Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1247/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247 della Commissione del 2 settembre 2020 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2020 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti

Pubblicato: 02/09/2020 In vigore dal: 02/09/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247 della Commissione del 2 settembre 2020 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2020 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1247 of 2 September 2020 operating deductions from fishing quotas available for certain stocks in 2020 on account of overfishing in the previous years

Testo normativo

3.9.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 288/21 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1247 DELLA COMMISSIONE del 2 settembre 2020 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2020 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ( 1 ) , in particolare l’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3, considerando quanto segue: (1) I contingenti di pesca per l’anno 2019 sono stati fissati dai seguenti regolamenti: — regolamento (UE) 2018/1628 del Consiglio ( 2 ) , — regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio ( 3 ) , — regolamento (UE) 2018/2058 del Consiglio ( 4 ) e — regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio ( 5 ) . (2) I contingenti di pesca per l’anno 2020 sono stati fissati dai seguenti regolamenti: — regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio — regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio ( 6 ) , — regolamento (UE) 2019/2236 del Consiglio ( 7 ) e — regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio ( 8 ) . (3) A norma dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro. (4) L’articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell’anno o negli anni successivi, applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi. (5) Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l’anno 2019. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati nel 2020 e, se del caso, negli anni successivi, per gli stock che hanno formato oggetto di superamento. (6) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1726 della Commissione ( 9 ) e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/112 della Commissione ( 10 ) sono state applicate detrazioni dai contingenti di pesca per il 2019 con riguardo ad alcuni paesi e ad alcune specie. Per alcuni Stati membri, tuttavia, le detrazioni da applicare per talune specie erano superiori ai contingenti loro assegnati per il 2019 e non è stato pertanto possibile applicarle integralmente nel medesimo anno. Per garantire che in tali casi sia detratto il quantitativo complessivo per i rispettivi stock, è opportuno tenere in considerazione il quantitativo rimanente al momento di fissare le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2020 e, se del caso, ai contingenti successivi. (7) È opportuno che le detrazioni dai contingenti di pesca previste dal presente regolamento siano applicate fatte salve le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2020 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione ( 11 ) . (8) Poiché i contingenti sono espressi in tonnellate, è opportuno non prendere in considerazione superamenti il cui quantitativo sia inferiore a una tonnellata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   I contingenti di pesca fissati nei regolamenti (UE) 2018/2025, (UE) 2019/1838, (UE) 2019/2236 e (UE) 2020/123 per il 2020 sono ridotti come indicato nell’allegato del presente regolamento. 2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2020 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (UE) 2018/1628 del Consiglio, del 30 ottobre 2018, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque ( GU L 272 del 31.10.2018, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell’Unione per determinati stock ittici di acque profonde ( GU L 325 del 20.12.2018, pag. 7 ). ( 4 ) Regolamento (UE) 2018/2058 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Nero ( GU L 329 del 27.12.2018, pag. 8 ). ( 5 ) Regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio, del 30 gennaio 2019, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione ( GU L 29 del 31.1.2019, pag. 1 ). ( 6 ) Regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio, del 30 ottobre 2019, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque ( GU L 281 del 31.10.2019, pag. 1 ). ( 7 ) Regolamento (UE) 2019/2236 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero ( GU L 336 del 30.12.2019, pag. 14 ). ( 8 ) Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione ( GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1 ). ( 9 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1726 della Commissione, del 15 ottobre 2019, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2019 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti ( GU L 263 del 16.10.2019, pag. 3 ). ( 10 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/112 della Commissione, del 22 gennaio 2020, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2019 a motivo della pesca eccessiva esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1726 ( GU L 21 del 27.1.2020, pag. 6 ). ( 11 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2013 e per gli anni successivi a seguito del superamento di un contingente di sgombro nel 2009 ( GU L 62 del 6.3.2013, pag. 1 ). ALLEGATO DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA RELATIVI AL 2020 PER GLI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO Stato membro Codice della specie Codice della zona Nome della specie Nome della zona Contingente iniziale 2019 (in kg) Sbarchi consentiti 2019 (quantitativo totale adattato in kg) ( 1 ) Totale catture 2019 (quantitativo in kg) Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in kg) Fattore moltipli-catore ( 2 ) Fattore moltiplica-tore addizionale ( 3 ) , ( 4 ) Detrazioni in sospeso dall’anno o dagli anni precedenti ( 5 ) (quantitativo in kg) Detrazioni da applicare nel 2020 (quantitativo in kg) DE HER 4AB. Aringa Acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N 39 404 000 25 460 900 27 182 070 106,76 % 1 721 170 / / / 1 721 170 DE MAC 2CX14- Sgombro 3a e 4; acque dell’Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni da 22 a 32 441 000 14 859 024 15 542 581 104,60 % 683 557 / / / 683 557 DK MAC 2CX14- Sgombro 6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14 / 2 688 463 2 693 920 100,20 % 5 457 / / / 5 457 DK MAC 2A34. Sgombro 3a e 4; acque dell’Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni da 22 a 32 14 480 000 13 330 744 14 022 305 105,19 % 691 561 / / / 691 561 DK MAC 2A4A-N Sgombro Acque norvegesi delle zone 2a e 4a 10 242 000 10 252 106 11 197 228 109,22 % 945 122 / / / 945 122 DK POK 1N2AB. Merluzzo carbonaro Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / 17 000 50 968 299,81 % 33 968 1,00 / / 33 968 ES BET ATLANT Tonno obeso Oceano Atlantico 9 415 300 8 941 151 9 095 090 101,72 % 153 939 / C ( 6 ) / 153 939 ES COD 1/2B. Merluzzo bianco 1 e 2b 11 562 000 8 455 844 8 463 118 100,09 % 7 274 / / / 7 274 ES GHL 1N2AB. Ippoglosso nero Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / 2 000 14 225 711,25 % 12 225 1,00 A / 18 338 ES OTH 1N2AB. Altre specie Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / 31 800 35 695 112,25 % 3 895 1,00 / / 3 895 ES POK 1N2AB. Merluzzo carbonaro Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / 196 000 198 607 101,33 % 2 607 / / / 2 607 ES RED N3LN Scorfano NAFO 3LN / 515 100 517 806 100,53 % 2 706 / / / 2 706 ES RJU 9-C. Razza ondulata Acque dell’Unione della zona 9 15 000 15 000 15 511 103,41 % 511 ( 7 ) n.p. n.p. 2 067 2 067 FR BET ATLANT Tonno obeso Oceano Atlantico 4 167 700 4 167 700 4 687 551 112,47 % 519 851 1,20 C / 883 747 FR RJE 7FG. Razza dagli occhi piccoli Acque dell’Unione delle zone 7f e 7g 79 000 90 399 91 485 101,20 % 1 086 / / / 1 086 FR RJU 7DE. Razza ondulata Acque dell’Unione delle zone 7d e 7e 103 000 168 000 177 718 105,78 % 9 718 / / / 9 718 FR SWO AS05N Pesce spada Oceano Atlantico, a sud di 5° N / / 3 500 n.p. 3 500 / / / 3 500 GB COD N1GL14 Merluzzo bianco Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 364 000 353 500 353 500 100 % 0 / / 4 167 4 167 GB HER 4AB. Aringa Acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N 55 583 000 62 320 196 62 607 628 100,46 % 287 432 / / / 287 432 GB MAC 2CX14- Sgombro 6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14 152 115 000 145 768 635 154 072 694 105,70 % 8 304 059 / A ( 6 ) / 8 304 059 GB RJU 7DE. Razza ondulata Acque dell’Unione delle zone 7d e 7e 58 000 61 200 63 133 103,16 % 1 933 / / / 1 933 EL BFT AE45WM Tonno rosso Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo 285 110 304 110 312 690 102,82 % 8 580 / C ( 6 ) / 8 580 IE ALB AN05N Alalunga del nord Oceano Atlantico, a nord di 5° N 2 854 300 3 115 420 3 213 170 103,14 % 97 750 / C ( 6 ) / 97 750 NL HER 4CXB7D Aringa 4c, 7d escluso lo stock di Blackwater 18 162 000 19 497 305 19 512 481 100,08 % 15 176 / / / 15 176 NL MAC 2A34. Sgombro 3a e 4; acque dell’Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni da 22 a 32 1 342 000 1 494 000 2 012 324 134,69 % 518 324 1,40 / / 725 654 PT ALB AN05N Alalunga del nord Oceano Atlantico, a nord di 5° N 1 994 200 1 794 200 2 463 161 137,28 % 668 961 1,40 C / 1 271 026 PT ALF 3X14- Berice Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 164 000 149 034 156 756 105,18 % 7 722 / A ( 6 ) / 7 722 PT BUM ATLANT Marlin blu Oceano Atlantico 50 440 7 076 18 016 254,61 % 10 940 1,00 A / 16 410 PT RJU 9-C. Razza ondulata Acque dell’Unione della zona 9 15 000 21 705 24 589 113,29 % 2 884 1,00 / / 2 884 PT SWO AN05N Pesce spada Oceano Atlantico, a nord di 5° N 1 010 390 2 410 390 2 414 333 100,16 % 3 943 / / / 3 943 SE MAC 2A34. Sgombro 3a e 4; acque dell’Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni da 22 a 32 4 034 000 2 945 203 3 075 839 104,44 % 130 636 / / / 130 636 ( 1 ) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22 ), dei trasferimenti di contingenti dal 2018 al 2019 in conformità dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio ( GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3 ) e dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione di possibilità di pesca in conformità degli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009. ( 2 ) Come previsto all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento * 1,00. ( 3 ) Come previsto all’articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %. ( 4 ) La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito a superamenti consecutivi del contingente negli anni 2017, 2018 e 2019. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale. ( 5 ) Quantitativi rimanenti dall’anno o dagli anni precedenti. ( 6 ) Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti. ( 7 ) I quantitativi inferiori a una tonnellata non sono presi in considerazione.

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