Regolamento di esecuzione (UE) 2020/885 della Commissione del 26 giugno 2020 relativo alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/885 della Commissione del 26 giugno 2020 relativo alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/885 of 26 June 2020 as regards measures to prevent the introduction into and the spread within the Union of Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto
Testo normativo
29.6.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 205/9
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/885 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 2020
relativo alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di
Pseudomonas syringae
pv.
actinidiae
Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 30, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
Nel 2011 l’Italia ha informato la Commissione riguardo alla presenza nel suo territorio di un nuovo ceppo aggressivo di
Pseudomonas syringae
pv
. actinidiae
Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto («l’organismo nocivo specificato»), agente causale del cancro del kiwi, e riguardo alla sua adozione di misure ufficiali per impedire l’ulteriore introduzione e diffusione dell’organismo nocivo specificato nel suo territorio. Dalle informazioni disponibili risultava inoltre che tale ceppo aggressivo dell’organismo nocivo specificato era presente in un paese terzo che esporta nell’Unione il materiale di moltiplicazione delle piante di kiwi, compreso il polline. Tali informazioni continuano a essere d’attualità per il territorio dell’Unione.
(2)
Per questo motivo la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2012/756/UE
(
2
)
.
(3)
Tale decisione è stata sostituita dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/198 della Commissione
(
3
)
, scaduta il 31 marzo 2020.
(4)
L’organismo nocivo specificato non è elencato come organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione nell’allegato II, come organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette nell’allegato III o come organismo nocivo regolamentato non da quarantena nell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione
(
4
)
.
(5)
I motivi dell’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2017/198, compresa la relativa analisi preliminare del rischio fitosanitario della Commissione, restano validi. A causa della persistenza del rischio fitosanitario che l’organismo nocivo specificato comporta dovrebbero essere adottate misure relative all’introduzione nell’Unione di polline vivo e di vegetali destinati alla piantagione, eccetto le sementi, di
Actinidia
Lindl. («i vegetali specificati») provenienti da paesi terzi. È inoltre opportuno stabilire misure per gli spostamenti all’interno dell’Unione di tali vegetali originari dell’Unione. Dette misure dovrebbero essere identiche a quelle stabilite nella decisione di esecuzione (UE) 2017/198, che si sono dimostrate efficaci per proteggere il territorio dell’Unione dall’organismo nocivo specificato.
(6)
Al fine di garantire una maggiore protezione del territorio dell’Unione dall’organismo nocivo specificato, i vegetali specificati introdotti nell’Unione dovrebbero essere sottoposti a un’ispezione rigorosa e, se del caso, a un test per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato presso il posto di controllo frontaliero o il punto di controllo della destinazione stabilito conformemente al regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione
(
5
)
.
(7)
È pertanto opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2017/198 e sostituirla con il presente regolamento. Questo è necessario per tener conto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 applicate dal 14 dicembre 2019.
(8)
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi quanto prima al fine di sostituire la decisione di esecuzione (UE) 2017/198, scaduta il 31 marzo 2020. È opportuno che entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
(9)
Gli Stati membri dovrebbero, se del caso, adeguare la loro legislazione per conformarsi al presente regolamento.
(10)
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fino al 31 dicembre 2021 in modo da permettere di monitorare l’evoluzione della situazione e di determinare lo status fitosanitario dell’organismo nocivo specificato in relazione al territorio dell’Unione.
(11)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di
Pseudomonas syringae
pv.
actinidiae
Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto («l’organismo nocivo specificato»).
Articolo 2
Divieti relativi a
Pseudomonas syringae
pv
. actinidiae
Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto
Nel territorio dell’Unione non sono consentiti l’introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione o il rilascio dell’organismo nocivo specificato.
Articolo 3
Introduzione nell’Unione di polline vivo e di vegetali destinati alla piantagione, eccetto le sementi, di
Actinidia
Lindl.
Il polline vivo e i vegetali destinati alla piantagione, eccetto le sementi, di
Actinidia
Lindl. («i vegetali specificati») originari di paesi terzi possono essere introdotti nell’Unione solo se sono conformi alle prescrizioni specifiche per l’introduzione fissate agli articoli 4, 5 e 6.
Articolo 4
Certificato fitosanitario
I vegetali specificati originari di paesi terzi sono accompagnati da un certificato fitosanitario che contiene, nella rubrica «Dichiarazione supplementare», l’informazione che è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a)
i vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in un paese notoriamente indenne dall’organismo nocivo specificato;
b)
i vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da organismi nocivi, definita per quanto riguarda l’organismo nocivo specificato dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del paese di origine in conformità alla norma internazionale per le misure fitosanitarie (ISPM —
International Standard for Phytosanitary Measures
) n. 4
(
6
)
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO). Il nome della zona indenne da organismi nocivi è indicato nel certificato nella rubrica «Luogo d’origine»;
c)
i vegetali specificati sono stati prodotti in un luogo o un sito di produzione indenne da organismi nocivi, definiti per quanto riguarda l’organismo nocivo specificato dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del paese di origine in conformità alla norma ISPM n. 10
(
7
)
della FAO. I vegetali specificati sono stati coltivati in una struttura con un grado di isolamento e di protezione dall’ambiente esterno che esclude efficacemente l’organismo nocivo specificato. In tale luogo o sito i vegetali specificati sono stati sottoposti a ispezioni ufficiali due volte nei momenti più appropriati per individuare i sintomi di infezione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo prima dell’esportazione e sono risultati indenni dall’organismo nocivo specificato.
Tale luogo o sito di produzione è circondato da una zona con un raggio di almeno 100 m, in cui sono state eseguite ispezioni ufficiali due volte nei momenti più appropriati per individuare i sintomi di infezione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo prima dell’esportazione e ogni vegetale specificato che presentava sintomi di infezione trovato durante tali ispezioni è stato immediatamente eliminato;
d)
i vegetali specificati sono stati prodotti in un luogo di produzione indenne da organismi nocivi, definito per quanto riguarda l’organismo nocivo specificato dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del paese di origine in conformità alla norma ISPM n. 10 della FAO. In tale luogo i vegetali specificati sono stati sottoposti a ispezioni ufficiali, campionamenti e test due volte nei momenti più appropriati per individuare i sintomi di infezione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo prima dell’esportazione e sono risultati indenni dall’organismo nocivo specificato.
Tale luogo di produzione è circondato da una zona con un raggio di 4 500 m («la zona circostante»), in cui è stata soddisfatta una delle seguenti condizioni:
i)
ispezioni ufficiali, campionamenti e test sono stati eseguiti due volte nei momenti più appropriati per individuare i sintomi di infezione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo prima dell’esportazione. L’organismo nocivo specificato non è stato rilevato durante le ispezioni ufficiali, i campionamenti e i test;
ii)
tutti i vegetali specificati nel raggio di 500 m da tale luogo di produzione sono stati immediatamente eliminati;
iii)
ogni vegetale specificato nel raggio di 500 m da tale luogo di produzione è stato periodicamente sottoposto a test nei momenti più appropriati per individuare i sintomi di infezione ed è risultato indenne dall’organismo nocivo specificato.
Nei casi di cui ai punti ii) e iii) tutti i vegetali specificati situati in tale zona a una distanza tra 500 m e 4 500 m dal luogo di produzione sono stati eliminati o sottoposti a test secondo uno schema di campionamento in grado di confermare con un’affidabilità del 99 % che il livello di presenza dell’organismo nocivo specificato nei vegetali specificati è inferiore allo 0,1 %.
Articolo 5
Informazioni supplementari da inserire nel certificato fitosanitario
Se vengono fornite le informazioni di cui all’articolo 4, lettere c) o d), il certificato deve contenere, in aggiunta, l’informazione che è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a)
i vegetali specificati provengono in linea diretta da piante madri coltivate nelle condizioni indicate all’articolo 4, lettere a), b) o c);
b)
i vegetali specificati provengono in linea diretta da piante madri precedentemente sottoposte a test individuali che hanno confermato che erano esenti dall’organismo nocivo specificato;
c)
i vegetali specificati sono stati sottoposti a test secondo uno schema di campionamento in grado di confermare con un’affidabilità del 99 % che il livello di presenza dell’organismo nocivo specificato nei vegetali specificati è inferiore allo 0,1 %.
Articolo 6
Ispezione
I vegetali specificati introdotti nell’Unione accompagnati da un certificato fitosanitario e conformi agli articoli 4 e 5 sono sottoposti un’ispezione rigorosa e, se del caso, a un test per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato presso il posto di controllo frontaliero o un punto di controllo stabilito conformemente al regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione.
Articolo 7
Spostamenti dei vegetali specificati all’interno dell’Unione
I vegetali specificati che hanno trascorso una parte del loro ciclo vitale nell’Unione possono essere spostati all’interno dell’Unione solo se soddisfano le prescrizioni specifiche fissate agli articoli 8 e 9.
Articolo 8
Rilascio del passaporto delle piante e condizioni per gli spostamenti
I vegetali specificati che hanno trascorso una parte del loro ciclo vitale nell’Unione e i vegetali introdotti nell’Unione in conformità all’articolo 3 possono essere spostati all’interno dell’Unione solo se sono accompagnati da un passaporto delle piante redatto, rilasciato e utilizzato conformemente agli articoli da 78 a 95 del regolamento (UE) 2016/2031 e se soddisfano una delle seguenti condizioni:
a)
i vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in uno Stato membro notoriamente indenne dall’organismo nocivo specificato;
b)
i vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in una zona protetta elencata nell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072;
c)
i vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da organismi nocivi, definita per quanto riguarda l’organismo nocivo specificato dall’autorità competente di uno Stato membro di origine in conformità alla norma ISPM n. 4 della FAO;
d)
i vegetali specificati sono stati prodotti in un luogo o un sito di produzione indenne da organismi nocivi, definiti per quanto riguarda l’organismo nocivo specificato dall’organismo ufficiale responsabile dello Stato membro di origine in conformità alla norma ISPM n. 10 della FAO. I vegetali specificati sono stati coltivati in una struttura con un grado di isolamento e di protezione dall’ambiente esterno che esclude efficacemente l’organismo nocivo specificato. In tale luogo o sito i vegetali specificati sono stati sottoposti a ispezioni ufficiali due volte nei momenti più appropriati per individuare i sintomi di infezione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo prima dello spostamento e sono risultati indenni dall’organismo nocivo specificato.
Tale luogo o sito di produzione è circondato da una zona con un raggio di almeno 100 m, in cui sono state eseguite ispezioni ufficiali due volte nei momenti più appropriati per individuare i sintomi di infezione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo prima dello spostamento e ogni vegetale con sintomi di infezione trovato durante tali ispezioni è stato immediatamente eliminato;
e)
i vegetali specificati sono stati prodotti in un luogo di produzione indenne da organismi nocivi, definito per quanto riguarda l’organismo nocivo specificato dall’autorità competente dello Stato membro di origine in conformità alla norma ISPM n. 10 della FAO.
In tale luogo i vegetali specificati sono stati sottoposti a ispezioni ufficiali, campionamenti e test due volte nei momenti più appropriati per individuare i sintomi di infezione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo prima dello spostamento e sono risultati indenni dall’organismo nocivo specificato.
Tale luogo di produzione è circondato da una zona con un raggio di 500 m («la zona circostante»), in cui è stata soddisfatta una delle seguenti condizioni:
i)
ispezioni ufficiali, campionamenti e test sono stati eseguiti in tutta la zona circostante due volte nei momenti più appropriati per individuare i sintomi di infezione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo prima dello spostamento. L’organismo nocivo specificato non è stato rilevato durante le ispezioni ufficiali, i campionamenti e i test;
ii)
tutti i vegetali specificati all’interno della zona circostante sono stati immediatamente eliminati;
iii)
ogni vegetale specificato all’interno della zona circostante è stato periodicamente sottoposto a test nei momenti più appropriati per individuare i sintomi di infezione ed è risultato indenne dall’organismo nocivo specificato.
La zona circostante è a sua volta circondata da un’ulteriore zona con una larghezza di 4 000 m, in cui è stata soddisfatta una delle seguenti condizioni:
i)
in seguito a ispezioni ufficiali, campionamenti e test eseguiti in tutta l’ulteriore zona per due volte, nei momenti più appropriati per individuare i sintomi di infezione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo prima dello spostamento, sono state adottate misure di eradicazione in tutti i casi in cui l’organismo nocivo specificato è stato rilevato nei vegetali specificati. Tali misure consistono nell’immediata eliminazione dei vegetali specificati infetti;
ii)
tutti i vegetali specificati all’interno di tale ulteriore zona sono stati eliminati;
iii)
tutti i vegetali specificati all’interno di tale ulteriore zona sono stati sottoposti a test secondo uno schema di campionamento in grado di confermare con un’affidabilità del 99 % che il livello di presenza dell’organismo nocivo specificato nei vegetali specificati è inferiore allo 0,1 %.
Articolo 9
Condizioni supplementari per gli spostamenti
Se sono rispettate le prescrizioni fissate all’articolo 8, lettere d) o e), i vegetali specificati devono soddisfare, in aggiunta, una delle seguenti condizioni:
a)
i vegetali specificati sono stati ricavati direttamente da piante madri coltivate nelle condizioni indicate all’articolo 8, lettere a), b), c) o d);
b)
i vegetali specificati sono stati ricavati direttamente da piante madri precedentemente sottoposte a test individuali che ne hanno confermato l’indennità dall’organismo nocivo specificato;
c)
i vegetali specificati sono stati sottoposti a test secondo uno schema di campionamento in grado di confermare con un’affidabilità del 99 % che il livello di presenza dell’organismo nocivo specificato nei vegetali specificati è inferiore allo 0,1 %.
Articolo 10
Conformità
Al fine di conformarsi al presente regolamento, gli Stati membri abrogano o modificano le misure già adottate per proteggersi dall’introduzione e dalla diffusione dell’organismo nocivo specificato. Essi informano immediatamente la Commissione in merito a tali misure.
Articolo 11
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Esso si applica fino al 31 dicembre 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2020
Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4
.
(
2
)
Decisione di esecuzione 2012/756/UE della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di
Pseudomonas syringae
pv.
actinidiae
Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto (
GU L 335 del 7.12.2012, pag. 49
).
(
3
)
Decisione di esecuzione (UE) 2017/198 della Commissione, del 2 febbraio 2017, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di
Pseudomonas syringae
pv.
actinidiae
Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto (
GU L 31 del 4.2.2017, pag. 29
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (
GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1
).
(
5
)
Regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri (
GU L 321 del 12.12.2019, pag. 64
).
(
6
)
Requirements for the establishment of pest free areas
, ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2016.
(
7
)
Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites
(Prescrizioni per la definizione di luoghi e siti di produzione indenni da organismi nocivi), ISPM n. 10 (1999), Roma, IPPC, FAO 2016.
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