Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0928/2019

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/928 della Commissione, del 3 giugno 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 03/06/2019 In vigore dal: 03/06/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/928 della Commissione, del 3 giugno 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/928 of 3 June 2019 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

6.6.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 148/22 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/928 DELLA COMMISSIONE del 3 giugno 2019 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( 1 ) , in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2019 Per la Commissione, a nome del presidente Stephen QUEST Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni (1) (2) (3) Articolo (cosiddetta «cassetta a fibra ottica senza connettori») di forma cilindrica avente un diametro di circa 140 mm e un'altezza di 400 mm. Il peso dell'articolo è di circa 2,5 kg. L'articolo è fabbricato principalmente in plastica con alcuni piccoli elementi (staffe e viti) di metallo. La base dell'articolo è munita di quattro punti entrata per cavi. Quando l'articolo è interamente assemblato, la base è fissata all'involucro cilindrico di plastica mediante un elemento di fissaggio amovibile di forma rotonda. All'interno si trova un vassoio portagiunti di plastica, fissato alla base dell'articolo. Il vassoio è munito di scanalature specifiche. Al momento della presentazione l'articolo non è munito di connettori. L'articolo nel suo complesso è destinato a proteggere cavi. ( *1 ) Cfr. immagini 3926 90 97 La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 3926 , 3926 90 e 3926 90 97 . La classificazione nella sottovoce 8536 70 00 come «connettore per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche» o nella sottovoce 8536 90 10 come «connessione ed elemento di contatto per fili e cavi» (ossia apparecchiature elettriche per realizzare connessioni elettriche) è esclusa in quanto l'articolo in questione è una mera cassetta. L'articolo non è munito di connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche né possiede «connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi». La classificazione nella voce 8538 come «parte riconoscibile come destinata esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535 , 8536 o 8537 » è altresì esclusa a causa dell'assenza di connettori, elementi di contatto o predisposizione a tal fine; pertanto l'articolo non può essere considerato un apparecchio elettrico della voce 8536 né una sua parte riconoscibile. L'articolo va pertanto classificato in base alla sua materia costitutiva (plastica) nel codice NC 3926 90 97 , come «altro lavoro di materie plastiche». ( *1 ) Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo.

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