Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0956/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/956 della Commissione del 26 giugno 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 26/06/2020 In vigore dal: 26/06/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/956 della Commissione del 26 giugno 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/956 of 26 June 2020 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

3.7.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 211/1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/956 DELLA COMMISSIONE del 26 giugno 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2020 Per la Commissione A nome della president Philip KERMODE Direttore generale f.f. Direzione generale della Fiscalità e unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Designazione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni 1) 2) 3) Articolo di forma cubica, fatto di una lega di alluminio, avente dimensioni approssimative di 370 × 194 × 42 mm. È munito di alette di raffreddamento e, su un lato, di due connessioni, un’entrata e un’uscita, per il liquido di raffreddamento. L’articolo è progettato per essere collocato in un sistema di raffreddamento del motore (il cosiddetto «circuito di raffreddamento breve») posto sotto il pannello di controllo dei veicoli a motore a pistone a combustione interna delle voci da 8701 a 8705. L’articolo trasferisce il calore assorbito dal liquido di raffreddamento (proveniente dal motore del veicolo) all’aria. L’aria riscaldata è quindi trasferita all’abitacolo interno del veicolo per mezzo di ulteriori dispositivi non inclusi nella presentazione. L’articolo consente altresì al motore di raggiungere la temperatura ottimale di funzionamento durante la fase di riscaldamento. 8708 91 35 Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2, lettera e), della sezione XVII, della nota 3 della sezione XVII e del testo dei codici NC 8708, 8708 91 e 8708 91 35 . La classificazione nella sottovoce 8419 50 come scambiatore di calore è esclusa in quanto, in base alle caratteristiche oggettive, con il trasferimento del calore assorbito dal liquido di raffreddamento all’aria, l’articolo esercita la funzione di un radiatore di cui agli articoli della sezione XVII (cfr. nota 1, punto 1) della sezione XVI, nota 2, lettera e) della sezione XVII e nota 1, lettera g) del capitolo 84). La classificazione nella sottovoce 8708 29 come altre parti e accessori di carrozzerie (come dispositivo non elettrico di riscaldamento e di sbrinamento che utilizza il calore prodotto dal motore del veicolo di cui alle note esplicative del sistema armonizzato della voce 8708 (B)] è esclusa in quanto l’articolo non utilizza il calore direttamente a fini di riscaldamento o di sbrinamento, bensì si limita a trasferire il calore assorbito dal liquido di raffreddamento all’aria. L’articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 8708 91 35 come radiatore dei veicoli a motore delle voci da 8701 a 8705.

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