualità sana, leale e mercantile e di origine dell’Unione. Il prodotto deve soddisfare i requisiti di cui alla sezione IV dell’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2016/1238. Articolo 3 Presentazione e ammissibilità delle domande 1.   Le domande di aiuto possono essere presentate a decorrere dal 7 maggio 2020. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 giugno 2020. 2.   Le domande devono riguardare prodotti che sono già stati conferiti all’ammasso. 3.   Il quantitativo minimo per domanda è di 10 tonnellate. Articolo 4 Importo dell’aiuto e periodo di ammasso 1.   L’importo dell’aiuto è fissato come segue: a) 9,83 EUR per tonnellata immagazzinata, per le spese fisse di magazzinaggio, b) 0,43 EUR per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale. 2.   L’ammasso contrattuale termina il giorno che precede lo svincolo dall’ammasso. 3.   L’aiuto può essere concesso solo se il periodo di ammasso contrattuale è compreso tra 90 e 180 giorni. Articolo 5 Controlli 1.   In deroga all’articolo 60, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, quando, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19 (in appresso «le misure»), l’organismo pagatore non è in grado di effettuare a tempo debito i controlli di cui all’articolo 60, paragrafi 1 e 2, del suddetto regolamento, lo Stato membro interessato può: a) prorogare il periodo previsto dall’articolo 60, paragrafo 1, primo comma, per effettuare tali controlli fino a 30 giorni dopo la fine delle misure; o b) sostituire tali controlli, durante il periodo di applicazione delle misure, con altre prove pertinenti, ad esempio fotografie geolocalizzate o altre prove in formato elettronico. 2.   In deroga all’articolo 60, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, quando, a causa delle misure, l’organismo pagatore non è in grado di effettuare i controlli in loco senza preavviso, tale organismo non è tenuto a svolgere controlli senza preavviso nel periodo di attuazione delle misure. Articolo 6 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2020 Per la Commissione La president Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671 . ( 2 ) GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12 . ( 3 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549 . ( 4 ) Regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’intervento pubblico e l’aiuto all’ammasso privato ( GU L 206 del 30.7.2016, pag. 15 ). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’intervento pubblico e l’aiuto all’ammasso privato ( GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71 ).

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