Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0957/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/957 della Commissione del 26 giugno 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 26/06/2020 In vigore dal: 26/06/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/957 della Commissione del 26 giugno 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/957 of 26 June 2020 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

3.7.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 211/4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/957 DELLA COMMISSIONE del 26 giugno 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2020 Per la Commissione A nome della president Philip KERMODE Direttore generale f.f. Direzione generale della Fiscalità e unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni 1) 2) 3) Articolo forgiato (cosiddetto «dissipatore di calore») fabbricato in alluminio (non ottenuto per fusione), avente la forma di una piastra circolare con diametro di circa 50 mm su cui sono fissati perni di raffreddamento di altezza di circa 30, 40 o 50 mm. È destinato ad essere utilizzato in vari prodotti per dissipare il calore prodotto dai moduli LED. Cfr. immagine ( *1 ) 7616 99 90 La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 7616, 7616 99 e 7616 99 90 . La classificazione nel codice NC 9405 99 00 come parte di apparecchi per l’illuminazione è esclusa in quanto, all’atto della presentazione in dogana, l’articolo non è identificabile, per la sua forma o altre caratteristiche specifiche, come parte destinata esclusivamente o principalmente a un articolo della voce 9405 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative al capitolo 94, «Parti», primo paragrafo). L’articolo non è adatto a essere utilizzato come parte di un prodotto specifico. Pertanto, all’atto della presentazione in dogana, non può essere identificato come parte di un prodotto di una voce specifica (ad esempio, della voce 8539, 8541 o 8543). Di conseguenza, la classificazione come parte di articoli è esclusa. L’articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 7616 99 90 come altri lavori di alluminio non ottenuti per fusione. ( *1 ) L’immagine è fornita a scopo puramente informativo.

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