Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247 della Commissione del 2 settembre 2020 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2020 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247 della Commissione del 2 settembre 2020 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2020 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1247 of 2 September 2020 operating deductions from fishing quotas available for certain stocks in 2020 on account of overfishing in the previous years
Testo normativo
3.9.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 288/21
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1247 DELLA COMMISSIONE
del 2 settembre 2020
che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2020 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006
(
1
)
, in particolare l’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3,
considerando quanto segue:
(1)
I contingenti di pesca per l’anno 2019 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:
—
regolamento (UE) 2018/1628 del Consiglio
(
2
)
,
—
regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio
(
3
)
,
—
regolamento (UE) 2018/2058 del Consiglio
(
4
)
e
—
regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio
(
5
)
.
(2)
I contingenti di pesca per l’anno 2020 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:
—
regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio
—
regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio
(
6
)
,
—
regolamento (UE) 2019/2236 del Consiglio
(
7
)
e
—
regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio
(
8
)
.
(3)
A norma dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.
(4)
L’articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell’anno o negli anni successivi, applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi.
(5)
Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l’anno 2019. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati nel 2020 e, se del caso, negli anni successivi, per gli stock che hanno formato oggetto di superamento.
(6)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1726 della Commissione
(
9
)
e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/112 della Commissione
(
10
)
sono state applicate detrazioni dai contingenti di pesca per il 2019 con riguardo ad alcuni paesi e ad alcune specie. Per alcuni Stati membri, tuttavia, le detrazioni da applicare per talune specie erano superiori ai contingenti loro assegnati per il 2019 e non è stato pertanto possibile applicarle integralmente nel medesimo anno. Per garantire che in tali casi sia detratto il quantitativo complessivo per i rispettivi stock, è opportuno tenere in considerazione il quantitativo rimanente al momento di fissare le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2020 e, se del caso, ai contingenti successivi.
(7)
È opportuno che le detrazioni dai contingenti di pesca previste dal presente regolamento siano applicate fatte salve le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2020 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione
(
11
)
.
(8)
Poiché i contingenti sono espressi in tonnellate, è opportuno non prendere in considerazione superamenti il cui quantitativo sia inferiore a una tonnellata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I contingenti di pesca fissati nei regolamenti (UE) 2018/2025, (UE) 2019/1838, (UE) 2019/2236 e (UE) 2020/123 per il 2020 sono ridotti come indicato nell’allegato del presente regolamento.
2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2018/1628 del Consiglio, del 30 ottobre 2018, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (
GU L 272 del 31.10.2018, pag. 1
).
(
3
)
Regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell’Unione per determinati stock ittici di acque profonde (
GU L 325 del 20.12.2018, pag. 7
).
(
4
)
Regolamento (UE) 2018/2058 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Nero (
GU L 329 del 27.12.2018, pag. 8
).
(
5
)
Regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio, del 30 gennaio 2019, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (
GU L 29 del 31.1.2019, pag. 1
).
(
6
)
Regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio, del 30 ottobre 2019, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (
GU L 281 del 31.10.2019, pag. 1
).
(
7
)
Regolamento (UE) 2019/2236 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (
GU L 336 del 30.12.2019, pag. 14
).
(
8
)
Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (
GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1
).
(
9
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1726 della Commissione, del 15 ottobre 2019, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2019 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti (
GU L 263 del 16.10.2019, pag. 3
).
(
10
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/112 della Commissione, del 22 gennaio 2020, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2019 a motivo della pesca eccessiva esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1726 (
GU L 21 del 27.1.2020, pag. 6
).
(
11
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2013 e per gli anni successivi a seguito del superamento di un contingente di sgombro nel 2009 (
GU L 62 del 6.3.2013, pag. 1
).
ALLEGATO
DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA RELATIVI AL 2020 PER GLI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO
Stato membro
Codice della specie
Codice della zona
Nome della specie
Nome della zona
Contingente iniziale 2019 (in kg)
Sbarchi consentiti 2019 (quantitativo totale adattato in kg)
(
1
)
Totale catture 2019 (quantitativo in kg)
Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti
Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in kg)
Fattore moltipli-catore
(
2
)
Fattore moltiplica-tore addizionale
(
3
)
,
(
4
)
Detrazioni in sospeso dall’anno o dagli anni precedenti
(
5
)
(quantitativo in kg)
Detrazioni da applicare nel 2020 (quantitativo in kg)
DE
HER
4AB.
Aringa
Acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N
39 404 000
25 460 900
27 182 070
106,76 %
1 721 170
/
/
/
1 721 170
DE
MAC
2CX14-
Sgombro
3a e 4; acque dell’Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni da 22 a 32
441 000
14 859 024
15 542 581
104,60 %
683 557
/
/
/
683 557
DK
MAC
2CX14-
Sgombro
6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14
/
2 688 463
2 693 920
100,20 %
5 457
/
/
/
5 457
DK
MAC
2A34.
Sgombro
3a e 4; acque dell’Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni da 22 a 32
14 480 000
13 330 744
14 022 305
105,19 %
691 561
/
/
/
691 561
DK
MAC
2A4A-N
Sgombro
Acque norvegesi delle zone 2a e 4a
10 242 000
10 252 106
11 197 228
109,22 %
945 122
/
/
/
945 122
DK
POK
1N2AB.
Merluzzo carbonaro
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
/
17 000
50 968
299,81 %
33 968
1,00
/
/
33 968
ES
BET
ATLANT
Tonno obeso
Oceano Atlantico
9 415 300
8 941 151
9 095 090
101,72 %
153 939
/
C
(
6
)
/
153 939
ES
COD
1/2B.
Merluzzo bianco
1 e 2b
11 562 000
8 455 844
8 463 118
100,09 %
7 274
/
/
/
7 274
ES
GHL
1N2AB.
Ippoglosso nero
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
/
2 000
14 225
711,25 %
12 225
1,00
A
/
18 338
ES
OTH
1N2AB.
Altre specie
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
/
31 800
35 695
112,25 %
3 895
1,00
/
/
3 895
ES
POK
1N2AB.
Merluzzo carbonaro
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
/
196 000
198 607
101,33 %
2 607
/
/
/
2 607
ES
RED
N3LN
Scorfano
NAFO 3LN
/
515 100
517 806
100,53 %
2 706
/
/
/
2 706
ES
RJU
9-C.
Razza ondulata
Acque dell’Unione della zona 9
15 000
15 000
15 511
103,41 %
511
(
7
)
n.p.
n.p.
2 067
2 067
FR
BET
ATLANT
Tonno obeso
Oceano Atlantico
4 167 700
4 167 700
4 687 551
112,47 %
519 851
1,20
C
/
883 747
FR
RJE
7FG.
Razza dagli occhi piccoli
Acque dell’Unione delle zone 7f e 7g
79 000
90 399
91 485
101,20 %
1 086
/
/
/
1 086
FR
RJU
7DE.
Razza ondulata
Acque dell’Unione delle zone 7d e 7e
103 000
168 000
177 718
105,78 %
9 718
/
/
/
9 718
FR
SWO
AS05N
Pesce spada
Oceano Atlantico, a sud di 5° N
/
/
3 500
n.p.
3 500
/
/
/
3 500
GB
COD
N1GL14
Merluzzo bianco
Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14
364 000
353 500
353 500
100 %
0
/
/
4 167
4 167
GB
HER
4AB.
Aringa
Acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N
55 583 000
62 320 196
62 607 628
100,46 %
287 432
/
/
/
287 432
GB
MAC
2CX14-
Sgombro
6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14
152 115 000
145 768 635
154 072 694
105,70 %
8 304 059
/
A
(
6
)
/
8 304 059
GB
RJU
7DE.
Razza ondulata
Acque dell’Unione delle zone 7d e 7e
58 000
61 200
63 133
103,16 %
1 933
/
/
/
1 933
EL
BFT
AE45WM
Tonno rosso
Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo
285 110
304 110
312 690
102,82 %
8 580
/
C
(
6
)
/
8 580
IE
ALB
AN05N
Alalunga del nord
Oceano Atlantico, a nord di 5° N
2 854 300
3 115 420
3 213 170
103,14 %
97 750
/
C
(
6
)
/
97 750
NL
HER
4CXB7D
Aringa
4c, 7d escluso lo stock di Blackwater
18 162 000
19 497 305
19 512 481
100,08 %
15 176
/
/
/
15 176
NL
MAC
2A34.
Sgombro
3a e 4; acque dell’Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni da 22 a 32
1 342 000
1 494 000
2 012 324
134,69 %
518 324
1,40
/
/
725 654
PT
ALB
AN05N
Alalunga del nord
Oceano Atlantico, a nord di 5° N
1 994 200
1 794 200
2 463 161
137,28 %
668 961
1,40
C
/
1 271 026
PT
ALF
3X14-
Berice
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14
164 000
149 034
156 756
105,18 %
7 722
/
A
(
6
)
/
7 722
PT
BUM
ATLANT
Marlin blu
Oceano Atlantico
50 440
7 076
18 016
254,61 %
10 940
1,00
A
/
16 410
PT
RJU
9-C.
Razza ondulata
Acque dell’Unione della zona 9
15 000
21 705
24 589
113,29 %
2 884
1,00
/
/
2 884
PT
SWO
AN05N
Pesce spada
Oceano Atlantico, a nord di 5° N
1 010 390
2 410 390
2 414 333
100,16 %
3 943
/
/
/
3 943
SE
MAC
2A34.
Sgombro
3a e 4; acque dell’Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni da 22 a 32
4 034 000
2 945 203
3 075 839
104,44 %
130 636
/
/
/
130 636
(
1
)
Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22
), dei trasferimenti di contingenti dal 2018 al 2019 in conformità dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (
GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3
) e dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione di possibilità di pesca in conformità degli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
(
2
)
Come previsto all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento * 1,00.
(
3
)
Come previsto all’articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.
(
4
)
La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito a superamenti consecutivi del contingente negli anni 2017, 2018 e 2019. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.
(
5
)
Quantitativi rimanenti dall’anno o dagli anni precedenti.
(
6
)
Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti.
(
7
)
I quantitativi inferiori a una tonnellata non sono presi in considerazione.
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