Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1190 della Commissione del 11 agosto 2020 che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/983 sulla procedura di rilascio della tessera professionale europea e sull’applicazione del meccanismo di allerta ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1190 della Commissione del 11 agosto 2020 che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/983 sulla procedura di rilascio della tessera professionale europea e sull’applicazione del meccanismo di allerta ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1190 of 11 August 2020 correcting Implementing Regulation (EU) 2015/983 on the procedure for issuance of the European Professional Card and the application of the alert mechanism pursuant to Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Testo normativo
12.8.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 262/4
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1190 DELLA COMMISSIONE
del 11 agosto 2020
che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/983 sulla procedura di rilascio della tessera professionale europea e sull’applicazione del meccanismo di allerta ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
(
1
)
, in particolare l’articolo 4
bis
, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/983 della Commissione
(
2
)
, ai fini dello stabilimento e della prestazione di servizi su base temporanea e occasionale a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE, l’autorità competente dello Stato membro ospitante deve innanzitutto adottare una decisione scelta tra una serie di opzioni. Tra queste, la decisione di prorogare la validità della tessera professionale europea.
(2)
L’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE si applica tuttavia soltanto alle situazioni in cui i servizi devono essere prestati per la prima volta. Nel contesto dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/983, la decisione di prorogare la validità della tessera professionale europea non è quindi pertinente.
(3)
È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/983.
(4)
La misura di cui al presente regolamento è conforme al parere del comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali di cui all’articolo 58, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/983, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini dello stabilimento e della prestazione di servizi su base temporanea e occasionale a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE, l’autorità competente dello Stato membro ospitante adotta la decisione di rilasciare la tessera professionale europea, la decisione di rifiutarne il rilascio, oppure la decisione di applicare provvedimenti di compensazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, quarto comma, o dell’articolo 14 della direttiva 2005/36/CE.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 11 agosto 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/983 della Commissione, del 24 giugno 2015, sulla procedura di rilascio della tessera professionale europea e sull’applicazione del meccanismo di allerta ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 159 del 25.6.2015, pag. 27
).
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