Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0779/2019

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione, del 16 maggio 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate su un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Pubblicato: 16/05/2019 In vigore dal: 16/05/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione, del 16 maggio 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate su un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/779 of 16 May 2019 laying down detailed provisions on a system of certification of entities in charge of maintenance of vehicles pursuant to Directive (EU) 2016/798 of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulation (EU) No 445/2011 (Text with EEA relevance.)

Testo normativo

27.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea LI 139/360 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/779 DELLA COMMISSIONE del 16 maggio 2019 che stabilisce disposizioni dettagliate su un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie ( 1 ) , in particolare l'articolo 14, paragrafi 6 e 8, considerando quanto segue: (1) La direttiva (UE) 2016/798 è diretta a migliorare l'accesso al mercato dei servizi di trasporto ferroviario mediante la definizione di principi comuni per la gestione, la regolamentazione e la supervisione della sicurezza ferroviaria. La direttiva (UE) 2016/798 prevede inoltre l'istituzione di un quadro normativo in grado di garantire pari condizioni per tutti i soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli attraverso l'applicazione degli stessi requisiti e delle stesse condizioni di certificazione in tutta l'Unione. (2) Scopo del sistema di certificazione è fornire un quadro per l'armonizzazione di requisiti e metodi per valutare le capacità dei soggetti responsabili della manutenzione in tutta l'Unione. (3) A seguito della valutazione positiva del vigente sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci, trasmessa alla Commissione l'11 marzo 2015 dall'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (l'Agenzia), quest'ultima ha pubblicato il 27 settembre 2018 la raccomandazione 007REC1004 sulla revisione del regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione ( 2 ) . (4) L'allegato III della direttiva (UE) 2016/798 stabilisce i requisiti e i criteri di valutazione per le organizzazioni che chiedono un certificato per i soggetti responsabili della manutenzione («certificato ECM») o un certificato relativo a funzioni di manutenzione esternalizzate da un soggetto responsabile della manutenzione. Ai fini della loro piena applicabilità, tali requisiti devono essere descritti in maggior dettaglio e ulteriormente specificati per le diverse funzioni di manutenzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettere da a) a d), di tale direttiva. (5) Tenuto conto della grande varietà dei metodi di progettazione e manutenzione, tale sistema di manutenzione dovrebbe essere incentrato più sui requisiti di gestione, quale ad esempio l'organizzazione del soggetto responsabile della manutenzione, che non su un requisito tecnico specifico. (6) I componenti critici per la sicurezza richiedono un'attenzione particolare e sono prioritari nelle procedure di manutenzione. Gli aspetti relativi alle criticità di ogni componente sono tuttavia connessi alla progettazione specifica del veicolo e alle funzioni specifiche del componente. Non è pertanto possibile stilare un elenco esaustivo dei componenti critici per la sicurezza. Sarebbe opportuno indicare gli elementi essenziali dei componenti critici per la sicurezza. (7) Ogni fabbricante, nel progettare un nuovo tipo di veicolo, dovrebbe determinare le criticità delle funzioni e dei componenti dei propri prodotti mediante un'analisi basata sul rischio e registrarle nella documentazione tecnica di cui all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) . La determinazione delle criticità dovrebbe tenere conto delle modalità di utilizzo previste per il componente e dell'ambiente in cui sarà utilizzato. Il soggetto responsabile della manutenzione dovrebbe avere accesso alle parti pertinenti della documentazione tecnica per garantire la propria piena consapevolezza delle criticità dei componenti per ciascun tipo di veicolo di cui è responsabile. Il soggetto responsabile della manutenzione dovrebbe individuare le criticità mediante l'osservazione e l'analisi dei guasti e il tracciamento di tutti i suoi interventi ed essere obbligato a fornire informazioni almeno sui componenti critici per la sicurezza identificati come tali dal fabbricante. (8) Qualora il soggetto responsabile della manutenzione ritenesse che nuovi componenti critici per la sicurezza dovrebbero essere inclusi nella documentazione tecnica o che un componente dovrebbe essere riclassificato come non critico per la sicurezza, dovrebbe informarne tempestivamente il fabbricante, il titolare dell'autorizzazione del tipo di veicolo e il titolare dell'autorizzazione del veicolo, al fine di consentire l'adozione delle misure necessarie, compresa, se necessaria, una revisione della documentazione tecnica. (9) Un soggetto o un'organizzazione responsabile di una o più delle funzioni di manutenzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettere da b) a d), della direttiva (UE) 2016/798, o di parte di tali funzioni di manutenzione, può applicare il sistema di certificazione su base volontaria, sulla base dei principi specificati all'articolo 6. Scopo di tale certificazione è garantire che la manutenzione sia effettuata nell'ambito di un processo controllato che soddisfi in tutte le sue fasi gli standard di qualità comuni. È opportuno che l'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/798 sulla validità in tutta l'Unione sia applicato anche a tali certificati rilasciati su base volontaria. (10) I gestori dell'infrastruttura possono aver bisogno, nell'ambito delle loro attività, di utilizzare treni, veicoli per l'ispezione delle infrastrutture, mezzi d'opera o altri veicoli speciali per scopi diversi, come il trasporto di materiali o di personale per la costruzione o la manutenzione delle infrastrutture, la manutenzione di elementi delle infrastrutture o la gestione delle situazioni di emergenza. In situazioni simili, si dovrebbe considerare che il gestore dell'infrastruttura opera a titolo di impresa ferroviaria nell'ambito del proprio sistema di gestione della sicurezza. La valutazione della capacità del gestore dell'infrastruttura di utilizzare veicoli a tale scopo dovrebbe essere parte della sua valutazione relativa all'autorizzazione di sicurezza ai sensi dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2016/798. (11) La valutazione di una domanda di certificato ECM da parte di un organismo di certificazione consiste in una valutazione della capacità del richiedente di gestire le attività di manutenzione ed eseguire le funzioni operative di manutenzione autonomamente o attraverso contratti stipulati con altri soggetti, quali officine di manutenzione responsabili dello svolgimento di tali funzioni o di parti di esse. (12) A norma dell'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/798, gli organismi di certificazione sono gli organismi accreditati, gli organismi riconosciuti o le autorità nazionali preposte alla sicurezza. Un sistema di accreditamento dovrebbe costituire uno strumento idoneo a gestire i rischi, garantendo che gli organismi accreditati abbiano la competenza per svolgere il lavoro intrapreso. L'accreditamento è inoltre uno strumento per garantire il riconoscimento a livello nazionale e internazionale dei certificati ECM rilasciati da organismi accreditati. (13) La cooperazione tra tutti gli organismi in grado di rilasciare certificati a qualsiasi soggetto responsabile della manutenzione (gli «organismi di certificazione») è importante ai fini dell'istituzione di un sistema che consenta agli organismi di certificazione di effettuare controlli sui soggetti responsabili della manutenzione certificati nell'Unione e di armonizzare le modalità di certificazione. I requisiti specifici per ottenere l'accreditamento e il riconoscimento devono essere elaborati e approvati a norma del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) . (14) Le prestazioni, l'organizzazione e le procedure che regolano le decisioni nel settore della sicurezza e dell'interoperabilità ferroviarie variano notevolmente tra i soggetti responsabili della manutenzione, a detrimento del buon funzionamento dello spazio ferroviario europeo unico. Ciò potrebbe avere conseguenze negative, in particolare, per le piccole e medie imprese che desiderano inserirsi nel mercato ferroviario in un altro Stato membro. È quindi essenziale rafforzare il coordinamento allo scopo di favorire una maggiore armonizzazione a livello di Unione europea. Al fine di garantire la coerenza dell'attuazione e dell'applicazione delle diverse disposizioni del presente regolamento da parte dei soggetti responsabili della manutenzione e degli organismi di certificazione, l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie («l'Agenzia») dovrebbe, nell'ambito delle sue competenze di monitoraggio delle prestazioni globali in materia di sicurezza del sistema ferroviario dell'Unione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) , monitorare le attività degli organismi di certificazione mediante audit e ispezioni. Per poter svolgere tale funzione, l'Agenzia dovrebbe raccogliere informazioni sulla natura degli organismi di certificazione attivi in tale settore e sul numero di certificati rilasciati a soggetti responsabili della manutenzione. È altresì importante che l'Agenzia agevoli il coordinamento degli organismi di certificazione. (15) In attesa della piena applicazione del sistema di certificazione del soggetto responsabile della manutenzione previsto dal presente regolamento, la validità delle prassi esistenti ai fini della certificazione di soggetti responsabili della manutenzione e delle officine di manutenzione di veicoli diversi dai carri merci dovrebbe essere prorogata per un periodo transitorio al fine di garantire la continuità della prestazione dei servizi di gestione ferroviaria, in particolare a livello internazionale. (16) Il presente regolamento prevede un sistema di certificazione per tutti i tipi di veicoli, compresi i carri merci. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione ( 6 ) . (17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/798, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento istituisce un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione («certificato ECM»), comprese le funzioni di manutenzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/798. 2.   Tale sistema si applica a tutti i veicoli e introduce la possibilità di certificazione delle funzioni di manutenzione esternalizzate. 3.   Il presente regolamento stabilisce i requisiti che i soggetti responsabili della manutenzione devono soddisfare nell'ambito della gestione dei componenti critici per la sicurezza. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) «accreditamento», l'accreditamento definito all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; b) «organismo di certificazione», un organismo competente ai fini della certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione o della certificazione del soggetto o dell'organizzazione che adempie le funzioni di manutenzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettere b), c) o d), della direttiva (UE) 2016/798, o parti di tali funzioni; c) «reimmissione in servizio», l'assicurazione giustificata e accertata, fornita dal soggetto che esegue la manutenzione al gestore della manutenzione della flotta e corredata, se del caso, della documentazione, del fatto che la manutenzione è stata effettuata in conformità degli ordini di manutenzione; d) «ritorno in esercizio», la notifica basata su una reimmissione in servizio trasmessa dal soggetto responsabile della manutenzione all'utente, vale a dire un'impresa ferroviaria o un detentore, a garanzia del completamento di tutte le necessarie operazioni di manutenzione e del fatto che il veicolo, precedentemente rimosso dall'esercizio, può essere utilizzato in condizioni di sicurezza, nel rispetto di eventuali restrizioni d'uso. È applicata la definizione di «componente critico per la sicurezza» di cui al punto 4.2.12.1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione ( 7 ) . Articolo 3 Sistema di certificazione 1.   Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/798, qualsiasi soggetto responsabile della manutenzione è tenuto a soddisfare i requisiti dell'allegato II per quanto riguarda tutti i veicoli di cui alla direttiva (UE) 2016/798. 2.   Un certificato ECM attestante la conformità ai requisiti dell'allegato II è obbligatorio per tutti i soggetti responsabili della manutenzione a) incaricati della manutenzione di carri merci, oppure b) diversi da un'impresa ferroviaria o da un gestore dell'infrastruttura che effettuano la manutenzione dei veicoli esclusivamente ai fini delle proprie operazioni. 3.   Qualsiasi soggetto responsabile della manutenzione di veicoli diversi da quelli indicati al paragrafo 2 può richiedere il certificato ECM. 4.   La conformità all'allegato II è dimostrata mediante un certificato ECM oppure, fatto salvo il paragrafo 2, mediante il processo di certificazione della sicurezza, nel caso di imprese ferroviarie, o mediante la procedura di autorizzazione di sicurezza, nel caso dei gestori dell'infrastruttura. 5.   Il certificato ECM rilasciato a un'impresa ferroviaria o a un gestore dell'infrastruttura è considerato una prova della conformità ai punti 5.2.4 e 5.2.5 dell'allegato I e dell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione ( 8 ) per quanto concerne la manutenzione dei veicoli. Articolo 4 Componenti critici per la sicurezza 1.   Per la gestione dei componenti critici per la sicurezza, il soggetto responsabile della manutenzione tiene conto dell'identificazione iniziale dei componenti critici per la sicurezza da parte del fabbricante del veicolo e delle istruzioni di manutenzione specifiche registrate nella documentazione tecnica di sottosistemi di cui all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797. 2.   Il soggetto responsabile della manutenzione fornisce informazioni nel modo più opportuno, direttamente o attraverso il detentore, alle imprese ferroviarie e ai gestori dell'infrastruttura che gestiscono i veicoli, ai detentori, ai fabbricanti, ai titolari delle autorizzazioni dei veicoli e delle autorizzazioni del tipo di veicoli, sottosistemi o componenti, informandoli, in particolare, di elementi straordinari emersi in sede di manutenzione a prescindere dall'usura. 3.   Se, nel corso della manutenzione di un veicolo, un soggetto responsabile della manutenzione viene a conoscenza di elementi che inducono a ritenere che un componente non precedentemente identificato come critico per la sicurezza debba essere considerato tale, ne informa senza ritardo il fabbricante, il titolare dell'autorizzazione del tipo di veicolo e il titolare dell'autorizzazione del veicolo. 4.   Il fabbricante, nei casi in cui è possibile identificarlo, effettua una valutazione del rischio per verificare che il componente sia critico per la sicurezza. Il fabbricante tiene conto dell'uso previsto del componente e dell'ambiente in cui è destinato a essere utilizzato. Il soggetto responsabile della manutenzione adegua di conseguenza le proprie procedure di manutenzione in modo da garantire il monitoraggio e la manutenzione in condizioni di sicurezza del componente. 5.   I componenti critici per la sicurezza, compresi quelli identificati ai sensi del paragrafo 4, sono registrati e gestiti sulla base della pertinente documentazione del veicolo con le modalità seguenti: a) i fabbricanti gestiscono le informazioni sui componenti critici per la sicurezza e le opportune istruzioni di manutenzione ad essi relative mediante riferimento nella documentazione tecnica di sottosistemi di cui all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 e b) i soggetti responsabili della manutenzione gestiscono i componenti critici per la sicurezza e le opportune istruzioni di manutenzione nonché le pertinenti attività di manutenzione nel piano di manutenzione o nella documentazione ad essa relativa di cui all'articolo 14 della direttiva (UE) 2016/798. 6.   Il soggetto responsabile della manutenzione informa il settore ferroviario e l'industria delle forniture ferroviarie in merito a risultati nuovi o imprevisti in materia di sicurezza, compresi gli elementi straordinari emersi in sede di manutenzione a prescindere dall'usura, in relazione a veicoli, sottosistemi o altri componenti, quando i rischi connessi sono rilevanti per più di un singolo attore e potrebbero essere oggetto di controlli inadeguati. Il soggetto responsabile della manutenzione utilizza lo strumento informatico di allerta di sicurezza o un altro strumento informatico fornito a tale scopo dall'Agenzia. 7.   I fabbricanti forniscono, su richiesta del soggetto responsabile della manutenzione o del detentore del veicolo, supporto tecnico e ingegneristico per i componenti critici per la sicurezza e per la loro integrazione in condizioni di sicurezza. Articolo 5 Obblighi delle parti coinvolte nel processo di manutenzione 1.   Il soggetto responsabile della manutenzione del veicolo fornisce su richiesta alle imprese ferroviarie o ai gestori dell'infrastruttura, direttamente o attraverso il detentore, informazioni sulla manutenzione di un veicolo e, se del caso, sugli aspetti pertinenti del suo funzionamento. 2.   L'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura fornisce, su richiesta, informazioni sul funzionamento di un veicolo al soggetto responsabile della manutenzione, direttamente o attraverso il detentore del veicolo. 3.   Tutte le parti coinvolte nel processo di manutenzione, quali imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura, detentori, soggetti responsabili della manutenzione e fabbricanti di veicoli, sottosistemi o componenti, scambiano tra loro informazioni pertinenti sulla manutenzione in conformità dei criteri elencati all'allegato II, punti I.7 e I.8. 4.   Se una delle parti coinvolte, in particolare un'impresa ferroviaria o un gestore dell'infrastruttura, dispone di elementi tali da provare il mancato rispetto da parte di un soggetto responsabile della manutenzione dell'articolo 14 della direttiva (UE) 2016/798 o dei requisiti del presente regolamento, ne informa senza ritardo l'organismo di certificazione e la pertinente autorità nazionale preposta alla sicurezza. L'organismo di certificazione o, qualora il soggetto responsabile della manutenzione non fosse certificato, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza adotta misure adeguate per verificare la veridicità dell'asserita non conformità. 5.   In caso di cambiamento del soggetto responsabile della manutenzione, il detentore, a norma dell'articolo 47, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/797, informa senza ritardo l'organismo di registrazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione n. 2007/756/CE della Commissione ( 9 ) e chiede l'aggiornamento del registro di immatricolazione. In tale situazione: i) il soggetto precedentemente responsabile della manutenzione trasmette senza ritardo la documentazione relativa alla manutenzione al detentore; ii) il soggetto precedentemente responsabile della manutenzione è liberato dai suoi obblighi a partire dal momento della sua cancellazione dal registro di immatricolazione; iii) l'immatricolazione del veicolo, in assenza di un nuovo soggetto responsabile della manutenzione, è sospesa. Articolo 6 Organismi di certificazione 1.   Gli Stati membri forniscono all'Agenzia le seguenti informazioni relative agli organismi di certificazione: — denominazione; — indirizzo; — recapiti; — natura del conferimento di poteri a tali organismi a norma dell'articolo 14 della direttiva (UE) 2016/798 (accreditamento, riconoscimento o svolgimento del compito in qualità di autorità nazionale preposta alla sicurezza). 2.   Gli Stati membri informano l'Agenzia di eventuali cambiamenti della situazione entro un mese dal momento in cui si verificano. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi di certificazione ottemperino ai criteri e ai principi generali stabiliti all'allegato I e a qualsiasi programma settoriale di accreditamento specifico stabilito dalla pertinente normativa dell'Unione. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni dell'organismo di certificazione siano soggette a sindacato giurisdizionale. 5.   Ai fini dell'armonizzazione delle modalità di valutazione delle domande, gli organismi di certificazione cooperano tra loro sia all'interno degli Stati membri sia a livello di Unione. 6.   L'Agenzia organizza e facilita la cooperazione tra gli organismi di certificazione. 7.   Gli organismi di certificazione trasmettono ogni tre anni all'Agenzia una relazione di attività in formato elettronico. Il contenuto di tale relazione è definito dall'Agenzia (in collaborazione con gli organismi di certificazione) e reso disponibile il 16 dicembre 2020, conformemente a qualsiasi regime settoriale di accreditamento specifico stabilito dalla pertinente normativa dell'Unione. L'Agenzia pubblica tali relazioni sul suo sito Internet. 8.   Un'autorità nazionale preposta alla sicurezza, un organismo investigativo nazionale o l'Agenzia può richiedere a qualsiasi organismo di certificazione informazioni sulla situazione relativa a un singolo certificato ECM. L'organismo di certificazione risponde entro due settimane. Articolo 7 Certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione 1.   Il soggetto responsabile della manutenzione richiede il certificato ECM a un organismo di certificazione, utilizzando il modulo pertinente di cui all'allegato III e fornendo le prove documentali relative ai requisiti e alle procedure di cui all'allegato II. La domanda include la descrizione della strategia atta a garantire la conformità ininterrotta ai requisiti di cui all'allegato II dopo il rilascio del certificato ECM, compresa la conformità al regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione ( 10 ) . 2.   La domanda di certificato ECM può essere limitata a una specifica categoria di veicoli. 3.   Il richiedente presenta informazioni e documentazione supplementari su richiesta dell'organismo di certificazione. Il termine per la trasmissione di informazioni supplementari è ragionevole, proporzionato alla difficoltà legate alla fornitura delle informazioni richieste e concordato, su richiesta, con il richiedente. 4.   L'organismo di certificazione verifica il rispetto dei requisiti di cui all'allegato II e può effettuare, a tal fine, visite in loco presso il soggetto responsabile della manutenzione. 5.   L'organismo di certificazione adotta una decisione positiva o negativa sul rilascio del certificato ECM al più tardi entro 4 mesi dalla ricezione di tutte le informazioni e della documentazione completa. 6.   L'organismo di certificazione motiva le proprie decisioni. L'organismo di certificazione notifica le proprie decisioni al soggetto responsabile della manutenzione, con indicazione della procedura di ricorso, del termine per la presentazione del ricorso e dei recapiti dell'organo competente per i ricorsi. 7.   La decisione di rilasciare il certificato ECM è notificata utilizzando il pertinente modulo di cui all'allegato IV. 8.   Un certificato ECM è valido per un periodo massimo di cinque anni. Il soggetto responsabile della manutenzione certificato informa senza ritardo l'organismo di certificazione di eventuali modifiche che potrebbero incidere sulla validità del proprio certificato. Articolo 8 Conformità dei soggetti responsabili della manutenzione 1.   L'organismo di certificazione svolge attività di supervisione del soggetto responsabile della manutenzione per verificare la conformità ininterrotta ai requisiti di cui all'allegato II. Esso effettua visite in loco almeno una volta ogni 12 mesi. La scelta circa la natura delle attività di supervisione e i siti da visitare è volta a garantire l'ininterrotta conformità complessiva ed è basata su un equilibrio geografico e funzionale. Tale scelta tiene conto delle precedenti attività di supervisione del soggetto responsabile della manutenzione sottoposto alla supervisione. 2.   L'organismo di certificazione, nei casi in cui rileva che un soggetto responsabile della manutenzione non soddisfa più i requisiti sulla cui base è stato rilasciato il certificato ECM, può intraprendere una delle azioni seguenti: — concordare un piano di miglioramento con il soggetto responsabile della manutenzione; — decidere di limitare l'ambito di applicazione del certificato ECM; — sospendere o revocare il certificato, a seconda del livello di non conformità . 3.   Nei casi in cui il soggetto responsabile della manutenzione non rispetta il piano di miglioramento o continua a non rispettare i requisiti di cui all'allegato II, l'organismo di certificazione decide di limitare l'ambito di applicazione del certificato ECM o di revocarlo, a seconda del livello di non conformità. 4.   In caso di revoca di un certificato ECM, il soggetto responsabile del registro nazionale o europeo dei veicoli provvede affinché l'immatricolazione dei veicoli interessati dalla revoca sia sospesa fino alla registrazione di un nuovo soggetto responsabile della manutenzione per i veicoli interessati. 5.   Ciascun soggetto responsabile della manutenzione presenta una relazione annuale sulle proprie attività al rispettivo organismo di certificazione e la mette a disposizione, su richiesta, dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza e dell'Agenzia. I requisiti per la suddetta relazione sono stabiliti all'allegato V. Articolo 9 Esternalizzazione delle funzioni di manutenzione 1.   È possibile esternalizzare una o più delle funzioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettere b), c) e d), della direttiva (UE) 2016/798, o parti di esse. È necessario informare in merito l'organismo di certificazione. 2.   Il soggetto responsabile della manutenzione dimostra all'organismo di certificazione la propria conformità a tutti i requisiti e criteri di valutazione di cui all'allegato II per quanto riguarda le funzioni che decide di esternalizzare. 3.   Il soggetto responsabile della manutenzione rimane responsabile dell'esito delle attività di manutenzione esternalizzate e istituisce un sistema per monitorarne l'efficacia. Articolo 10 Certificazione delle funzioni di manutenzione esternalizzate 1.   Qualsiasi soggetto o organizzazione che adempie una o più funzioni di manutenzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettere b), c) e d), può richiedere una certificazione. Tale certificazione conferma che la manutenzione effettuata dal soggetto o dall'organizzazione responsabile di una o più di tali funzioni è conforme ai requisiti pertinenti di cui all'allegato II. 2.   Gli organismi di certificazione applicano le procedure di cui agli articoli 6, 7, 8 e all'articolo 13, paragrafo 2, adattate al caso specifico del richiedente. Gli organismi di certificazione, nel valutare le domande di certificazione per quanto concerne le funzioni di manutenzione esternalizzate o parti di esse, applicano: a) i requisiti e i criteri di valutazione di cui al titolo I dell'allegato III, adattati al tipo di organizzazione e alle dimensioni del servizio; b) i requisiti e i criteri di valutazione che descrivono la funzione o le funzioni di manutenzione specifiche. Articolo 11 Ruolo delle autorità nazionali preposte alla sicurezza Se un'autorità nazionale preposta alla sicurezza è a conoscenza del fatto che un soggetto responsabile della manutenzione non soddisfa i requisiti dell'allegato III della direttiva (UE) 2016/798 o i requisiti di certificazione di cui al presente regolamento, ne informa gli organismi o le autorità nazionali responsabili per l'accreditamento o il riconoscimento, l'Agenzia, l'organismo di certificazione e, se del caso, altre parti interessate. Articolo 12 Cooperazione con gli organismi di certificazione L'Agenzia sostiene il sistema armonizzato di certificazione tramite la fornitura di: a) assistenza agli organismi nazionali di accreditamento e alle autorità nazionali competenti per il riconoscimento degli organismi di certificazione e b) cooperazione in materia di programmi di accreditamento e certificazione adeguati. Tali programmi stabiliscono criteri e procedure per la valutazione della conformità degli organismi di certificazione ai requisiti di cui all'allegato I [attraverso l'infrastruttura europea di accreditamento istituita a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008]. Articolo 13 Comunicazione di informazioni 1.   L'Agenzia raccoglie, registra e pubblica le informazioni di base sugli organismi di certificazione e sui soggetti responsabili della manutenzione certificati. L'Agenzia crea uno strumento informatico per lo svolgimento di questo compito. 2.   Gli organismi di certificazione notificano all'Agenzia tutti i certificati ECM rilasciati, modificati, rinnovati, sospesi o revocati o tutti i certificati per le funzioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettere b), c) e d), della direttiva (UE) 2016/798, entro una settimana dal momento della decisione, utilizzando i moduli di cui all'allegato IV. Articolo 14 Elaborazione delle relazioni L'Agenzia trasmette alla Commissione una prima relazione sull'attuazione del presente regolamento cinque anni dopo la sua entrata in vigore. L'Agenzia trasmette le relazioni successive sull'attuazione del presente regolamento ogni tre anni a partire dalla prima relazione. Articolo 15 Disposizioni transitorie 1.   Gli organismi di certificazione accreditati o riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) n. 445/2011 sono considerati accreditati o riconosciuti a norma del presente regolamento alle condizioni per cui tali organismi di certificazione sono stati accreditati o riconosciuti. 2.   L'attestato di un soggetto responsabile della manutenzione di veicoli diversi dai carri merci, rilasciato dall'organismo di certificazione in base alle leggi nazionali vigenti nel settore disciplinato dal presente regolamento entro il 16 giugno 2020, è riconosciuto come equivalente al certificato ECM per il suo periodo di validità originario o, al più tardi, fino al 16 giugno 2023. 3.   Gli attestati di conformità ai principi e ai criteri equivalenti ai requisiti dell'allegato III del regolamento (UE) n. 445/2011, rilasciati da un organismo di certificazione per i veicoli diversi dai carri merci entro il 16 giugno 2019, sono considerati equivalenti ai certificati ECM rilasciati a norma del presente regolamento per il loro periodo di validità originario o, al più tardi, fino al 16 giugno 2023. 4.   Gli attestati di conformità per le funzioni di manutenzione esternalizzate per veicoli diversi dai carri merci, rilasciati dall'organismo di certificazione entro il 16 giugno 2022 in base alle leggi nazionali vigenti nel settore disciplinato dal presente regolamento prima della sua entrata in vigore, sono considerati equivalenti ai certificati ECM per le funzioni di manutenzione esternalizzate rilasciati a norma del presente regolamento per il loro periodo di validità originario o, al più tardi, fino al 16 giugno 2025. 5.   Tutti i soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), diversi dai carri merci e dei veicoli di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/798, che non sono soggetti ai paragrafi da 2 a 4, assicurano la conformità al presente regolamento entro e non oltre il 16 giugno 2022. Articolo 16 Abrogazione Il regolamento (UE) n. 445/2011 è abrogato a decorrere dal 16 giugno 2020. I certificati rilasciati a norma del regolamento (UE) n. 445/2011 da un organismo di certificazione sono considerati equivalenti ai certificati rilasciati a norma del presente regolamento per il loro periodo di validità originario. Articolo 17 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2020. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102 . ( 2 ) Regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione, del 10 maggio 2011, relativo ad un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci e che modifica il regolamento (CE) n. 653/2007 ( GU L 122 dell'11.5.2011, pag. 22 ). ( 3 ) Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea ( GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44 ). ( 4 ) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 ( GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30 ). ( 5 ) Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 ( GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1 ). ( 6 ) Regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione, del 10 maggio 2011, relativo ad un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci e che modifica il regolamento (CE) n. 653/2007 ( GU L 122 dell'11.5.2011, pag. 22 ). ( 7 ) Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell'Unione europea ( GU L 356 del 12.12.2014, pag. 228 ). ( 8 ) Regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione, dell'8 marzo 2018, che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010 ( GU L 129 del 25.5.2018, pag. 26 ). ( 9 ) Decisione 2007/756/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all'articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE ( GU L 305 del 23.11.2007, pag. 30 ). ( 10 ) Regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono applicare le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura che hanno ottenuto un certificato di sicurezza o un'autorizzazione di sicurezza e i soggetti responsabili della manutenzione ( GU L 320 del 17.11.2012, pag. 8 ). ALLEGATO I Criteri per l'accreditamento o il riconoscimento di organismi di certificazione che partecipano alla valutazione e al rilascio di certificati ECM 1.   ORGANIZZAZIONE L'organismo di certificazione deve documentare la propria struttura organizzativa, indicando le mansioni, le responsabilità e le autorità di gestione, nonché il personale di certificazione e gli eventuali comitati. Se l'organismo di certificazione è una parte determinata di un soggetto giuridico, la struttura deve includere la linea gerarchica e i rapporti con le altre parti all'interno dello stesso soggetto giuridico. 2.   INDIPENDENZA L'organismo di certificazione deve essere indipendente nei propri processi decisionali, sotto il profilo organizzativo e funzionale, da imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura, detentori, fabbricanti e soggetti responsabili della manutenzione e non deve prestare servizi analoghi. Deve essere garantita l'indipendenza del personale preposto ai controlli per la certificazione. La retribuzione di ogni agente non deve essere basata né sul numero di controlli effettuati né sui risultati di questi ultimi. 3.   COMPETENZE L'organismo di certificazione e il personale impiegato devono possedere le necessarie competenze professionali, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione della manutenzione di veicoli e del sistema di manutenzione appropriato. I requisiti specifici riguardanti il personale che partecipa alla gestione e all'esecuzione della valutazione e alla certificazione sono descritti nel sistema di accreditamento. 4.   IMPARZIALITÀ Le decisioni dell'organismo di certificazione devono essere basate su prove oggettive di conformità o non conformità da esso ottenute e non devono essere influenzate da altri interessi o da altre parti. 5.   RESPONSABILITÀ All'organismo di certificazione non incombe la responsabilità di garantire la costante conformità ai requisiti relativi alla certificazione. L'organismo di certificazione è responsabile della valutazione di sufficienti prove oggettive sulle quali basare la decisione relativa alla certificazione. 6.   TRASPARENZA Un organismo di certificazione deve garantire l'accesso a informazioni appropriate e tempestive in merito al processo di audit e al processo di certificazione o la comunicazione di tali informazioni al pubblico. Esso deve inoltre fornire informazioni in merito alla situazione relativa alla certificazione (tra cui il rilascio, la proroga, il mantenimento, il rinnovo, la sospensione, la limitazione dell'ambito di applicazione o il ritiro della certificazione) di qualsiasi organizzazione, allo scopo di rafforzare la fiducia nell'integrità e nella credibilità della certificazione. La trasparenza è il principio in base al quale è garantito l'accesso a informazioni adeguate o della loro comunicazione. 7.   OBBLIGO DI RISERVATEZZA Per poter ottenere un accesso privilegiato alle informazioni necessarie per valutare adeguatamente la conformità ai requisiti per la certificazione, un organismo di certificazione deve mantenere riservate eventuali informazioni commerciali relative ad un cliente. 8.   GESTIONE DELLE DENUNCE L'organismo di certificazione deve istituire una procedura per gestire le denunce relative a decisioni e ad altre attività attinenti alla certificazione. 9.   RESPONSABILITÀ E FINANZIAMENTO L'organismo di certificazione deve essere in grado di dimostrare di aver valutato i rischi derivanti dalle proprie attività di certificazione e aver preso disposizioni adeguate (tra cui iniziative assicurative o di accantonamento di riserve) a copertura delle responsabilità derivanti dalle proprie operazioni in ogni campo di attività e nelle aree geografiche nelle quali opera. ALLEGATO II Requisiti e criteri di valutazione per le organizzazioni che chiedono un certificato ECM o un certificato relativo a funzioni di manutenzione esternalizzate da un soggetto responsabile della manutenzione I. Requisiti e criteri di valutazione per la funzione di gestione 1. Leadership — impegno allo sviluppo e all'attuazione del sistema di manutenzione dell'organizzazione e al continuo miglioramento della sua efficienza L'organizzazione deve predisporre procedure per: a) istituire una politica di manutenzione appropriata al tipo di organizzazione e alle dimensioni del servizio e approvata dall'amministratore delegato dell'organizzazione o dal suo rappresentante; b) garantire l'istituzione di obiettivi di sicurezza, in linea con il quadro giuridico e coerentemente con il tipo di organizzazione, le sue dimensioni e i rischi pertinenti; c) valutare le prestazioni di sicurezza complessive in relazione ai propri obiettivi di sicurezza d'impresa; d) sviluppare piani e procedure per raggiungere i propri obiettivi di sicurezza; e) assicurare la disponibilità delle risorse necessarie per l'esecuzione di tutti i processi ai fini della conformità ai requisiti del presente allegato; f) determinare e gestire l'impatto di altre attività di gestione sul sistema di manutenzione; g) assicurare che i dirigenti siano a conoscenza dei risultati del monitoraggio delle prestazioni e degli audit e si assumano la responsabilità complessiva per l'introduzione di modifiche al sistema di manutenzione; h) garantire che il personale e i rappresentanti del personale siano adeguatamente rappresentati e consultati in sede di definizione, sviluppo, monitoraggio e riesame degli aspetti di sicurezza di tutti i processi connessi che possono riguardare il personale. 2. Gestione del rischio — impostazione strutturata intesa a valutare i rischi associati alla manutenzione di veicoli, inclusi quelli derivanti direttamente dai processi operativi e dalle attività di altre organizzazioni o persone, nonché a individuare le misure di controllo del rischio appropriate 2.1.   L'organizzazione deve predisporre procedure e disposizioni per riconoscere la necessità e l'impegno a collaborare con detentori, imprese ferroviarie, gestori di infrastrutture, progettisti e fabbricanti di veicoli e componenti o altre parti interessate. 2.2.   L'organizzazione deve predisporre procedure di gestione del rischio per gestire le modifiche del dossier di manutenzione, compresi i piani di manutenzione, gli impianti, le procedure, l'organizzazione, il personale o le interfacce, e applicare i metodi comuni di sicurezza relativi ai metodi di valutazione del rischio adottati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2016/798. 2.3.   Nella valutazione del rischio, un'organizzazione deve disporre di procedure per tener conto della necessità di definire, fornire e mantenere un ambiente di lavoro adeguato che sia conforme alla legislazione nazionale e dell'Unione, in particolare alla direttiva 89/391/CEE del Consiglio ( 1 ) . 3. Monitoraggio — impostazione strutturata intesa a garantire che siano state adottate misure di controllo del rischio, che funzionino correttamente e che consentano di raggiungere gli obiettivi dell'organizzazione 3.1.   L'organizzazione deve disporre di una procedura per la raccolta, il monitoraggio e l'analisi periodici dei dati rilevanti in materia di sicurezza, tra cui: a) l'efficacia dei processi pertinenti; b) l'esito dei processi (compresi tutti i servizi e prodotti oggetto di appalto); c) l'efficacia delle modalità di controllo del rischio; d) le informazioni relative ad esperienza, malfunzionamenti, difetti e riparazioni emersi dalle attività quotidiane connesse al funzionamento e alla manutenzione. 3.2.   L'organizzazione deve disporre di procedure per garantire che gli incidenti, gli inconvenienti, i semi incidenti e altri eventi pericolosi siano comunicati, registrati, investigati e analizzati. 3.3.   Per una revisione periodica di tutti i processi, l'organizzazione deve disporre di un sistema interno di audit indipendente, imparziale e che opera in modo trasparente. L'organizzazione deve predisporre procedure per: a) elaborare un programma interno di audit che possa essere riveduto a seconda dei risultati delle revisioni precedenti e del monitoraggio delle prestazioni; b) analizzare e valutare i risultati degli audit; c) proporre e attuare misure o iniziative correttive specifiche; d) verificare l'efficacia di precedenti misure o iniziative. 3.4.   Le procedure di cui ai punti 3.1, 3.2 e 3.3 del presente titolo devono essere conformi ai metodi comuni di sicurezza relativi ai metodi di valutazione del rischio adottati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2016/798 come pure ai metodi per valutare i livelli di sicurezza e le prestazioni in materia di sicurezza degli operatori ferroviari a livello nazionale e dell'Unione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della suddetta direttiva. 4. Miglioramento continuo — impostazione strutturata intesa ad analizzare le informazioni raccolte attraverso periodico monitoraggio, audit o altre fonti pertinenti e ad utilizzare i risultati per acquisire conoscenze e adottare misure preventive o correttive al fine di mantenere o migliorare il livello di sicurezza L'organizzazione deve disporre di procedure atte a garantire che: a) siano corrette le carenze individuate; b) siano attuate le nuove misure disponibili in materia di sicurezza; c) siano utilizzati i risultati dell'audit interno per apportare miglioramenti al sistema; d) siano attuate, se necessario, azioni preventive o correttive per assicurare la conformità del sistema ferroviario agli standard e agli altri requisiti per tutto il ciclo di vita delle attrezzature e delle operazioni; e) siano utilizzate le informazioni pertinenti relative alle indagini e alle cause di incidenti, inconvenienti, semi incidenti e altri eventi pericolosi a fini conoscitivi e, se necessario, ai fini dell'adozione di misure atte a migliorare il livello di sicurezza; f) siano valutate e, se opportuno, attuate le raccomandazioni pertinenti trasmesse dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza e dall'organismo nazionale di indagine, come pure quelle emerse dalle indagini interne o settoriali; g) siano esaminate e tenute in considerazione le pertinenti relazioni o informazioni trasmesse dalle imprese ferroviarie, dai gestori dell'infrastruttura e dai detentori o da altre fonti pertinenti. 5. Struttura e responsabilità — impostazione strutturata intesa a definire le responsabilità di individui e gruppi di esperti per garantire la realizzazione degli obiettivi dell'organizzazione in materia di sicurezza 5.1.   L'organizzazione deve disporre di procedure per la ripartizione al suo interno delle responsabilità relative a tutti i processi pertinenti. 5.2.   L'organizzazione deve disporre di procedure per definire chiaramente le aree di responsabilità connesse alla sicurezza e la distribuzione delle responsabilità per funzioni specifiche ad esse associate nonché le loro interfacce. Esse includono le procedure indicate sopra al punto 2.1 che coinvolgono l'organizzazione e i detentori e, se del caso, le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura. 5.3.   L'organizzazione deve disporre di procedure per garantire che il personale cui sono delegate responsabilità al suo interno abbia l'autorità, le competenze e le risorse adeguate per svolgere le proprie funzioni. Le responsabilità e le competenze devono essere coerenti e compatibili con il ruolo attribuito; le deleghe sono stabilite per iscritto. 5.4.   L'organizzazione deve disporre di procedure per garantire il coordinamento delle attività connesse ai processi pertinenti in vigore al suo interno. 5.5.   L'organizzazione deve disporre di procedure che rendano quanti hanno un ruolo nella gestione della sicurezza responsabili delle loro prestazioni. 6. Gestione delle competenze — impostazione strutturata intesa a garantire che i dipendenti abbiano le competenze necessarie per conseguire gli obiettivi dell'organizzazione in modo sicuro, efficiente ed efficace in tutte le circostanze 6.1.   L'organizzazione deve istituire un sistema di gestione delle competenze che preveda: a) l'individuazione di posti con responsabilità per l'esecuzione, all'interno del sistema, di tutti i processi necessari ai fini della conformità ai requisiti del presente allegato; b) l'individuazione di posti che comportano compiti in materia di sicurezza; c) l'assegnazione di compiti pertinenti a personale che dispone delle competenze adeguate. 6.2.   Nell'ambito del sistema di gestione delle competenze dell'organizzazione devono essere previste procedure per gestire le competenze del personale che comprendano almeno: a) la determinazione delle conoscenze, delle capacità e dell'esperienza necessarie per i compiti connessi alla sicurezza in funzione delle responsabilità; b) i principi di selezione, compresi il livello di istruzione di base, l'attitudine mentale e l'idoneità fisica; c) la formazione iniziale e le qualifiche o la certificazione di competenze e capacità acquisite; d) l'assicurazione che tutto il personale sia consapevole della rilevanza e dell'importanza delle proprie attività e del proprio contributo al conseguimento degli obiettivi in materia di sicurezza; e) la formazione continua e l'aggiornamento periodico delle conoscenze e delle capacità acquisite; f) i controlli regolari, ove opportuno, delle competenze, dell'attitudine mentale e dell'idoneità fisica; g) l'adozione, se necessario, di misure speciali in caso di incidenti o inconvenienti o di assenze prolungate dal lavoro. 7. Informazioni — impostazione strutturata intesa a garantire che le informazioni importanti siano a disposizione di quanti devono esprimere giudizi e prendere decisioni a tutti i livelli dell'organizzazione 7.1.   L'organizzazione deve disporre di procedure per definire i canali di comunicazione affinché, ove opportuno, all'interno dell'organizzazione stessa e nei suoi contatti con altri attori, tra cui i gestori dell'infrastruttura, le imprese ferroviarie, i detentori e i progettisti o fabbricanti di veicoli e/o componenti, le informazioni su tutti i processi pertinenti siano debitamente scambiate e trasmesse in modo rapido e chiaro alla persona che ricopre il pertinente incarico sia al suo interno sia in altre organizzazioni. 7.2.   Per garantire uno scambio adeguato di informazioni, l'organizzazione deve disporre di procedure per: a) ricevere ed elaborare informazioni specifiche; b) individuare, produrre e diffondere informazioni specifiche; c) mettere a disposizione informazioni affidabili e aggiornate. 7.3.   L'organizzazione deve disporre di procedure per garantire che le informazioni operative essenziali siano: a) valide e pertinenti; b) accurate; c) complete; d) opportunamente aggiornate; e) verificate; f) coerenti e facilmente comprensibili (anche dal punto di vista linguistico); g) comunicate al personale, in funzione delle rispettive responsabilità, prima di essere applicate; h) facilmente accessibili al personale, al quale, se necessario, sono fornite delle copie. 7.4.   I requisiti di cui ai punti 7.1, 7.2 e 7.3 si applicano in particolare alle seguenti informazioni operative: a) controlli dell'accuratezza e della completezza dei registri di immatricolazione nazionali per quanto riguarda l'identificazione (inclusi gli strumenti) e l'immatricolazione dei veicoli dei quali l'organizzazione cura la manutenzione; b) documentazione relativa alla manutenzione; c) informazioni sul sostegno fornito a detentori e, se opportuno, ad altre parti, tra cui le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura; d) informazioni sulle qualifiche del personale e successive verifiche effettuate durante lo sviluppo della manutenzione; e) informazioni sull'esercizio (inclusi chilometri percorsi, tipo e dimensioni delle attività, incidenti o inconvenienti) e sulle richieste di imprese ferroviarie, detentori e gestori dell'infrastruttura; f) registrazioni delle operazioni di manutenzione effettuate, incluse le informazioni sulle carenze individuate nel corso delle ispezioni e sulle azioni correttive intraprese dalle imprese ferroviarie o dai gestori dell'infrastruttura, quali ispezioni e monitoraggio effettuati prima della partenza del treno o durante il percorso; g) reimmissione in servizio e ritorno in esercizio; h) ordini di manutenzione; i) informazioni tecniche da trasmettere alle imprese ferroviarie o ai gestori dell'infrastruttura e ai detentori in relazione alle istruzioni di manutenzione; j) informazioni di emergenza connesse a situazioni nelle quali sono pregiudicate le condizioni di sicurezza di esercizio, che possono consistere in: i) imposizione di restrizioni d'uso o di condizioni operative specifiche per i veicoli manutenzionati dall'organizzazione o per altri veicoli della stessa serie anche se manutenzionati da altri soggetti responsabili della manutenzione, nel qual caso tale informazione deve essere condivisa con tutte le parti coinvolte; ii) informazioni urgenti su questioni connesse alla sicurezza rilevate durante la manutenzione, quali carenze riscontrate su un componente comune a diverse categorie o serie di veicoli; k) tutti i dati e le informazioni pertinenti necessari ai fini della trasmissione della relazione di manutenzione annuale all'organismo di certificazione e ai clienti interessati (inclusi i detentori). Tale relazione deve pertanto essere messa inoltre a disposizione, su richiesta, delle autorità nazionali preposte alla sicurezza. 8. Documentazione — impostazione strutturata intesa a garantire la tracciabilità di tutte le informazioni pertinenti 8.1.   L'organizzazione deve disporre di procedure adeguate per garantire che tutti i processi pertinenti siano debitamente documentati. 8.2.   L'organizzazione deve disporre di procedure adeguate per: a) monitorare e aggiornare periodicamente tutta la documentazione pertinente; b) formattare, produrre, distribuire e verificare le modifiche concernenti tutta la documentazione pertinente; c) ricevere, raccogliere e archiviare tutta la documentazione pertinente. 9. Attività di imprese appaltatrici — impostazione strutturata intesa a garantire che le attività date in subappalto siano gestite in modo appropriato allo scopo di conseguire gli obiettivi dell'organizzazione 9.1.   L'organizzazione deve disporre di procedure per garantire l'individuazione di prodotti e servizi connessi alla sicurezza. 9.2.   Quando ci si avvale di imprese appaltatrici e/o fornitrici per prodotti e servizi connessi alla sicurezza, l'organizzazione deve disporre di procedure per verificare al momento della selezione: a) le competenze di imprese appaltatrici, subappaltatrici e fornitrici; b) la disponibilità, da parte di imprese appaltatrici, subappaltatrici e fornitrici, di un sistema di manutenzione e gestione adeguato e documentato. 9.3.   L'organizzazione deve disporre di una procedura per definire i requisiti che devono essere soddisfatti dalle imprese appaltatrici e fornitrici. 9.4.   L'organizzazione deve disporre di procedure per verificare che le imprese fornitrici e/o appaltatrici siano consapevoli dei rischi che comportano per il funzionamento dell'organizzazione. 9.5.   Quando il sistema di manutenzione o di gestione di un'impresa appaltatrice o fornitrice è certificato, il processo di monitoraggio descritto al punto 3 può essere limitato all'esito dei processi operativi oggetto di appalto di cui al punto 3.1.b). 9.6.   Occorre definire, conoscere e ripartire con chiarezza nel contratto stipulato tra le parti almeno i principi di base per quanto concerne i seguenti processi: a) responsabilità e mansioni relative a questioni di sicurezza ferroviaria; b) obblighi connessi alla trasmissione delle pertinenti informazioni tra le parti; c) tracciabilità dei documenti connessi alla sicurezza. II. Requisiti e criteri di valutazione per la funzione di sviluppo della manutenzione 1.   L'organizzazione deve disporre di una procedura per identificare e gestire: a) tutte le attività di manutenzione che incidono sulla sicurezza; b) tutti i componenti critici per la sicurezza. 2.   L'organizzazione deve disporre di procedure per assicurare la conformità ai requisiti essenziali per l'interoperabilità, compresi gli aggiornamenti per l'intero ciclo di vita, tramite: a) la garanzia della conformità alle specifiche connesse ai parametri di base per l'interoperabilità indicati nelle pertinenti specifiche tecniche di interoperabilità (STI); b) la verifica, in qualsiasi circostanza, della coerenza del dossier di manutenzione con l'autorizzazione relativa al veicolo (compresi eventuali requisiti di sicurezza nazionali), compresa la conformità alla documentazione tecnica e al tipo di registrazioni, come nel registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati (ERATV); c) la gestione di qualsiasi sostituzione nel quadro della manutenzione; d) la determinazione della necessità di valutazione del rischio del potenziale impatto della modifica in questione sulla sicurezza del sistema ferroviario, mediante l'applicazione dei metodi comuni di sicurezza relativi ai metodi di valutazione del rischio adottati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2016/798; e) la gestione della configurazione di tutte le modifiche tecniche che incidono sull'integrità del sistema del veicolo. 3.   L'organizzazione deve disporre di una procedura per progettare e sostenere la realizzazione di impianti, attrezzature e strumenti specificamente sviluppati e necessari per eseguire la manutenzione. L'organizzazione deve disporre di una procedura per controllare che tali impianti, attrezzature e strumenti siano utilizzati, immagazzinati e manutenzionati secondo il loro piano di manutenzione e in conformità ai rispettivi requisiti di manutenzione. 4.   Quando i veicoli iniziano a circolare, l'organizzazione deve disporre di procedure per: a) avere accesso alle raccomandazioni per la manutenzione contenute nella documentazione iniziale e raccogliere informazioni sufficienti sulle operazioni programmate; b) analizzare tali raccomandazioni per la manutenzione contenute nella documentazione iniziale e fornire, applicando i metodi comuni di sicurezza relativi ai metodi di valutazione del rischio adottati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2016/798, il primo dossier di manutenzione, tenendo altresì in considerazione le informazioni contenute in eventuali garanzie associate; c) verificare che l'esecuzione prevista dal primo dossier di manutenzione sia effettuata correttamente. 5.   Ai fini dell'aggiornamento del dossier di manutenzione per l'intero ciclo di vita di un veicolo, l'organizzazione deve disporre di procedure per: a) raccogliere almeno le informazioni pertinenti relative a i) tipo e portata delle operazioni effettivamente eseguite, ivi compresi tra l'altro gli incidenti, gli incidenti gravi e gli inconvenienti, quali definiti nella direttiva (UE) 2016/798, ii) guasti rilevati sui componenti, iii) tipo e portata delle operazioni programmate, iv) attività di manutenzione realmente effettuate; b) definire la necessità di aggiornamenti, tenendo conto dei valori limite per l'interoperabilità; c) presentare proposte di modifica e approvare le modifiche e la loro attuazione, mediante una decisione che sia basata su criteri chiari e tenga conto dei risultati della valutazione del rischio effettuata applicando i metodi comuni di sicurezza relativi ai metodi di valutazione del rischio adottati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2016/798; d) verificare che l'esecuzione delle modifiche sia conforme a quanto enunciato nel paragrafo precedente; e) monitorare l'efficacia delle modifiche tramite un processo coerente coi metodi per valutare i livelli di sicurezza e le prestazioni in materia di sicurezza degli operatori ferroviari a livello nazionale e dell'Unione adottati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della suddetta direttiva. 6.   Quando il processo di gestione delle competenze è applicato alla funzione di sviluppo della manutenzione, è necessario tener conto almeno delle seguenti attività che incidono sulla sicurezza: a) applicazione dei metodi comuni di sicurezza relativi ai metodi di valutazione del rischio adottati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2016/798 per la valutazione delle modifiche del dossier di manutenzione; b) discipline ingegneristiche necessarie per gestire l'istituzione e le modifiche del dossier di manutenzione e lo sviluppo, la valutazione, la convalida e l'approvazione delle sostituzioni nel quadro della manutenzione; c) attività di manutenzione dei componenti critici per la sicurezza; d) tecniche di giunzione (incluse la saldatura e l'incollatura); e) prove non distruttive. 7.   Quando il processo di documentazione è applicato alla funzione di sviluppo della manutenzione deve essere garantita la tracciabilità, quanto meno, dei seguenti elementi: a) la documentazione relativa a sviluppo, valutazione, convalida e approvazione di una sostituzione nel quadro della manutenzione; b) la configurazione dei veicoli, compresi tra l'altro i componenti critici per la sicurezza e le modifiche del software di bordo; c) le registrazioni delle operazioni di manutenzione effettuate; d) i risultati degli studi relativi all'esperienza acquisita; e) tutte le versioni successive del dossier di manutenzione, inclusa la valutazione del rischio; f) le relazioni sulle competenze e sulla supervisione dell'esecuzione della manutenzione e della gestione della manutenzione della flotta; g) le informazioni tecniche da trasmettere a supporto dei detentori, delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura. III. Requisiti e criteri di valutazione per la funzione di gestione della manutenzione della flotta 1.   L'organizzazione deve disporre di una procedura per controllare le competenze, la disponibilità e la capacità del soggetto responsabile della manutenzione prima di inviare ordini di manutenzione. Le officine di manutenzione devono pertanto essere debitamente qualificate per decidere in merito ai requisiti relativi alle competenze tecniche necessarie ai fini della funzione di esecuzione della manutenzione. 2.   L'organizzazione deve disporre di una procedura per la composizione del pacchetto di lavoro e per l'emissione e il rilascio dell'ordine di manutenzione. 3.   L'organizzazione deve disporre di una procedura per inviare a tempo debito i veicoli in manutenzione. 4.   L'organizzazione deve disporre di una procedura per gestire il ritiro dei veicoli dall'esercizio a fini di manutenzione o quando è pregiudicata la sicurezza dell'esercizio o quando le esigenze di manutenzione incidono sul normale esercizio. 5.   L'organizzazione deve disporre di una procedura per definire le necessarie misure di verifica applicate alla manutenzione eseguita e alla reimmissione in servizio dei veicoli. 6.   L'organizzazione deve disporre di una procedura per pubblicare un avviso di ritorno in esercizio, che comprenda la definizione delle restrizioni d'uso atte a garantire la circolazione in condizioni di sicurezza tenendo conto della documentazione di reimmissione in servizio. 7.   Quando il processo di gestione delle competenze è applicato alla funzione di gestione della manutenzione della flotta, è necessario tener conto almeno del ritorno in esercizio, inclusa la definizione di restrizioni d'uso. 8.   Quando il processo di informazione è applicato alla funzione di gestione della manutenzione della flotta, è necessario trasmettere almeno i seguenti elementi alla funzione di esecuzione della manutenzione: a) le norme e le specifiche tecniche applicabili; b) il piano di manutenzione per ogni veicolo; c) un elenco di parti di ricambio, inclusa una descrizione tecnica sufficientemente dettagliata di ogni parte per permettere una sostituzione con una parte analoga che offra le stesse garanzie; d) un elenco di materiali, incluse una descrizione sufficientemente dettagliata del loro uso e le necessarie informazioni in materia di salute e sicurezza; e) un fascicolo che definisce le specifiche per le attività che incidono sulla sicurezza e che contiene restrizioni di intervento e di uso per i componenti; f) un elenco di componenti o sistemi soggetti a requisiti legali e un elenco di tali requisiti (inclusi serbatoi dei freni e cisterne per il trasporto di merci pericolose); g) l'applicazione dei metodi comuni di sicurezza relativi ai metodi di valutazione del rischio adottati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2016/798 per la valutazione delle modifiche che incidono sulla funzione di gestione della manutenzione della flotta. 9.   Quando il processo di informazione è applicato alla funzione di gestione della manutenzione della flotta, alle parti interessate deve essere almeno comunicato il ritorno in esercizio, incluse le restrizioni d'uso pertinenti per gli utenti (imprese ferroviarie e gestori dell'infrastruttura). 10.   Quando il processo di documentazione è applicato alla funzione di gestione della manutenzione della flotta, è necessario registrare almeno i seguenti elementi: a) ordini di manutenzione; b) ritorno in esercizio, incluse le restrizioni di uso rilevanti per le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura. IV. Requisiti e criteri di valutazione per la funzione di esecuzione della manutenzione 1.   L'organizzazione deve predisporre procedure per: a) controllare la completezza e l'adeguatezza delle informazioni trasmesse dalla funzione di gestione di manutenzione della flotta in relazione alle attività ordinate; b) verificare l'uso dei pertinenti documenti di manutenzione necessari e delle altre norme applicabili all'esecuzione di servizi di manutenzione in conformità agli ordini di manutenzione; c) garantire che tutte le pertinenti specifiche di manutenzione, definite nei regolamenti applicabili e nelle norme specifiche contenute negli ordini di manutenzione, siano a disposizione di tutto il personale interessato (ad esempio siano contenute nelle istruzioni operative interne). 2.   L'organizzazione deve disporre di procedure atte a garantire che: a) i componenti (incluse le parti di ricambio) e i materiali siano utilizzati come indicato negli ordini di manutenzione e nella documentazione del fornitore; b) i componenti e i materiali siano immagazzinati, movimentati e trasportati in maniera tale da impedirne usura e danneggiamento e come indicato negli ordini di manutenzione e nella documentazione del fornitore; c) tutti i componenti e materiali, inclusi quelli forniti dal cliente, siano conformi alle pertinenti norme nazionali e internazionali nonché ai requisiti degli ordini di manutenzione pertinenti. 3.   L'organizzazione deve disporre di procedure per determinare, individuare, fornire, registrare e tenere a disposizione impianti, attrezzature e strumenti adeguati e idonei a consentirle di effettuare i servizi di manutenzione in conformità degli ordini di manutenzione e delle altre specifiche applicabili, garantendo: a) l'esecuzione in sicurezza della manutenzione, tutelando la salute e la sicurezza del personale addetto alla manutenzione; b) l'ergonomia e la protezione della salute, includendo altresì le interfacce tra utenti e sistemi di tecnologia dell'informazione o attrezzature diagnostiche. 4.   Ove necessario per garantire risultati validi, l'organizzazione deve disporre di procedure per garantire che le proprie apparecchiature di misurazione siano: a) calibrate o verificate a intervalli specifici, o prima dell'uso, rispetto a norme di misurazione industriali, nazionali o internazionali; qualora tali norme non esistano, occorre registrare la base utilizzata per la calibratura o la verifica; b) corrette o ricorrette se necessario; c) identificate al fine di determinare la situazione di calibratura; d) protette da correzioni che invaliderebbero il risultato della misurazione; e) protette da danni e deterioramenti durante la movimentazione, la manutenzione e l'immagazzinamento. 5.   L'organizzazione deve disporre di procedure per garantire che tutti gli impianti, le attrezzature e gli strumenti siano correttamente utilizzati, calibrati, conservati e manutenzionati in conformità alle procedure documentate. 6.   L'organizzazione deve disporre di procedure per controllare che i compiti svolti siano conformi agli ordini di manutenzione e per pubblicare l'avviso di reimmissione in servizio. L'avviso di reimmissione in servizio deve comprendere tutte le informazioni utili per definire le restrizioni d'uso. 7.   Quando il processo di valutazione del rischio (in particolare i punti 2.2 e 2.3 del titolo I) è applicato alla funzione di esecuzione della manutenzione, l'ambiente di lavoro deve includere non solo le officine dove è effettuata la manutenzione ma anche i binari esterni all'edificio dove si trova l'officina e tutti i luoghi dove sono effettuate le attività di manutenzione. 8.   Quando il processo di gestione delle competenze è applicato alla funzione di esecuzione della manutenzione, è necessario, se del caso, tener conto almeno delle seguenti attività che incidono sulla sicurezza: a) tecniche di giunzione (incluse la saldatura e l'incollatura); b) collaudo non distruttivo; c) collaudo finale del veicolo e reimmissione in servizio; d) attività di manutenzione su sistemi frenanti, sale montate e dispositivi di trazione, nonché attività di manutenzione su componenti specifici di carri merci per il trasporto di merci pericolose, come, tra l'altro, cisterne e valvole; e) attività di manutenzione dei componenti critici per la sicurezza; f) attività di manutenzione sui sistemi di controllo-comando e segnalamento; g) attività di manutenzione sui sistemi di comando delle porte; h) altre aree specialistiche individuate che incidono sulla sicurezza. 9.   Quando il processo di informazione è applicato alla funzione di esecuzione della manutenzione, occorre trasmettere almeno i seguenti elementi alle funzioni di gestione di manutenzione della flotta e di sviluppo della manutenzione: a) lavori eseguiti in conformità agli ordini di manutenzione; b) eventuali errori o difetti in materia di sicurezza che siano stati individuati dall'organizzazione; c) reimmissione in servizio. 10.   Quando il processo di documentazione è applicato alla funzione di esecuzione della manutenzione, occorre registrare almeno i seguenti elementi per le attività di manutenzione che incidono sulla sicurezza, come indicato al punto 1, lettera a), del titolo II: a) una chiara identificazione di tutti gli impianti, le attrezzature e gli strumenti; b) tutti i lavori di manutenzione eseguiti, includendo personale, strumenti, attrezzature, parti di ricambio e materiali utilizzati e tenendo conto i) delle pertinenti norme nazionali vigenti nel paese in cui ha sede l'organizzazione; ii) dei requisiti stabiliti negli ordini di manutenzione, inclusi i requisiti relativi alle registrazioni; iii) del collaudo finale e della decisione concernente la reimmissione in servizio; c) delle misure di controllo previste dagli ordini di manutenzione e della reimmissione in servizio; d) dei risultati di calibratura e verifica, il che implica, per quanto riguarda il software utilizzato nel monitoraggio e nella misurazione di requisiti specifici, che la capacità di detto software di eseguire la funzione desiderata debba essere confermata prima dell'uso iniziale e, se necessario, riconfermata; e) della validità dei risultati delle misurazioni precedenti quando viene riscontrata la non conformità ai requisiti di uno strumento di misurazione. ( 1 ) Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ( GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1 ). ALLEGATO III Moduli di domanda Testo di immagine DOMANDA DI CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DI UN SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE Domanda di un certificato che conferma che il sistema di manutenzione di un soggetto responsabile della manutenzione (ECM) è considerato conforme alla direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione INFORMAZIONI PER CONTATTARE L’ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE 1.1 Denominazione dell’organismo di certificazione destinatario della domanda 1.2 Numero di riferimento dell’organismo di certificazione 1.3 Indirizzo postale completo (via, codice postale, città, Stato) INFORMAZIONI RELATIVE AL RICHIEDENTE 2.1 Denominazione legale 2.2 Indirizzo postale completo (via, codice postale, città, Stato) 2.3 Numero di telefono 2.4 Fax 2.5 Indirizzo di posta elettronica 2.6 Sito Internet 2.7 Numero nel registro delle imprese 2.8 Numero di partita IVA 2.9 Altre informazioni INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PERSONA DA CONTATTARE 3.1 Cognome e nome 3.2 Indirizzo postale completo (via, codice postale, città, Stato): 3.3 Numero di telefono 3.4 Fax 3.5 Indirizzo di posta elettronica PARTICOLARI DELLA DOMANDA 4.1 Riferimento della domanda (indicato dal richiedente) La presente domanda riguarda un 4.2 nuovo certificato 4.3 certificato aggiornato/modificato 4.4 rinnovo del certificato Testo di immagine PARTICOLARI OPERATIVI 5.1 Tipo di società: 5.11 Impresa ferroviaria 5.12 Gestore infrastruttura 5.13 Detentore 5.14 Fornitore manutenzione 5.15 Fabbricante 5.16 Altro 5.2 Ambito delle attività del soggetto responsabile della manutenzione [categoria di veicoli: carri merci, locomotive, unità multiple, carrozze passeggeri, veicoli destinati all’alta velocità, mezzi d’opera - On-Track Machines (OTM), altro — specificare]: 5.3 Comprende carri speciali per il trasporto di merci pericolose: SÌ/NO 5.4 Funzioni operative dell’ECM in proprio esternalizzazione parziale esternalizzazione completa 5.4 Sviluppo della manutenzione 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.5 Gestione della manutenzione della flotta 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 Esecuzione della manutenzione 5.6.1 5.6.2 5.6.3 DOCUMENTI PRESENTATI 6.1 Documentazione relativa al sistema di manutenzione 6.2 Altro specificare: FIRME Richiedente (Nome e cognome) Data Firma Organismo di certificazione Numero di riferimento interno Data di ricevimento della domanda Data Firma SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO/AUTORITÀ DESTINATARI Testo di immagine DOMANDA DI CERTIFICATO DI CONFORMITÀ PER FUNZIONI DI MANUTENZIONE Domanda di un certificato che conferma che il sistema di manutenzione all’interno dell’Unione europea è considerato conforme alla direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione INFORMAZIONI PER CONTATTARE L’ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE 1.1 Denominazione dell’organismo di certificazione destinatario della domanda 1.2 Numero di riferimento dell’organismo di certificazione 1.3 Indirizzo postale completo (via, codice postale, città, Stato) INFORMAZIONI RELATIVE AL RICHIEDENTE 2.1 Denominazione legale 2.2 Indirizzo postale completo (via, codice postale, città, Stato): 2.3 Numero di telefono 2.4 Fax 2.5 Indirizzo di posta elettronica 2.6 Sito Internet 2.7 Numero nel registro delle imprese 2.8 Numero di partita IVA 2.9 Altre informazioni INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PERSONA DA CONTATTARE 3.1 Cognome e nome 3.2 Indirizzo postale completo (via, codice postale, città, Stato): 3.3 Numero di telefono 3.4 Fax 3.5 Indirizzo di posta elettronica PARTICOLARI DELLA DOMANDA 4.1 Riferimento della domanda (indicato dal richiedente) La presente domanda riguarda un 4.2 nuovo certificato 4.3 certificato aggiornato/modificato 4.4 rinnovo del certificato Testo di immagine PARTICOLARI OPERATIVI 5.1 Tipo di società: 5.11 Impresa ferroviaria 5.12 Gestore infrastruttura 5.13 Detentore 5.14 Fornitore manutenzione 5.15 Fabbricante 5.16 Altro 5.2 Ambito delle attività del soggetto responsabile della manutenzione [categoria di veicoli: carri merci, locomotive, unità multiple, carrozze passeggeri, veicoli destinati all’alta velocità, mezzi d’opera - On-Track Machines (OTM), altro — specificare]: 5.3 Comprende carri speciali per il trasporto di merci pericolose: SÌ/NO 5.4 Funzioni di manutenzione 5.5 Sviluppo della manutenzione SÌ NO In parte 5.6 Gestione della manutenzione della flotta SÌ NO In parte 5.7 Esecuzione della manutenzione SÌ NO In parte In caso di funzioni di manutenzione eseguite in parte, sub-funzioni per le quali la presente domanda è presentata [cfr. l’elenco di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/779]: DOCUMENTI PRESENTATI 6.1 Documentazione relativa al sistema di manutenzione 6.2 Altro specificare: FIRME Richiedente (Nome e cognome) Data Firma Organismo di certificazione Numero di riferimento interno Data di ricevimento della domanda Data Firma SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO/AUTORITÀ DESTINATARI ALLEGATO IV Moduli di certificati Testo di immagine CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE che conferma l’accettazione del sistema di manutenzione di un soggetto responsabile della manutenzione (ECM) all’interno dell’Unione europea in conformità alla direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione 1. Numero EIN 2. SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE CERTIFICATO Denominazione legale: Denominazione commerciale o acronimo (indicazione facoltativa): Indirizzo postale completo (via, codice postale, città, Stato): Numero nel registro delle imprese: Numero di partita IVA: 3. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE Denominazione legale: Indirizzo postale completo (via, codice postale, città, Stato): Numero di riferimento dell’organismo di certificazione: 4. INFORMAZIONI RELATIVE AL CERTIFICATO Si tratta di un — nuovo certificato Numero EIN del certificato precedente: — rinnovo del certificato — certificato aggiornato/modificato Validità dal al Tipo di società: (impresa ferroviaria, detentore, fornitore per manutenzione ecc.) 5. AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE Categoria di veicoli: [carri merci, locomotive, unità multiple, carrozze passeggeri, veicoli destinati all’alta velocità, mezzi d’opera — On-Track Machines (OTM), altro] Comprende carri speciali per il trasporto di merci pericolose SÌ/NO 6. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI Data del rilascio Firma Numero di riferimento interno Timbro dell’organismo di certificazione Testo di immagine CERTIFICATO DI CONFORMITÀ PER FUNZIONI DI MANUTENZIONE che conferma l’accettazione del sistema di manutenzione all’interno dell’Unione europea in conformità alla direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione 1. Numero EIN 2. ORGANIZZAZIONE CERTIFICATA Denominazione legale: Denominazione commerciale o acronimo (indicazione facoltativa): Indirizzo postale completo (via, codice postale, città, Stato): Numero nel registro delle imprese: Numero di partita IVA: 3. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE Denominazione legale: Indirizzo postale completo (via, codice postale, città, Stato): Numero di riferimento dell’organismo di certificazione: 4. INFORMAZIONI RELATIVE AL CERTIFICATO Si tratta di un — nuovo certificato Numero di identificazione del certificato precedente: — rinnovo del certificato — certificato aggiornato/modificato Validità dal al Tipo di società: (impresa ferroviaria, detentore, fornitore per manutenzione ecc.) 5. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE Categoria di veicoli: [carri merci, locomotive, unità multiple, carrozze passeggeri, veicoli destinati all’alta velocità, mezzi d’opera — On-Track Machines (OTM), altro] Comprende carri speciali per il trasporto di merci pericolose SÌ/NO 6. FUNZIONI DI MANUTENZIONE Sviluppo della manutenzione SÌ NO Gestione della manutenzione della flotta SÌ NO Esecuzione della manutenzione SÌ NO In caso di funzioni di manutenzione parziale, sub-funzioni per le quali il presente certificato è valido [cfr. l’elenco di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/779]: Testo di immagine 7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI Data del rilascio Firma Numero di riferimento interno Timbro dell’organismo di certificazione ALLEGATO V Relazione del soggetto responsabile della manutenzione 1.   Il soggetto responsabile della manutenzione pubblica una relazione che copre un periodo che inizia due mesi prima dell'ultima attività di supervisione e termina due mesi prima della successiva attività di supervisione prevista. 2.   La relazione contiene almeno i seguenti elementi: — spiegazioni e giustificazioni sulle modalità utilizzate per affrontare e/o correggere le non conformità; — informazioni sull'entità delle attività di manutenzione effettuate nel periodo preso in considerazione; — riscontri sull'esperienza maturata nell'applicazione dei metodi comuni di sicurezza relativi ai metodi di valutazione del rischio adottati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2016/798 come pure ai metodi di monitoraggio che devono essere applicati da imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura e soggetti responsabili della manutenzione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della suddetta direttiva; — modifiche riguardanti — la proprietà giuridica della società; — l'organizzazione (procedure vigenti); — i veicoli per i quali il soggetto è responsabile della manutenzione; — i siti e gli appaltatori, compresi processi e attrezzature; — l'equilibrio tra attività interne ed esterne relative alle tre funzioni di manutenzione (sviluppo della manutenzione, manutenzione della flotta ed esecuzione della manutenzione); — gli accordi contrattuali con gli utenti (compresi i detentori e lo scambio di dati); — il sistema di manutenzione; — i difetti e i guasti dei componenti relativi alla sicurezza di cui al titolo II dell'allegato II e le pertinenti informazioni sulla manutenzione scambiate a norma dell'articolo 5, paragrafo 3; — le relazioni sull'audit interno; — le misure adottate o le indagini intraprese dall'agenzia, dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza e da altre autorità, comprese le azioni di cui agli articoli 8 e 12 del presente atto giuridico; — la gestione delle competenze. 3.   Il soggetto responsabile della manutenzione inserisce nella relazione tutte le informazioni che ritiene rilevanti per l'organismo di certificazione. 4.   Il soggetto responsabile della manutenzione trasmette la relazione all'organismo di certificazione un mese prima della successiva attività di supervisione prevista.

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