Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1291/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1291 della Commissione del 9 settembre 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 09/09/2020 In vigore dal: 09/09/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1291 della Commissione del 9 settembre 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1291 of 9 September 2020 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

16.9.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 302/17 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1291 DELLA COMMISSIONE del 9 settembre 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2020 Per la Commissione a nome della presidente Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazione (1) (2) (3) Articolo (cosiddetto «involucro per connettori») a forma di scatola cava rettangolare, in plastica, con misure approssimative di 60 × 190 × 170 mm. L’articolo è concepito per essere utilizzato come involucro con moduli di controllo elettronici in vari tipi di veicoli o macchine per proteggere fisicamente i contatti elettronici dallo sporco e dall’umidità. Cfr. immagine ( *1 ) 3926 90 97 La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3926, 3926 90 e 3926 90 97. La classificazione alla voce 8536 come «Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici» è esclusa poiché l’articolo in questione è un semplice involucro e non include connettori, contatti o dispositivi predisposti a tal fine [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) alla voce 8536, parte III, punto C]. L’articolo non è considerato una parte di una macchina nel significato della nota 2, lettera b), della Sezione XVI poiché la sua presenza non è essenziale al funzionamento del connettore, del contatto o del dispositivo predisposto a tal fine ma ne migliora semplicemente la funzionalità. Ne è quindi esclusa la classificazione alla voce 8538 come parte riconoscibile destinata esclusivamente o principalmente ad un apparecchio della voce 8536. Il prodotto non è considerato un pezzo isolante per apparecchi elettrici di cui alla voce 8547 poiché non è concepito espressamente a fini di isolamento ma come protezione dei collegamenti elettrici (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 8547, parte A). L’articolo va pertanto classificato in base alla sua materia costitutiva (plastica) nel codice NC 3926 90 97, come «altro lavoro di materie plastiche». ( *1 ) L’immagine è fornita a scopo puramente informativo.

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