Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0987/2020

Regolamento delegato (UE) 2020/987 della Commissione del 20 gennaio 2020 che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle unità di ventilazione residenziali (testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 20/01/2020 In vigore dal: 20/01/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento delegato (UE) 2020/987 della Commissione del 20 gennaio 2020 che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle unità di ventilazione residenziali (testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2020/987 of 20 January 2020 correcting certain language versions of Delegated Regulation (EU) No 1254/2014 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of residential ventilation units (Text with EEA relevance)

Testo normativo

10.7.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 221/1 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/987 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2020 che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle unità di ventilazione residenziali (testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE ( 1 ) , in particolare l’articolo 16, considerando quanto segue: (1) Le versioni bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese del regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 della Commissione ( 2 ) contengono errori all’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), per quanto riguarda le unità di ventilazione residenziali cui il regolamento non si applica. Tali errori incidono sulla sostanza della disposizione. (2) La versione linguistica maltese del regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 contiene un ulteriore errore all’articolo 1, paragrafo 2, lettera f), per quanto riguarda le unità di ventilazione cui il regolamento non si applica. Tale errore incide sulla sostanza della disposizione. (3) La versione linguistica svedese del regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 contiene un ulteriore errore nell’allegato I, punto 9), e nell’allegato IV, lettera o), per quanto riguarda uno dei termini definiti ai fini degli allegati da II a IX. Tale errore incide sulla sostanza delle disposizioni. (4) È quindi opportuno rettificare di conseguenza le versioni bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese del regolamento delegato (UE) n. 1254/2014. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 è così rettificato: 1) l’articolo 1, paragrafo 2), lettera e), è così rettificato: a) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) che comprendono uno scambiatore di calore e una pompa di calore destinata al recupero del calore o che consente un trasferimento o un’estrazione di calore aggiuntivi a quelli del sistema di recupero del calore, tranne il trasferimento di calore a fini di protezione antigelo o di sbrinamento;»; b) (non riguarda la versione italiana) ; 2) (non riguarda la versione italiana) ; 3) (non riguarda la versione italiana) . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2020 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 della Commissione, dell’11 luglio 2014, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle unità di ventilazione residenziali ( GU L 337 del 25.11.2014, pag. 27 ).

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