Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0922/2019

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/922 della Commissione, del 3 giugno 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 03/06/2019 In vigore dal: 03/06/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/922 della Commissione, del 3 giugno 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/922 of 3 June 2019 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

6.6.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 148/4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/922 DELLA COMMISSIONE del 3 giugno 2019 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( 1 ) , in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2019 Per la Commissione, a nome del presidente Stephen QUEST Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Designazione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni (1) (2) (3) Prodotto composto da granuli fini di colore beige, contenente particelle bianche, presentato sfuso. Il prodotto contiene: — metionina, — cistina, — pantotenato di calcio, — cloridrato di tiamina, — cloridrato di piridossina, — acido para-amminobenzoico, — estratto di miglio ( Panicum miliaceum ), — estratto di germe di grano, — lievito medicinale, — ferro, — zinco, — rame (in legame complesso), ed eccipienti. In un successivo processo produttivo il prodotto è omogeneizzato per essere incapsulato. Il prodotto è presentato per essere usato come integratore alimentare che arresta la caduta dei capelli e ne stimola la crescita. È altresì presentato come utile nei casi di pelle secca e squamosa, di prurito e di seborrea nonché per rinforzare le unghie. 2106 90 92 La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 2106 , 2106 90 e 2106 90 92 . Il prodotto consiste in una preparazione in forma sfusa contenente principalmente nutrienti (proteine, vitamine e minerali essenziali) necessari a stimolare la crescita di capelli e unghie sani. Ne è pertanto esclusa la classificazione alla voce 3003 [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (NESA) relative alla voce 3003 , terzo e sesto comma]. Di conseguenza, il prodotto è una preparazione alimentare non nominata né compresa altrove [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (NESA) relative alla voce 2106 , secondo comma, punto 16]. Il prodotto deve quindi essere classificato nel codice NC 2106 90 92 come preparazione alimentare non nominata né compresa altrove.

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