Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0781/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/781 della Commissione del 12 giugno 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione per quanto riguarda le date di applicazione e determinate disposizioni transitorie a seguito della proroga del termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 12/06/2020 In vigore dal: 12/06/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/781 della Commissione del 12 giugno 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione per quanto riguarda le date di applicazione e determinate disposizioni transitorie a seguito della proroga del termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/781 of 12 June 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2018/545 as regards the dates of application and certain transitional provisions following the extension of the transposition deadline of Directive (EU) 2016/797 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)

Testo normativo

15.6.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 188/11 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/781 DELLA COMMISSIONE del 12 giugno 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione per quanto riguarda le date di applicazione e determinate disposizioni transitorie a seguito della proroga del termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea ( 1 ) , in particolare l’articolo 21, paragrafo 9, considerando quanto segue: (1) La direttiva (UE) 2016/797 è stata modificata dalla direttiva (UE) 2020/700 ( 2 ) al fine di dare agli Stati membri la possibilità di prorogare il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali necessarie per conformarsi alle disposizioni di cui all’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797. (2) La valutazione delle domande di autorizzazione del tipo di veicolo o di autorizzazione all’immissione sul mercato del veicolo in conformità alla direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) , per le quali il rilascio delle relative autorizzazioni doveva avvenire prima del 16 giugno 2020, potrebbe essere ritardata a causa della pandemia di Covid-19. Pertanto negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 e nei quali la direttiva (UE) 2016/797 si applica a decorrere dal 16 giugno 2020, l’autorità nazionale preposta alla sicurezza, su richiesta del richiedente, dovrebbe continuare la valutazione oltre tale data. L’autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe ultimare detta valutazione e rilasciare l’autorizzazione prima del 30 ottobre 2020. (3) Per quanto riguarda gli Stati membri che hanno notificato all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie («l’Agenzia») e alla Commissione l’intenzione di prorogare il termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/797 in conformità all’articolo 57, paragrafo 2 bis , della medesima direttiva, l’applicazione di determinate disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione ( 4 ) dovrebbe essere rinviata e decorrere dal 31 ottobre 2020. Anche le disposizioni transitorie di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 dovrebbero essere adattate. (4) È possibile che i richiedenti abbiano compilato le domande in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 in considerazione dell’attuale termine di presentazione. Ai fini sia della direttiva 2008/57/CE sia della direttiva (UE) 2016/797, i veicoli devono essere conformi alle specifiche tecniche di interoperabilità e alle pertinenti norme nazionali e soddisfare i requisiti essenziali. Le domande redatte in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 dovrebbero includere tutte le prove necessarie o per la messa in servizio dei veicoli a norma della direttiva 2008/57/CE o per l’immissione sul mercato dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/797. I richiedenti dovrebbero pertanto poter presentare, alle autorità nazionali preposte alla sicurezza negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2 bis , della direttiva (UE) 2016/797, le domande contenenti le prove in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero accettare tali domande senza richiedere una domanda riveduta. (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/545. (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797. (7) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 è così modificato: 1) all’articolo 2, il punto 17 è sostituito dal seguente: «17) “data pertinente”: il 16 giugno 2019 per gli Stati membri che non hanno notificato all’Agenzia e alla Commissione, in conformità all’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797, di aver prorogato il termine di recepimento di detta direttiva; il 16 giugno 2020 per gli Stati membri che hanno notificato all’Agenzia e alla Commissione, in conformità all’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797, di aver prorogato il termine di recepimento di detta direttiva e che non hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2 bis , della direttiva (UE) 2016/797; il 31 ottobre 2020 per gli Stati membri che hanno notificato all’Agenzia e alla Commissione, in conformità all’articolo 57, paragrafo 2 bis , della direttiva (UE) 2016/797, di aver prorogato ulteriormente il termine di recepimento di detta direttiva.»; 2) l’articolo 55 è così modificato: a) è inserito il seguente paragrafo 4 bis : «4 bis .   In deroga ai paragrafi da 1 a 4, negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 e in cui la direttiva (UE) 2016/797 si applica a decorrere dal 16 giugno 2020, l’autorità nazionale preposta alla sicurezza, su richiesta del richiedente, continua ad effettuare la valutazione delle domande di autorizzazione del tipo di veicolo e/o di autorizzazione all’immissione sul mercato del veicolo in conformità alla direttiva 2008/57/CE oltre il 16 giugno 2020, a condizione che rilasci l’autorizzazione del tipo di veicolo e/o l’autorizzazione del veicolo prima del 30 ottobre 2020. Un’autorità nazionale preposta alla sicurezza, quando si rende conto che non sarà in grado di rilasciare un’autorizzazione del tipo di veicolo e/o un’autorizzazione del veicolo prima del 30 ottobre 2020, ne informa immediatamente il richiedente e l’Agenzia e si applicano i paragrafi da 2 a 4.»; b) è inserito il seguente paragrafo 5 bis : «5 bis .   Le autorizzazioni del veicolo e/o del tipo di veicolo rilasciate dall’Agenzia tra il 16 giugno 2020 e il 30 ottobre 2020 escludono la rete o le reti in qualsiasi Stato membro che abbia effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2 bis , della direttiva (UE) 2016/797. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza degli Stati membri che hanno presentato tale notifica: a) considerano l’autorizzazione del tipo di veicolo rilasciata dall’Agenzia come equivalente all’autorizzazione di tipi di veicoli rilasciata in conformità all’articolo 26 della direttiva 2008/57/CE e applicano l’articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE in riferimento a tale tipo di veicolo; b) accettano l’autorizzazione del veicolo rilasciata dall’Agenzia come equivalente alla prima autorizzazione rilasciata in conformità all’articolo 22 o 24 della direttiva 2008/57/CE e rilasciano un’autorizzazione supplementare in conformità all’articolo 23 o 25 della direttiva 2008/57/CE.»; c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Nei casi di cui al paragrafo 2, lettera a), e ai paragrafi 5 e 5 bis , l’autorità nazionale preposta alla sicurezza coopera e si coordina con l’Agenzia al fine di effettuare la valutazione degli elementi stabiliti all’articolo 21, paragrafo 5, lettera a), della direttiva (UE) 2016/797.»; d) è aggiunto il seguente paragrafo 7 bis : «7 bis .   I carri merci conformi all’allegato, punto 7.1.2., del regolamento (UE) n. 321/2013 (STI WAG) e dotati di autorizzazione all’immissione sul mercato sono trattati, tra il 16 giugno 2020 e il 30 ottobre 2020, come veicoli dotati di un’autorizzazione di messa in servizio ai fini della direttiva 2008/57/CE da parte degli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2 bis , della direttiva (UE) 2016/797.»; e) è aggiunto il seguente paragrafo 8: «8.   Tra il 16 giugno 2020 e il 30 ottobre 2020, negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2 bis , della direttiva (UE) 2016/797, i richiedenti che presentano una domanda di autorizzazione di messa in servizio di un veicolo o di autorizzazione di un tipo di veicolo ai fini della direttiva 2008/57/CE possono presentare all’autorità nazionale preposta alla sicurezza un fascicolo relativo al veicolo o al tipo di veicolo compilato conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, e all’articolo 30, paragrafo 1, e conforme all’allegato I. Le domande di autorizzazione di messa in servizio di un veicolo o di autorizzazione di un tipo di veicolo conformemente al presente regolamento sono accettate dall’autorità nazionale preposta alla sicurezza ai fini della direttiva 2008/57/CE.»; 3) all’articolo 56, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2019 negli Stati membri che non hanno effettuato la notifica all’Agenzia o alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797. Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2020 negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 e che non hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2 bis , della direttiva (UE) 2016/797. L’articolo 55, paragrafi 5 bis e 7 bis , si applica a decorrere dal 16 giugno 2020 in tutti gli Stati membri. L’articolo 55, paragrafo 8, si applica a decorrere dal 16 giugno 2020 negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2 bis , della direttiva (UE) 2016/797. Il presente regolamento si applica in tutti gli Stati membri a decorrere dal 31 ottobre 2020.». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2020 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44 . ( 2 ) Direttiva (UE) 2020/700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante modifica delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 per quanto riguarda la proroga dei periodi di recepimento ( GU L 165 del 27.5.2020, pag. 27 ). ( 3 ) Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario ( GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 90 del 6.4.2018, pag. 66 ).

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