Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0693/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/693 della Commissione del 15 maggio 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 15/05/2020 In vigore dal: 15/05/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/693 della Commissione del 15 maggio 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/693 of 15 May 2020 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

26.5.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 162/1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/693 DELLA COMMISSIONE del 15 maggio 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2020 Per la Commissione A nome della president Philip KERMODE Direttore generale f.f. Direzione generale della Fiscalità e unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazione 1) 2) 3) Un nastro di acciaio legato (diverso dall’acciaio inossidabile), con una larghezza di circa 30 mm e uno spessore di circa 0,02 mm, presentato in rotoli. L’articolo presenta una sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza, in forma di rettangolo. Non è trattato in superficie. L’articolo è prodotto mediante una tecnica di colata continua detta «tempra su cilindro». È destinato ad essere utilizzato nell’industria elettrotecnica, ad esempio, per la produzione di nuclei di trasformatori, nuclei di sensori, nuclei di reattori saturabili, amplificatori magnetici, sfere e compressori di impulso. 7228 60 80 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 m) del capitolo 72 e dal testo dei codici NC 7228, 7228 60 e 7228 60 80 . Considerate le sue proprietà e caratteristiche oggettive, l’articolo corrisponde alla definizione di «Altre barre di acciaio» della nota 1 m) del capitolo 72, poiché presenta una sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza in forma di rettangolo. Pertanto, l’articolo deve essere considerato come una barra, quale ivi definita. L’articolo è prodotto con la tecnica detta «tempra su cilindro», una tecnica di fusione del metallo diversa dalla laminatura. Inoltre, il processo di produzione è una tecnica di colata continua, diversa dalla tecnica di pressofusione, e pertanto non rientra nell’ambito della nota 3 del capitolo 72. Pertanto è esclusa la classificazione nella voce 7226 come prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di una larghezza inferiore a 600 mm, o nella voce 7227 come barre laminate a caldo. Di conseguenza, l’articolo va classificato nel codice NC 7228 60 80 come altre barre di altri acciai legati.

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