Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0923/2019

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/923 della Commissione, del 3 giugno 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 03/06/2019 In vigore dal: 03/06/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/923 della Commissione, del 3 giugno 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/923 of 3 June 2019 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

6.6.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 148/7 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/923 DELLA COMMISSIONE del 3 giugno 2019 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( 1 ) , in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2019 Per la Commissione, a nome del presidente Stephen QUEST Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni (1) (2) (3) 1. Prodotto costituito da un liquido alcolico con un titolo alcolometrico volumico compreso tra il 4 % e il 6 %. È ottenuto mescolando succo di mela fermentato con alcole etilico distillato, acqua gassata, zucchero, acido citrico, aromi, un agente di conservazione (E 202), caffeina e coloranti (E 102, E 124). L'aggiunta di alcole etilico distillato al succo di mela fermentato ne aumenta il titolo alcolometrico: 62,05 litri di succo di mela fermentato a 18 % vol. (11,17 litri di alcole) sono miscelati con 37,95 litri di alcole etilico distillato a 28,28 % vol. (10,73 litri di alcole). La componente di alcole fermentato nel prodotto rappresenta il 51 % e l'alcole distillato rappresenta il 49 % del titolo alcolometrico totale. La miscela che ne risulta è diluita aggiungendo acqua gassata fino a ottenere una concentrazione di alcole compresa tra il 4 % e il 6 % vol. Sono inoltre aggiunti zucchero, acido citrico, un agente di conservazione (E 202), caffeina, coloranti (E 102, E 124) e aromi (ad esempio, mango, rum, frutto della passione o porto). Il prodotto è destinato a essere utilizzato per la preparazione di cocktail. L'odore e il gusto sono alcolici, acidi e dolci. Il prodotto è destinato al consumo umano ed è condizionato per la vendita al minuto in recipienti di capacità pari o inferiore a due litri. 2208 90 69 La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 2208 , 2208 90 e 2208 90 69 . Il prodotto è una bevanda alcolica che non ha conservato il carattere di un prodotto di cui alla voce 2206 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 2206 , terzo paragrafo) poiché le sostanze aggiunte hanno comportato una perdita delle proprietà e delle caratteristiche di un succo di mela fermentato. Il fatto che l'alcole distillato non superi, né in volume né in percentuale, il 49 % dell'alcole presente nel prodotto, con il restante 51 % risultante da un processo di fermentazione, non rappresenta un criterio di classificazione, in quanto non esiste una regola di maggioranza basata su percentuali che determini il carattere dei prodotti della voce 2206 . È pertanto esclusa la classificazione alla voce 2206 poiché il prodotto presenta caratteristiche oggettive simili a quelle di una bevanda alcolica e non più quelle ottenute per fermentazione di un frutto o di una pianta specifici. Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 2208 90 69 come altra bevanda alcolica in recipienti di capacità pari o inferiore a due litri. 2. Prodotto costituito da un liquido alcolico con un titolo alcolometrico volumico del 15 %. È ottenuto dalla fermentazione di un estratto di barbabietola da zucchero, costituito, in peso, dal 93,4 % di saccarosio (96,7 % di saccarosio in sostanza secca), proteine, oligoelementi, fibre e acqua. Il processo di fermentazione è ottenuto con l'aggiunta di acqua e lievito e continua fino al raggiungimento di un tenore alcolico del 15 %. Il lievito viene quindi rimosso per sedimentazione e microfiltrazione. Il prodotto non presenta un odore e un gusto specifici, ad eccezione di quelli dell'alcole. Il prodotto è destinato ad essere utilizzato come base per la formulazione di bevande alcoliche. È presentato sfuso. 2208 90 99 La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 2208 , 2208 90 e 2208 90 99 . L'estratto di barbabietola da zucchero è uno zucchero greggio neutro e pertanto il prodotto non può avere il gusto, l'odore e/o l'aspetto di una bevanda ottenuta da un particolare frutto o prodotto naturale. Di conseguenza non ha acquisito le caratteristiche di un prodotto che rientra nella voce 2206 , ma quelle dell'alcole etilico della voce 2208 . Pertanto il prodotto, ottenuto dalla trasformazione di un estratto di barbabietola da zucchero fermentato e destinato ad essere utilizzato come base per la formulazione di bevande alcoliche, essendo neutro in termini di colore, odore e gusto grazie alla depurazione (compresa la microfiltrazione), rientra nella voce 2208 . Il prodotto deve quindi essere classificato nel codice NC 2208 90 99 come altro alcole etilico non denaturato in recipienti di capacità superiore a due litri.

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