Regolamento (UE) 2022/1392 della Commissione dell’11 agosto 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 per quanto riguarda il Principio contabile internazionale (IAS) 12 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Cosa prevede il Regolamento UE 2022/1392 in merito al trattamento delle imposte differite su leasing e obbligazioni di smantellamento?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2022/1392 modifica lo IAS 12 (Imposte sul reddito) per chiarire come le imprese devono contabilizzare le imposte differite su operazioni specifiche, in particolare leasing e obbligazioni di smantellamento. La normativa si applica a tutte le società che adottano i principi contabili internazionali (IFRS) nell'Unione europea e negli Stati dello SEE. In pratica, il regolamento introduce un'eccezione importante: quando un'operazione (come un leasing) genera contemporaneamente differenze temporanee imponibili e deducibili uguali, l'azienda deve rilevare sia l'attività che la passività fiscale differita, anziché escluderle dal bilancio. Questo cambiamento mira a ridurre la diversità nei bilanci e a rendere più trasparente la rappresentazione delle imposte differite, evitando che le rettifiche al valore contabile delle attività e passività rendano meno chiara la situazione fiscale dell'impresa.
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Riferimento normativo
Regolamento (UE) 2022/1392 della Commissione dell’11 agosto 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 per quanto riguarda il Principio contabile internazionale (IAS) 12 (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Regulation (EU) 2022/1392 of 11 August 2022 amending Regulation (EC) No 1126/2008 as regards International Accounting Standard 12 (Text with EEA relevance)
Testo normativo
12.8.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 211/78
REGOLAMENTO (UE) 2022/1392 DELLA COMMISSIONE
dell’11 agosto 2022
che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 per quanto riguarda il Principio contabile internazionale (IAS) 12
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali
(
1
)
, in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione
(
2
)
sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.
(2)
Il 7 maggio 2021 l’International Accounting Standards Board ha pubblicato modifiche al Principio contabile internazionale (IAS) 12
Imposte sul reddito
. Tali modifiche precisano in che modo le imprese devono contabilizzare le imposte differite su operazioni quali leasing e obbligazioni di smantellamento e mirano a ridurre la diversità nell’iscrizione in bilancio di attività e passività fiscali differite su leasing e obbligazioni di smantellamento.
(3)
In conseguenza delle modifiche allo IAS 12
Imposte sul reddito
, l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 1
Prima adozione degli International Financial Reporting Standard
è stato anch’esso modificato al fine di garantire la coerenza tra tali principi.
(4)
Dopo consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), la Commissione conclude che le modifiche allo IAS 12
Imposte sul reddito
soddisfano i criteri di adozione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
(5)
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.
(6)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:
(1)
il Principio contabile internazionale (IAS) 12
Imposte sul reddito
è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento;
(2)
l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 1
Prima adozione degli International Financial Reporting Standard
è modificato conformemente alle modifiche allo IAS 12
Imposte sul reddito
di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Le imprese applicano le modifiche di cui all’articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1
o
gennaio 2023 o successivamente.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 agosto 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1
).
ALLEGATO
Imposte differite relative ad attività e passività derivanti da una singola operazione
Modifiche allo IAS 12
Modifiche allo IAS 12
Imposte sul reddito
I paragrafi 15, 22 e 24 sono modificati. Sono aggiunti i paragrafi 22 A e 98 J–98L.
Rilevazione delle passività e delle attività fiscali differite
Differenze temporanee imponibili
15.
Una passività fiscale differita deve essere rilevata per tutte le differenze temporanee imponibili salvo che tale passività derivi da:
a)
la rilevazione iniziale dell’avviamento; o
b)
la rilevazione iniziale di un’attività o di una passività in un’operazione che:
i)
non rappresenta una aggregazione aziendale;
ii)
al momento dell’operazione non influenza né l’utile contabile né il reddito imponibile (perdita fiscale); e
iii)
al momento dell’operazione non dà luogo a differenze temporanee imponibili e deducibili uguali.
...
Rilevazione iniziale di attività o passività
22.
Al momento della rilevazione iniziale di un’attività o di una passività può emergere una differenza temporanea, per esempio nel caso in cui parte o tutto il costo di un’attività non sarà fiscalmente deducibile. Il criterio di contabilizzazione di tali differenze temporanee dipende dalla natura dell’operazione che ha comportato la rilevazione iniziale dell’attività o della passività:
a)
in una aggregazione aziendale, l’entità rileva qualsiasi passività o attività fiscale differita e ciò incide sul valore dell’avviamento o dell’utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli che la stessa rileva (si veda paragrafo 19);
b)
se l’operazione influenza l’utile contabile o il reddito imponibile, o dà luogo a differenze temporanee imponibili e deducibili uguali, l’entità rileva qualsiasi passività o attività fiscale differita e rileva nell’utile (perdita) d’esercizio l’onere fiscale o il provento fiscale differito che ne derivano (si veda paragrafo 59);
c)
se l’operazione non è una aggregazione aziendale, non influenza né l’utile contabile né il reddito imponibile e non dà luogo a differenze temporanee imponibili e deducibili uguali, l’entità, in assenza delle esenzioni previste dai paragrafi 15 e 24, rileverebbe la passività o l’attività fiscale differita che ne deriva e rettificherebbe del medesimo importo il valore contabile dell’attività o della passività. Tali rettifiche renderebbero meno trasparente il bilancio. Il presente Principio, quindi, non consente all’entità di rilevare la derivante passività o attività fiscale differita, né in sede di rilevazione iniziale né successivamente (cfr. il prossimo esempio). Inoltre, l’entità, man mano che il bene è ammortizzato, non contabilizza le successive variazioni di valore della passività o attività fiscale differita non rilevata.
...
22 A
Un’operazione che non è una aggregazione aziendale può comportare la rilevazione iniziale di un’attività e di una passività e, al momento dell’operazione, non influenzare né l’utile contabile né il reddito imponibile. Ad esempio, alla data di inizio del leasing il locatario solitamente rileva una passività del leasing e il corrispondente importo come parte del costo di un’attività consistente nel diritto di utilizzo. A seconda della normativa fiscale applicabile, in tale operazione possono emergere differenze temporanee imponibili e deducibili uguali al momento della rilevazione iniziale dell’attività e della passività. L’esenzione prevista dai paragrafi 15 e 24 non si applica a tali differenze temporanee e l’entità rileva qualsiasi passività e attività fiscale differita che ne deriva.
...
Differenze temporanee deducibili
24.
Un’attività fiscale differita deve essere rilevata per tutte le differenze temporanee deducibili se è probabile che sarà realizzato un reddito imponibile a fronte del quale potrà essere utilizzata la differenza temporanea deducibile, salvo che l’attività fiscale differita derivi dalla rilevazione iniziale di un’attività o di una passività in un’operazione che:
a)
non rappresenta una aggregazione aziendale;
b)
al momento dell’operazione non influenza né l’utile contabile né il reddito imponibile (perdita fiscale); e
c)
al momento dell’operazione non dà luogo a differenze temporanee imponibili e deducibili uguali.
...
Data di entrata in vigore
...
98 J
Imposte differite relative ad attività e passività derivanti da una singola operazione
, pubblicato nel maggio 2021, ha modificato i paragrafi 15, 22 e 24 e aggiunto il paragrafo 22 A. L’entità deve applicare tali modifiche in conformità dei paragrafi 98K-98L a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2023 o in data successiva. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.
98K
L’entità deve applicare
Imposte differite relative ad attività e passività derivanti da una singola operazione
alle operazioni effettuate all’inizio o dopo l’inizio del primo esercizio comparativo presentato.
98L
L’entità che applica
Imposte differite relative ad attività e passività derivanti da una singola operazione
deve anche, all’inizio del primo esercizio comparativo presentato:
a)
rilevare l’attività fiscale differita, se è probabile che sarà realizzato un reddito imponibile a fronte del quale potrà essere utilizzata la differenza temporanea deducibile, e la passività fiscale differita per tutte le differenze temporanee deducibili e imponibili associate a:
i)
attività consistenti nel diritto di utilizzo e passività del leasing; e
ii)
smantellamenti, ripristini e passività similari e i corrispondenti importi rilevati come parte del costo della relativa attività; e
b)
rilevare l’effetto cumulativo dell’applicazione iniziale delle modifiche come rettifica del saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o, a seconda del caso, di altra componente del patrimonio netto) a tale data.
Modifiche all’IFRS 1
Prima adozione degli International Financial Reporting Standard
È aggiunto il paragrafo 39AH. Nell’Appendice B è modificato il paragrafo B1 e sono aggiunti il paragrafo B14 e il relativo titolo.
Data di entrata in vigore
...
39AH
Imposte differite relative ad attività e passività derivanti da una singola operazione
, pubblicato nel maggio 2021, ha modificato il paragrafo B1 e aggiunto il paragrafo B14. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2023 o in data successiva. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.
...
Appendice B
Eccezioni all’applicazione retroattiva di alcuni IFRS
La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS.
B1
L’entità deve applicare le seguenti eccezioni:
...
g)
finanziamenti pubblici (paragrafi B10-B12);
h)
contratti assicurativi (paragrafo B13); e
i)
imposte differite relative a leasing e smantellamenti, ripristini e passività similari (paragrafo B14).
...
Imposte differite relative a leasing e smantellamenti, ripristini e passività similari
B14
I paragrafi 15 e 24 dello IAS 12
Imposte sul reddito
esentano l’entità dalla rilevazione di un’attività o una passività fiscale differita in circostanze particolari. Nonostante tale esenzione, alla data di passaggio agli IFRS il neo-utilizzatore deve rilevare l’attività fiscale differita, se è probabile che sarà realizzato un reddito imponibile a fronte del quale potrà essere utilizzata la differenza temporanea deducibile, e la passività fiscale differita per tutte le differenze temporanee deducibili e imponibili associate a:
a)
attività consistenti nel diritto di utilizzo e passività del leasing; e
b)
smantellamenti, ripristini e passività similari e i corrispondenti importi rilevati come parte del costo della relativa attività.
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Il Regolamento UE 2022/1392 è il riferimento normativo per il trattamento contabile delle imposte differite secondo gli IFRS, con particolare attenzione a leasing, obbligazioni di smantellamento e diritti di utilizzo. Commercialisti e responsabili di bilancio lo consultano per comprendere la rilevazione di attività e passività fiscali differite, le differenze temporanee imponibili e deducibili, e l'applicazione retroattiva delle modifiche a partire dal 1° gennaio 2023.
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