Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0622/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/622 della Commissione del 29 aprile 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 29/04/2020 In vigore dal: 29/04/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/622 della Commissione del 29 aprile 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/622 of 29 April 2020 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

7.5.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 144/6 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/622 DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2020 Per la Commissione A nome del presidente Stephen QUEST Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Designazione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazione 1) 2) 3) Frontalino rettangolare di un’autoradio, denominato «pannello di controllo», contenente svariati pulsanti destinati ad attivare diverse funzioni della radio. L’articolo è fatto di plastica. I pulsanti/interruttori recano iscrizioni eseguite mediante proiezione laser. L’articolo è presentato senza componenti elettrici o elettronici. (Cfr. immagini) ( *1 ) 8529 90 92 La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, nota 2 b) della sezione XVI e dal testo dei codici NC 8529, 8529 90 e 8529 90 92 . L’articolo ha un ruolo diretto nell’uso dell’autoradio. Si tratta di un componente essenziale per il funzionamento, in quanto consente di attivare i punti di contatto e, facendo ciò, di accedere alle varie funzioni della radio. La sua struttura e le sue modalità di funzionamento precludono qualsiasi altro utilizzo diverso da componente di un’autoradio. (Cfr. sentenza della Corte del 15 febbraio 2007, RUMA GmbH/Oberfinanzdirektion Nürnberg, C-183/06, ECLI:EU:C:2007:110). Di conseguenza va considerato una parte della radio. L’articolo va quindi classificato nella voce 8529 come «altra parte di apparecchi della voce 8527». Si esclude la classificazione nel codice 8529 90 49 , in quanto l’articolo non costituisce un «mobile o cofanetto» ai sensi della voce 8529, bensì solo il frontalino di un’autoradio (cfr. anche le note esplicative della nomenclatura combinata per le sottovoci, 8529 90 41 e 8529 90 49 , terzo paragrafo). Di conseguenza l’articolo va classificato nel codice NC 8529 90 92 come «altra parte di apparecchi della voce 8527». Immagini ( *1 ) Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo.

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