Regolamento delegato (UE) 2022/824 della Commissione del 15 marzo 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell’Unione, di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale
Regolamento delegato (UE) 2022/824 della Commissione del 15 marzo 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell’Unione, di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale
EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2022/824 of 15 March 2022 amending Delegated Regulation (EU) 2015/98 on the implementation of the Union's international obligations, as referred to in Article 15(2) of Regulation (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council, under the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas and the Convention on Future Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries
Testo normativo
30.5.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 147/1
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/824 DELLA COMMISSIONE
del 15 marzo 2022
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell’Unione, di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Il paragrafo 3 della raccomandazione 21-09 della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico («ICCAT»)
(
2
)
vieta la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco dello squalo mako dell’Atlantico settentrionale, intero o in parti, catturato nell’ambito di attività di pesca regolamentate dall’ICCAT nel 2022 e nel 2023.
(2)
Al fine di garantire la coerenza tra la raccomandazione 21-09 e il diritto dell’Unione europea, l’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non dovrebbe applicarsi alle navi dell’Unione che pescano lo squalo mako dell’Atlantico settentrionale come cattura accessoria.
(3)
È opportuno pertanto modificare il regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione
(
3
)
per includervi nuove disposizioni che corrispondano alle condizioni stabilite nella raccomandazione ICCAT 21-09 per l’esercizio della pesca.
(4)
Poiché la raccomandazione ICCAT 21-09 incoraggia le parti contraenti ad attuarla prima della sua entrata in vigore il 17 giugno 2022 e tenuto conto dell’importanza di tali disposizioni per la conservazione dello squalo mako dell’Atlantico settentrionale, il presente atto delegato dovrebbe applicarsi a decorrere dal terzo giorno successivo alla sua pubblicazione.
(5)
Per gli stessi motivi il presente atto delegato dovrebbe entrare in vigore con urgenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nel regolamento delegato (UE) 2015/98 è inserito il seguente articolo 5
ter
:
«Articolo 5 ter
In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 è vietato detenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o esemplari interi di squalo mako (
Isurus oxyrinchus
) dell’Atlantico settentrionale catturati nell’ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT nel 2022 e nel 2023.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Esso si applica fino al 31 dicembre 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22
.
(
2
)
https://www.iccat.int/Documents/Recs/COMPENDIUM_ACTIVE_ENG.pdf
(
3
)
Regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell’Unione, di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale (
GU L 16 del 23.1.2015, pag. 23
).
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