Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0822/2019

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/822 della Commissione, del 17 maggio 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 17/05/2019 In vigore dal: 17/05/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/822 della Commissione, del 17 maggio 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/822 of 17 May 2019 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

22.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 134/13 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/822 DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 2019 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( 1 ) , in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2019 Per la Commissione, a nome del presidente Stephen QUEST Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni (1) (2) (3) Un articolo (chiamato «palo a vite») di sezione circolare, lungo circa 55 cm con un diametro esterno di 6 cm, di lamiera d'acciaio zincata laminata a caldo. Un'estremità del palo è conica e filettata, l'altra presenta un elemento a forma di U con fori per l'inserimento di viti. L'articolo è progettato per essere avvitato nel terreno o in un altro supporto e per fissare così in modo permanente pali di legno per costruzioni (una volta posizionati correttamente rimangono in quella posizione) che vengono inseriti nell'elemento a forma di U e fissati con viti. I pali a vite sono utilizzati nelle costruzioni di legno, negli impianti solari, nelle strutture a verde o destinate a eventi, nei sistemi di recinzione, per assi, striscioni ecc. Cfr. illustrazione ( 1 ) 7308 90 59 Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XV e del testo dei codici NC 7308 , 7308 90 e 7308 90 59 . L'articolo possiede le caratteristiche obiettive delle «parti di costruzioni» della voce 7308 . È appositamente progettato per l'assemblaggio degli elementi strutturali; una volta che la costruzione è in posizione rimane in quella posizione. L'articolo possiede fori nei quali si inseriscono le viti al momento dell'assemblaggio per fissare gli elementi strutturali [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) relative alla voce 7308 , primo paragrafo]. La classificazione alla voce 7326 come altri lavori di ferro o acciaio è esclusa in quanto gli articoli per uso nelle costruzioni rientrano nella voce 7308 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato alla voce 7326 , punto 1). L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 7308 90 59 come parte di costruzioni di acciaio. ( 1 ) L'immagine è fornita a scopo puramente informativo.

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