Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0714/2019

Regolamento delegato (UE) 2019/714 della Commissione, del 7 marzo 2019, che sostituisce l'allegato I e modifica gli allegati II e VII del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini

Pubblicato: 07/03/2019 In vigore dal: 07/03/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento delegato (UE) 2019/714 della Commissione, del 7 marzo 2019, che sostituisce l'allegato I e modifica gli allegati II e VII del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2019/714 of 7 March 2019 replacing Annex I and amending Annexes II and VII to Regulation (EU) No 211/2011 of the European Parliament and of the Council on the citizens' initiative

Testo normativo

10.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 123/30 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/714 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 2019 che sostituisce l'allegato I e modifica gli allegati II e VII del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini ( 1 ) , in particolare l'articolo 16, considerando quanto segue: (1) L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 211/2011 prevede che, in almeno un quarto degli Stati membri, il numero minimo di firmatari di un'iniziativa dei cittadini debba essere pari al numero di membri del Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro moltiplicato per 750. Il numero minimo per ogni Stato membro è indicato nell'allegato I di tale regolamento. (2) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, ossia il 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine. (3) Il 28 giugno 2018 il Consiglio europeo ha adottato la decisione (UE) 2018/937 ( 2 ) che stabilisce la composizione del Parlamento europeo. Tale decisione, che è entrata in vigore il 3 luglio 2018, fissa il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro per la legislatura 2019-2024, che inizia il 2 luglio 2019. È opportuno modificare l'allegato I del regolamento (UE) n. 211/2011 al fine di rispecchiare le nuove regole nel numero minimo di firmatari per Stato membro che vi figura. La modifica dovrebbe applicarsi a decorrere dal 2 luglio 2019, quando inizia la legislatura 2019-2024. Se tuttavia il periodo di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea dovesse essere prorogato oltre tale data, la modifica dovrebbe diventare applicabile al termine della proroga. Per ragioni di chiarezza è opportuno sostituire l'allegato I. (4) In virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 211/2011, gli organizzatori di una proposta d'iniziativa dei cittadini sono tenuti a chiederne la registrazione alla Commissione fornendo le informazioni indicate nell'allegato II del medesimo regolamento. (5) L'articolo 9 del regolamento (UE) n. 211/2011 dispone che per la presentazione di un'iniziativa dei cittadini alla Commissione gli organizzatori si servano del modulo figurante nell'allegato VII. (6) I moduli di cui agli allegati II e VII del regolamento (UE) n. 211/2011 riportano una nota che informa sulle modalità di trattamento dei dati personali degli organizzatori e dei promotori dell'iniziativa. Le informazioni contenute nella nota devono essere abbreviate e semplificate al fine di evitare confusione con l'informativa sulla privacy usata per il trattamento dei dati in questione. (7) Il testo delle note fa riferimento al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) . Dall'11 dicembre 2018 il regolamento (CE) n. 45/2001 è abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) . Il riferimento al regolamento (CE) n. 45/2001 dovrebbe pertanto essere rimosso da tali note. (8) L'allegato I del regolamento (UE) n. 211/2011 dovrebbe pertanto essere sostituito e gli allegati II e VII dovrebbero essere modificati di conseguenza, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (UE) n. 211/2011 è così modificato: (1) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento; (2) nell'allegato II, il testo della nota ( 1 ) è sostituito dal seguente: «( 1 ) Mediante il registro elettronico della Commissione saranno resi pubblici solo i nomi e cognomi degli organizzatori, gli indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto e le informazioni relative alle fonti di sostegno e di finanziamento. Gli interessati hanno il diritto di opporsi alla pubblicazione dei loro dati personali per motivi preminenti e legittimi connessi alla loro situazione particolare.»; (3) nell'allegato VII, il testo della nota ( 1 ) è sostituito dal seguente: «( 1 ) Mediante il registro elettronico della Commissione saranno resi pubblici solo i nomi e cognomi degli organizzatori, gli indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto e le informazioni relative alle fonti di sostegno e di finanziamento. Gli interessati hanno il diritto di opporsi alla pubblicazione dei loro dati personali per motivi preminenti e legittimi connessi alla loro situazione particolare.». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . L'articolo 1, punto 1, si applica a decorrere dal 2 luglio 2019 oppure, se posteriore, dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito conformemente all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1 . ( 2 ) Decisione (UE) 2018/937 del Consiglio Europeo, del 28 giugno 2018, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo ( GU L 165 I del 2.7.2018, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ( GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1 ). ( 4 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ( GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39 ). ALLEGATO NUMERO MINIMO DI FIRMATARI PER STATO MEMBRO Belgio 15 750 Bulgaria 12 750 Repubblica ceca 15 750 Danimarca 10 500 Germania 72 000 Estonia 5 250 Irlanda 9 750 Grecia 15 750 Spagna 44 250 Francia 59 250 Croazia 9 000 Italia 57 000 Cipro 4 500 Lettonia 6 000 Lituania 8 250 Lussemburgo 4 500 Ungheria 15 750 Malta 4 500 Paesi Bassi 21 750 Austria 14 250 Polonia 39 000 Portogallo 15 750 Romania 24 750 Slovenia 6 000 Slovacchia 10 500 Finlandia 10 500 Svezia 15 750

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