Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1289 della Commissione del 9 settembre 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1289 della Commissione del 9 settembre 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1289 of 9 September 2020 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Testo normativo
16.9.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 302/11
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1289 DELLA COMMISSIONE
del 9 settembre 2020
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione
(
1
)
, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
2
)
, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
(2)
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.
(3)
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
(4)
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
(5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2020
Per la Commissione
a nome della presidente
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
).
ALLEGATO
Descrizione delle merci
Classificazione (codice NC)
Motivazione
(1)
(2)
(3)
Salviette cartacee monouso in tessuto non tessuto (dimensioni approssimative di ciascun pezzo: 3 × 6 cm), in confezione singola, condizionate per la vendita al minuto in scatole da 100 pezzi.
Le salviette sono impregnate di una soluzione alcolica composta al 70 % di alcole isopropilico e al 30 % di acqua.
Il prodotto è destinato ad essere impiegato per la disinfezione generica della cute e di altre superfici (ad esempio, superfici di strumenti medici non invasivi).
3808 94 90
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 3808, 3808 94 e 3808 94 90.
È esclusa la classificazione nella voce 3005 in quanto le salviette non sono destinate a specifici impieghi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari (cfr. anche nota esplicativa del sistema armonizzato alla voce 3005, primo paragrafo).
È esclusa la classificazione nella voce 3402 in quanto il prodotto è destinato principalmente ad essere impiegato per la disinfezione, non per la pulizia. Il prodotto è considerato un disinfettante ed è condizionato per la vendita al minuto come disinfettante (cfr. sezione VI, nota 2).
Pertanto il prodotto deve essere classificato nel codice NC 3808 94 90 come disinfettante condizionato per la vendita al minuto.
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