Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0724/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/724 della Commissione del 15 maggio 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 15/05/2020 In vigore dal: 15/05/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/724 della Commissione del 15 maggio 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/724 of 15 May 2020 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

2.6.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 170/9 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/724 DELLA COMMISSIONE del 15 maggio 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2020 Per la Commissione a nome della presidentePhilip KERMODE Direttore generale f.f. Direzione generale della Fiscalità e unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni 1) 2) 3) Un articolo a forma di sfera cava costituito da filati, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, munito di una piccola apertura rotonda sul cui bordo è inserita una lamella in plastica flessibile che permette di posizionare l’articolo, ad esempio, su fili di luci elettriche (le cosiddette «ghirlande elettriche»). L’articolo si presenta in diversi colori e dimensioni ed è importato singolarmente. È destinato ad essere utilizzato come decorazione da solo o in combinazione con, ad esempio, ghirlande elettriche. (Cfr. illustrazione) ( *1 ) 5609 00 00 La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 7, lettera f), e dalla nota 8, lettera a), della sezione XI nonché dal testo del codice NC 5609 00 00 . È esclusa la classificazione dell’articolo nel codice NC 9405 99 00 come parte (paralume) di un apparecchio per l’illuminazione, non nominata né compresa altrove, in quanto l’articolo non è riconoscibile per la sua forma o le sue caratteristiche specifiche come parte destinata esclusivamente o principalmente ad essere utilizzata con un apparecchio per l’illuminazione (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative al capitolo 94, parti). L’articolo è destinato ad essere utilizzato con varie luci, con altri articoli decorativi o semplicemente da solo come decorazione interna. L’articolo deve pertanto essere classificato in base alla materia costitutiva nel codice NC 5609 00 00 come manufatti di filati, di lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, di spago, corde o funi, non nominati né compresi altrove. ( *1 ) L’immagine è fornita a scopo puramente informativo.

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