Regolamento di esecuzione (UE) 2019/652 della Commissione, del 24 aprile 2019, che stabilisce le norme di funzionamento standard della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie e i moduli standard per la comunicazione delle informazioni riguardanti la divulgazione della decisione finale in conformità della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/652 della Commissione, del 24 aprile 2019, che stabilisce le norme di funzionamento standard della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie e i moduli standard per la comunicazione delle informazioni riguardanti la divulgazione della decisione finale in conformità della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/652 of 24 April 2019 laying down standard Rules of Functioning for the Advisory Commission or Alternative Dispute Resolution Commission and a standard form for the communication of information concerning publicity of the final decision in accordance with Council Directive (EU) 2017/1852
Testo normativo
25.4.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 110/26
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/652 DELLA COMMISSIONE
del 24 aprile 2019
che stabilisce le norme di funzionamento standard della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie e i moduli standard per la comunicazione delle informazioni riguardanti la divulgazione della decisione finale in conformità della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea
(
1
)
, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3 e l'articolo 18, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)
la direttiva (UE) 2017/1852 introduce un meccanismo per risolvere in maniera efficace le controversie tra Stati membri relative all'interpretazione e all'applicazione di accordi e convenzioni che prevedono l'eliminazione della doppia imposizione del reddito e, ove applicabile, del capitale.
(2)
La direttiva (UE) 2017/1852 dispone che, qualora la procedura amichevole prevista come primo passo per la risoluzione delle controversie non conduca ad un accordo tra le autorità competenti degli Stati membri interessati entro un determinato lasso di tempo, la controversia possa essere sottoposta a una commissione consultiva o a una commissione per la risoluzione alternativa.
(3)
La direttiva (UE) 2017/1852 prevede che le autorità competenti di ciascuno Stato membro coinvolto nella controversia debbano concordare le norme di funzionamento della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie («le norme di funzionamento») e notificarle ai soggetti interessati.
(4)
La direttiva (UE) 2017/1852 prevede che la Commissione stabilisca norme di funzionamento standard da applicare nei casi in cui le norme di funzionamento non vengano notificate ai soggetti interessati entro il periodo di tempo previsto o siano incomplete. È pertanto opportuno stabilire norme di funzionamento standard al fine di garantire la continuità e l'efficacia della procedura di risoluzione delle controversie. A tal fine, le norme di funzionamento standard dovrebbero costituire un quadro procedurale generale che garantisca il funzionamento senza intoppi della procedura di risoluzione delle controversie e la tutela dei diritti dei soggetti interessati a norma della direttiva (UE) 2017/1852. Risulta particolarmente importante descrivere la base giuridica della controversia e definire il mandato delle autorità competenti, nonché trattare i particolari dell'organizzazione e del funzionamento della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie e prevedere la ripartizione dei costi. Per garantire l'indipendenza della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie sarebbe inoltre necessario prevedere una completa comunicazione di eventuali conflitti di interesse.
(5)
La direttiva (UE) 2017/1852 stabilisce che le autorità competenti possono convenire di pubblicare integralmente la decisione finale, previo consenso dei soggetti interessati. La direttiva (UE) 2017/1852 stabilisce inoltre che, qualora le autorità competenti o i soggetti interessati non diano il consenso alla pubblicazione integrale della decisione finale, le autorità competenti pubblichino una sintesi della decisione finale.
(6)
Al fine di garantire la comunicazione coerente delle informazioni riguardanti la divulgazione della decisione finale, è opportuno prevedere un modulo standard. Al fine di garantire la trasparenza relativamente alla decisione finale e nel contempo tutelare il diritto al segreto commerciale dei soggetti interessati, il modulo standard dovrebbe subordinare la pubblicazione della decisione finale all'accordo delle autorità competenti e al consenso dei soggetti interessati. Qualora una delle parti esprima parere contrario alla pubblicazione, le norme dovrebbero prevedere la possibilità di pubblicare una sintesi della decisione finale e definire gli elementi che dovrebbero figurare in tale sintesi. È inoltre opportuno prevedere che il soggetto interessato possa chiedere alle autorità competenti di non pubblicare informazioni che si riferiscono a segreti commerciali.
(7)
Al fine di garantire la certezza del diritto e il corretto funzionamento del sistema, è opportuno che il presente regolamento cominci ad applicarsi dopo la scadenza del termine per il recepimento di cui all'articolo 22, paragrafo 1, primo comma, della direttiva (UE) 2017/1852.
(8)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la risoluzione delle controversie,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Norme di funzionamento standard
Qualora le autorità competenti degli Stati membri coinvolti in una procedura di risoluzione delle controversie a norma della direttiva (UE) 2017/1852 non abbiano notificato le norme di funzionamento della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie (le «norme di funzionamento») o abbiano notificato ai soggetti interessati norme di funzionamento incomplete, le personalità indipendenti e il presidente completano le norme di funzionamento in base al modulo standard di cui all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Modulo standard per la comunicazione di informazioni riguardanti la divulgazione della decisione finale
Qualora le autorità competenti degli Stati membri coinvolti in una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 comunichino le informazioni di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva, esse utilizzano il modulo standard di cui all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Esso si applica a decorrere dal 1
o
luglio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(
1
)
GU L 265 del 14.10.2017, pag. 1
.
ALLEGATO I
PARTE 1
NORME DI FUNZIONAMENTO STANDARD DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA O DELLA COMMISSIONE PER LA RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE
[ARTICOLO 11, PARAGRAFO 3, DELLA DIRETTIVA (UE) 2017/1852]
[Da compilare a cura delle personalità indipendenti e del presidente e da firmare da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati]
[Nel caso in cui la commissione consultiva venga istituita ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2017/1852, compilare soltanto le voci contrassegnate con un asterisco (*)]
1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE*
Nomi dei soggetti interessati, indirizzi, codici di identificazione fiscale: …
Stato membro di residenza a fini fiscali dei soggetti interessati: …
Stati membri interessati: …
Indirizzo completo ed estremi di una persona di contatto per i soggetti interessati, compresi numero di telefono e indirizzo e-mail: …
Nomi ed estremi dei consulenti dei soggetti interessati
(
se del caso
)
:
…
2. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA O DELLA COMMISSIONE PER LA RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE
2.1.
Forma:
☐
Commissione consultiva
☐
Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie
2.2.
Tipo di procedura di risoluzione:
☐
Procedura con «
parere indipendente
»
☐
Procedura con «
ultima offerta definitiva
»
☐
Altro tipo
,
si prega di precisare:
2.3.
Numero di membri e informazioni di carattere generale
*:
—
☐ Presidente
—
☐ … personalità indipendenti e … sostituti
—
☐ … rappresentanti delle autorità competenti
Presidente:
…
…
Cittadinanza: … indirizzo e recapiti (compresi l'indirizzo di posta elettronica e numero di telefono — facoltativo): …
Personalità indipendente (designata da …):
…
…
Cittadinanza: … indirizzo e recapiti (compresi l'indirizzo di posta elettronica e numero di telefono — facoltativo): …
Sostituto (designato da ): …
…
…
Cittadinanza: … indirizzo e recapiti (compresi l'indirizzo di posta elettronica e numero di telefono — facoltativo): …
Personalità indipendente (designata da …):
…
…
Cittadinanza: … indirizzo e recapiti (compresi l'indirizzo di posta elettronica e numero di telefono — facoltativo): …
Sostituto (designato da …):
…
…
Cittadinanza: … indirizzo e recapiti (compresi l'indirizzo di posta elettronica e numero di telefono — facoltativo ):…
Autorità competenti (rappresentante designato per …)
Indirizzo e recapiti (compresi l'indirizzo di posta elettronica e numero di telefono:
…
…
Autorità competenti (rappresentante designato per …)
Indirizzo e recapiti (compresi l'indirizzo di posta elettronica e numero di telefono:
…
…
Se necessario aggiungere righe supplementari per gli altri membri
Inoltre, per quanto riguarda le personalità indipendenti, i curriculum vitae e i riferimenti a informazioni concernenti le loro competenze e qualifiche possono essere allegati alle norme di funzionamento standard. La Comunicazione di eventuali conflitti di interesse di cui alla parte 2 deve essere firmata a norma di legge ed allegata.
3. DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELLA QUESTIONE CONTROVERSA*
Descrizione dell'argomento:
…
…
…
…
Periodi di imposta:
…
…
Settore:
…
…
…
Riferimenti a leggi e trattati applicabili:
☐
Disposizioni di diritto nazionale
(indicare il riferimento dettagliato agli articoli corrispondenti — possono essere allegate le disposizioni complete)
…
…
☐
Convenzione sulla doppia imposizione
(
Bilaterale o multilaterale — indicare i riferimenti dettagliati agli articoli corrispondenti — possono essere allegate le disposizioni complete
)
…
…
☐
Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (90/436/CEE)
(
1
)
(indicare i riferimenti dettagliati agli articoli corrispondenti — possono essere allegate le disposizioni complete)
…
…
☐
Qualsiasi altro riferimento concordato dalle autorità competenti:
…
…
…
Importi per esercizio fiscale e altri dettagli relativi all'applicazione o all'interpretazione contestata dell'accordo o della convenzione di cui al reclamo presentato dal soggetto interessato e verificato dalle autorità competenti:
…
…
…
4. MANDATO CONCORDATO DALLE AUTORITÀ COMPETENTI
Descrizione delle questioni giuridiche soggette a interpretazione nel caso oggetto della controversia:
…
…
…
…
Descrizione delle circostanze fattuali da prendere in considerazione e degli elementi di fatto su cui le autorità competenti necessitano di un chiarimento e/o di un'interpretazione da parte della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie:
…
…
…
…
5. CALENDARIO DELLA PROCEDURA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE*
Termine ultimo per la presentazione del parere:
…
Termini per le presentazioni da parte delle autorità competenti e dei soggetti interessati, comprese le prove documentali o di altro tipo e/o i pareri di esperti; conseguenze del ritardo nella presentazione
(
se del caso
):
…
…
Date previste e luogo delle udienze
(se del caso)
:
…
…
Date previste della comparizione o rappresentanza dei soggetti interessati e/o di terzi alle udienze
(
se del caso
)
:
…
…
6. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO*
Luoghi di incontro della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie: …
Servizi amministrativi di cui la commissione consultiva o la commissione per la risoluzione alternativa delle controversie potrebbero avere bisogno per svolgere i propri compiti:
…
Lingue di lavoro della procedura di risoluzione delle controversie: …
Eventuale necessità di tradurre documenti
(
completamente o parzialmente
)
:
…
Eventuale necessità di interpretare le presentazioni orali: …
Dettagli pratici relativi ai contributi scritti e agli elementi di prova
(
ad esempio, metodo di presentazione, copie, numerazione, riferimenti
)
:
…
Trasmissione delle comunicazioni scritte tra le autorità competenti e i soggetti interessati
(
incluse le modalità di trasmissione dei documenti
)
:
…
Accordi per le richieste di informazioni da parte della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie e successive risposte dei soggetti interessati e delle autorità competenti: …
Esperti e altri terzi eventuali (termini e condizioni per la presentazione di pareri scritti e orali):
…
Condizioni di ricevibilità dei documenti
(
ad esempio, in originale o in copia autenticata, ecc.
):
…
Accordi per la presentazione di prove documentali voluminose e complesse
(
ad esempio, mediante sintesi, tabelle, grafici, estratti o campioni
):
…
Accordi per la registrazione delle udienze: …
Altro
(
specificare, indicando altri accordi procedurali, probatori e logistici che possono essere applicabili
)
:
…
7. PARERE
Eventuali obblighi relativi alla presentazione o alla pronuncia dei pareri:
…
…
8. COSTI*
I costi sono ripartiti tra gli Stati membri:
☐
Nella proporzione di: …
☐
Equamente
I costi comprendono, se del caso:
☐
le spese sostenute dalle personalità indipendenti: …
☐
le retribuzioni delle personalità indipendenti (limitate a 1 000 EUR per persona e per giorno di riunione): …
☐
le spese di traduzione …
☐
le spese di interpretazione …
☐
le altre spese amministrative (comprese le spese di segreteria)
…
Altre informazioni e disposizioni in materia di costi
(da specificare):
…
…
9. ALTRO
…
…
…
Data:
Firma dei rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri:
…
…
PARTE 2
COMUNICAZIONE DI EVENTUALI CONFLITTI DI INTERESSE
[Da compilare a cura di ciascuna personalità indipendente designata e dal suo sostituto]
Cognome: …
Nome: …
Designato/a da: …
☐
Il sottoscritto si dichiara indipendente ed imparziale. A conoscenza del sottoscritto e in esito alle debite indagini, non si registra alcun interesse, rapporto o altro elemento, attuale o passato, che il sottoscritto si senta tenuto a comunicare in quanto potrebbe compromettere la sua indipendenza o imparzialità o dare ragionevolmente adito a un sospetto di parzialità nel procedimento.
☐
Conferma con comunicazione: Il sottoscritto si dichiara obiettivo ed intende rimanere tale. Il sottoscritto è pertanto consapevole dell'obbligo di comunicare alle autorità competenti eventuali fatti e circostanze che possano essere di natura tale da compromettere la sua indipendenza. In tale contesto, il sottoscritto desidera richiamare la Sua attenzione su quanto segue:
…
…
Tale comunicazione non solleva il sottoscritto dall'obbligo permanente di comunicare fatti e circostanze che potrebbero compromettere la sua indipendenza.
Data:
Firma della personalità indipendente designata o del suo sostituto:
…
(
1
)
GU L 225 del 20.8.1990, pag. 10
.
ALLEGATO II
MODULO STANDARD PER LA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PUBBLICITÀ DELLA DECISIONE FINALE
[ARTICOLO 18, PARAGRAFO 4, DELLA DIRETTIVA (UE) 2017/1852]
[Da compilare a cura delle autorità competenti di ciascuno Stato membro interessato]
Pubblicazione della decisione finale
1.
Accordo delle autorità competenti alla pubblicazione integrale della decisione finale
Sì ☐
No ☐
2.
Consenso dei soggetti interessati alla pubblicazione integrale della decisione finale
Sì ☐
No ☐
In caso di risposta affermativa in entrambi i punti 1. e 2.:
a)
Pubblicazione integrale della decisione finale
Testo integrale della decisione finale:
In caso di risposta negativo in almeno uno dei due punti 1. e 2.:
b)
Pubblicazione della sintesi della decisione finale
i)
descrizione del problema e dell'oggetto
…
ii)
data
…
iii)
periodi d'imposta in questione
…
iv)
base giuridica
…
v)
settore dell'industria
…
vi)
breve descrizione del risultato finale
…
vii)
descrizione del metodo arbitrale utilizzato
…
La decisione finale è stata espunta per ragioni riguardanti segreti commerciali, aziendali, industriali o professionali o procedure commerciali o in quanto contraria all'ordine pubblico
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