Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0645/2019

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/645 della Commissione, del 15 aprile 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 15/04/2019 In vigore dal: 15/04/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/645 della Commissione, del 15 aprile 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/645 of 15 April 2019 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

25.4.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 110/7 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/645 DELLA COMMISSIONE del 15 aprile 2019 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( 1 ) , in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2019 Per la Commissione, a nome del presidente Stephen QUEST Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni (1) (2) (3) Articolo in tessuto (cotone) costituito da tre tasche cucite insieme e destinato a essere appeso alle sbarre di un letto a castello. L'articolo è destinato a contenere piccoli oggetti. La decorazione delle tasche può essere adattata al tema utilizzato per decorare la stanza del bambino. Cfr. immagine ( *1 ) . 6307 90 98 Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 7 f) della sezione XI e del testo dei codici NC 6307 , 6307 90 e 6307 90 98 . Le tasche non sono considerate manufatti per l'arredamento [(cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA)] della voce 6304 ma fungono da contenitori. È pertanto esclusa la classificazione dell'articolo alla voce 6304 come altro manufatto per l'arredamento. Si tratta di un articolo in tessuto confezionato, non incluso più specificatamente in altre voci della sezione XI o altrove ai sensi della voce 6307 (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 6307 ). L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 6307 90 98 come «altro manufatto confezionato». ( *1 ) L'immagine è fornita a scopo puramente informativo.

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