Regolamento di esecuzione (UE) 2020/779 della Commissione del 12 giugno 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 per quanto riguarda le date di applicazione a seguito della proroga del termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/779 della Commissione del 12 giugno 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 per quanto riguarda le date di applicazione a seguito della proroga del termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/779 of 12 June 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2019/250 as regards the dates of application following the extension of the transposition deadline of Directive (EU) 2016/797 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Testo normativo
15.6.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 188/6
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/779 DELLA COMMISSIONE
del 12 giugno 2020
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 per quanto riguarda le date di applicazione a seguito della proroga del termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea
(
1
)
, in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, l’articolo 15, paragrafo 9, e l’articolo 24, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)
La direttiva (UE) 2016/797 è stata modificata dalla direttiva (UE) 2020/700
(
2
)
al fine di dare agli Stati membri la possibilità di prorogare il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali necessarie per conformarsi alle disposizioni di cui all’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797.
(2)
Per quanto riguarda gli Stati membri che hanno notificato all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie («l’Agenzia») e alla Commissione l’intenzione di prorogare il termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/797, conformemente all’articolo 57, paragrafo 2
bis
, della medesima direttiva, l’applicazione di determinate disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione
(
3
)
dovrebbe essere rinviata al 31 ottobre 2020.
(3)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/250.
(4)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797.
(5)
È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 è così modificato:
1)
all’articolo 11, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«L’allegato del regolamento (UE) n. 201/2011 continua ad applicarsi alla dichiarazione di conformità al tipo di cui all’articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE fino al 15 giugno 2020 negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione conformemente all’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 e che non hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione conformemente all’articolo 57, paragrafo 2
bis
, della direttiva (UE) 2016/797.
L’allegato del regolamento (UE) n. 201/2011 continua ad applicarsi alla dichiarazione di conformità al tipo di cui all’articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE fino al 30 ottobre 2020 negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione conformemente all’articolo 57, paragrafo 2
bis
, della direttiva (UE) 2016/797.»;
2)
all’articolo 12, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Il presente regolamento si applica a decorrere dal 16 giugno 2020 negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione conformemente all’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 e che non hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione conformemente all’articolo 57, paragrafo 2
bis
, della direttiva (UE) 2016/797.
Esso si applica in tutti gli Stati membri a decorrere dal 31 ottobre 2020.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44
.
(
2
)
Direttiva (UE) 2020/700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante modifica delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 per quanto riguarda la proroga dei periodi di recepimento (
GU L 165 del 27.5.2020, pag. 27
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione, del 12 febbraio 2019, relativo ai modelli di dichiarazioni e di certificati «CE» per i sottosistemi e i componenti di interoperabilità ferroviari, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo ferroviario autorizzato e alle procedure «CE» di verifica dei sottosistemi conformemente alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 201/2011 (
GU L 42 del 13.2.2019, pag. 9
).
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