Regolamento di esecuzione (UE) 2020/624 della Commissione del 30 aprile 2020 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Cappero delle Isole Eolie (DOP)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/624 della Commissione del 30 aprile 2020 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cappero delle Isole Eolie (DOP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/624 of 30 April 2020 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Cappero delle Isole Eolie (PDO))
Testo normativo
7.5.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 144/12
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/624 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2020
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cappero delle Isole Eolie (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Cappero delle Isole Eolie» presentata dall’Italia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
La Commissione ha ricevuto dai comuni di Malfa, Leni e Santa Maria Salina una notifica di opposizione comprensiva di dichiarazione di opposizione motivata, ai sensi dell’articolo 51, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, e l’ha dichiarata irricevibile. A norma dell’articolo 49, paragrafo 3, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e stabilite o residenti nello Stato membro di presentazione della domanda possono presentare una notifica di opposizione esclusivamente nell’ambito della procedura nazionale di opposizione.
(3)
Il nome «Cappero delle Isole Eolie» deve pertanto essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Cappero delle Isole Eolie» (DOP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2020
Per la Commissione
Janusz WOJCIECHOWSKI
A nome della president
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 402 del 28.11.2019, pag. 26
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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