Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1590/2019

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1590 della Commissione, del 26 settembre 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio

Pubblicato: 26/09/2019 In vigore dal: 26/09/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1590 della Commissione, del 26 settembre 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1590 of 26 September 2019 amending Implementing Regulation (EU) 2019/159 imposing definitive safeguard measures against imports of certain steel products

Testo normativo

27.9.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 248/28 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1590 DELLA COMMISSIONE del 26 settembre 2019 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni ( 1 ) , in particolare gli articoli 16 e 20, visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ( 2 ) , in particolare gli articoli 13 e 16, considerando quanto segue: 1. CONTESTO (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 la Commissione europea («la Commissione») ha istituito misure di salvaguardia definitive su determinati prodotti di acciaio («il regolamento definitivo») ( 3 ) . Le misure istituite da tale regolamento consistono di un contingente tariffario relativo a 26 categorie di prodotti di acciaio, fissato a un livello sufficientemente elevato da preservare i flussi commerciali tradizionali. Un dazio doganale del 25 % si applicherebbe solo oltre il livello quantitativo dei flussi commerciali tradizionali fissato per le singole categorie di prodotto. (2) Il considerando 161 e l'articolo 9 del regolamento definitivo hanno osservato che, sulla base dell'interesse dell'Unione, la Commissione «ritiene probabile dover adeguare il livello o l'assegnazione del contingente tariffario […] qualora si verifichino variazioni delle circostanze durante il periodo di imposizione delle misure» e che tale riesame dovrebbe iniziare «al più tardi entro il 1 o luglio 2019». (3) Alla luce di tale considerazione, il 17 maggio 2019 ( 4 ) la Commissione ha avviato un riesame del regolamento definitivo e ha invitato le parti a comunicare le proprie osservazioni, presentare informazioni e fornire elementi di prova in merito ai cinque motivi di riesame indicati dalla Commissione per le 26 categorie di prodotti interessate nell'avviso di apertura dell'inchiesta di riesame. A norma della sezione 3, tali motivi di riesame riguardavano: a) il livello e l'assegnazione di contingenti tariffari per un certo numero di categorie di prodotti specifici; b) l'esclusione dei flussi commerciali tradizionali; c) i potenziali effetti negativi sul raggiungimento degli obiettivi di integrazione perseguiti con partner commerciali preferenziali; d) l'aggiornamento dell'elenco dei paesi in via di sviluppo membri dell'OMC esclusi dall'ambito di applicazione delle misure in base a statistiche aggiornate sulle importazioni; e e) altre variazioni delle circostanze che possono richiedere un adeguamento del livello di assegnazione del contingente tariffario. (4) La Commissione ha ricevuto osservazioni da oltre 150 diverse parti. Le parti interessate sono state inoltre autorizzate a formulare osservazioni e contestazioni alle osservazioni reciproche. Di conseguenza, la Commissione ha ricevuto oltre 50 contestazioni supplementari. (5) A seguito di un'analisi approfondita di tutte le osservazioni ricevute, la Commissione è giunta alle risultanze seguenti, organizzate nella sezione 2 in cinque diverse sottosezioni, corrispondenti ai cinque motivi di riesame di cui al considerando 3. 2. RISULTANZE DELL'INCHIESTA 2.A. Livello e assegnazione di contingenti tariffari per un certo numero di categorie di prodotti specifici (6) Come già annunciato nel considerando 161 del regolamento definitivo, il riesame delle misure in vigore da parte della Commissione riguardava qualsiasi categoria di prodotti soggetta a misure, comprese (ma non solo) le categorie di prodotti 3, 4, 6 e 16. Per queste specifiche categorie di prodotti, durante l'inchiesta la Commissione ha ricevuto un cospicuo numero di osservazioni a seguito delle quali sono state adottate le misure di salvaguardia definitive. Tali categorie di prodotti erano state oggetto di numerosi scambi nell'ambito di consultazioni bilaterali con i partner commerciali dell'Unione. (7) Detto questo, tutte le 26 categorie di prodotti erano state oggetto di un controllo quotidiano da parte della Commissione. (8) Nell'avviso di apertura dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha annunciato che avrebbe valutato se si fossero verificate variazioni delle circostanze dopo l'adozione delle misure definitive e se vi fossero, tra l'altro, elementi di prova di un aumento o di una riduzione sostanziali della domanda dell'Unione o l'istituzione di misure di difesa commerciale per determinate categorie di prodotti. Tali casi renderebbero necessario adeguare il livello o l'assegnazione del contingente tariffario in essere. (9) Al fine di individuare variazioni sostanziali della domanda, la Commissione ha spiegato che stava esaminando l'andamento dell'utilizzo del contingente tariffario in questione per verificare se i contingenti fossero stati esauriti o se il loro uso non riflettesse i flussi commerciali tradizionali. (10) Al momento dell'apertura dell'inchiesta di riesame la Commissione ha riscontrato potenziali modelli di scambio anomali per le categorie di prodotti 4B, 5, 13, 15, 16, 17 e 25. Per tali categorie, alcuni contingenti annuali specifici per paese o il corrispondente contingente residuo – calcolato per durare fino alla fine di giugno 2019 –, erano già esauriti o erano in procinto di esaurirsi entro solo due mesi dall'istituzione delle misure di salvaguardia definitive. (11) Ai fini del suo riesame, la Commissione ha analizzato in dettaglio l'andamento delle 26 categorie di prodotti, non solo basandosi sul suo monitoraggio quotidiano, ma più specificamente esaminando anche il loro andamento nel periodo compreso tra il 2 febbraio 2019 e la fine di giugno 2019. Attraverso tale analisi, la Commissione ha cercato di stabilire se eventuali modelli di utilizzo anomali derivino da un reale aumento sostanziale della domanda dell'Unione o se tali modalità di utilizzo dei contingenti tariffari siano dovute ad attività speculative di stoccaggio o, di fatto, alla diversione degli scambi causata da misure commerciali distorsive adottate all'estero. Osservazioni delle parti interessati (12) Nelle loro osservazioni, numerose parti interessate hanno chiesto o un aumento del livello del contingente tariffario o un diverso sistema per l'assegnazione o l'utilizzo di contingenti per le categorie di prodotti da esse importate. Solo alcune parti interessate hanno presentato prove significative a sostegno della conclusione di un potenziale squilibrio tra i limiti quantitativi disponibili fissati dal contingente tariffario e la domanda esistente (o in aumento) dell'UE o altre variazioni delle circostanze. La maggior parte di tali osservazioni si è concentrata sulle categorie di prodotti seguenti che saranno esaminate singolarmente in questa sezione: categoria 1 (fogli e nastri laminati a caldo), categoria 4B (fogli rivestiti di metallo), categoria 16 (vergelle) e categoria 25 (grandi tubi saldati). (13) Per le altre categorie di prodotti menzionate o nella clausola di riesame o nell'avviso di apertura dell'inchiesta di riesame, [ossia le categorie di prodotti 3 (lamiere magnetiche)], 5 (fogli a rivestimento organico), 6 (prodotti stagnati), 13 (barre di rinforzo), 15 (vergelle di acciaio inossidabile) e 17 (profilati), le osservazioni ricevute sono state limitate. Nelle osservazioni ricevute non sono state fornite prove che indicassero problemi di approvvigionamento (ossia bassi limiti quantitativi stabiliti per il contingente tariffario in questione) causati dall'aumento della domanda o da altre variazioni delle circostanze. Numerose osservazioni hanno tuttavia sostenuto che vi sarebbero problemi di esclusione per quanto riguarda la categoria di prodotti 13, che sarà anch'essa analizzata singolarmente nella sottosezione 2.B che segue. Analisi della Commissione (14) Al termine del primo periodo annuale di misure il 30 giugno 2019, per 24 delle 26 categorie di prodotti, i volumi effettivi delle importazioni sono rimasti al di sotto del rispettivo livello quantitativo fissato dal contingente tariffario, o da uno o più contingenti tariffari specifici per paese e/o dal contingente tariffario globale. In altre parole, solo per due categorie di prodotti, ossia la categoria 13 (barre di rinforzo) e la categoria 14 (barre di acciaio inossidabile), i contingenti totali (contingenti specifici per paese e contingenti residui) messi a disposizione nell'ambito delle misure sono stati interamente esauriti verso la fine di giugno 2019. (15) Nel complesso, 1,3 milioni di tonnellate del contingente tariffario disponibile per il periodo dal 2 febbraio al 30 giugno 2019 sono rimasti inutilizzati. Inoltre, la Commissione ha confermato che, durante il periodo in cui erano in vigore misure provvisorie (dal 18 luglio 2018 al 1 o febbraio 2019), circa due milioni di tonnellate di spazio contingentale sono rimasti inutilizzati. Di conseguenza, nel corso del primo anno di applicazione delle misure di salvaguardia sono rimasti inutilizzati più di 3,2 milioni di tonnellate di importazioni in franchigia doganale. (16) Sulla scorta di tali dati la Commissione ha concluso che i livelli dei contingenti tariffari stabiliti a norma delle misure di salvaguardia in corso non hanno limitato indebitamente i flussi commerciali, ma hanno piuttosto garantito che il livello dei flussi commerciali tradizionali continuasse ad essere commisurato alle esigenze del mercato dell'Unione. Le parti interessate non avevano fornito alcuna prova di presunte difficoltà di approvvigionamento dovute all'aumento della domanda. Valutazione specifica: categoria 1 – Prodotti piatti laminati a caldo (17) Per tutte le categorie di prodotti soggette a misure di salvaguardia definitive, fatta eccezione per la categoria 1, il sistema del contingente tariffario adottato dalla Commissione era una combinazione di contingenti tariffari specifici per paese e contingenti residui. Così facendo, la Commissione intendeva preservare i volumi degli scambi tradizionali in termini non solo quantitativi ma anche di origine. (18) Tuttavia, la Commissione ha ritenuto che questo sistema di contingenti tariffari preferenziali non fosse adeguato per la categoria di prodotti 1 a causa delle particolari circostanze illustrate di seguito. In effetti, cinque dei principali paesi esportatori storici ( 5 ) , che hanno rappresentato quasi il 60 % delle importazioni nel periodo 2015-2017, erano stati assoggettati a misure antidumping e/o compensative nel corso dello stesso periodo ( 6 ) , con considerevoli effetti sul loro livello di importazioni. (19) La Commissione ha quindi concluso che tali paesi non sarebbero stati più in grado di esportare verso l'Unione al loro livello storico, vale a dire il livello medio delle loro importazioni nell'Unione negli ultimi tre anni (2015-2017). Ha pertanto deciso che fosse nell'interesse dell'Unione adottare un unico sistema di contingenti tariffari globali, gestito trimestralmente, al fine di evitare il rischio di problemi di approvvigionamento che un'assegnazione specifica per paese potrebbe generare indebitamente. (20) Nelle osservazioni formulate nel corso del presente riesame, alcune parti interessate, tra cui l'industria dell'Unione e diversi paesi esportatori, hanno chiesto alla Commissione di applicare un sistema di contingenti tariffari specifici per paese anche per la categoria di prodotti 1. Le stesse parti sostengono che l'attuale andamento delle importazioni creerebbe uno squilibrio nei flussi di importazione a scapito di alcuni paesi fornitori che, a loro volta, provocherebbero turbative del mercato. (21) In risposta a ciò, la Commissione ha analizzato l'andamento delle importazioni della categoria di prodotti 1 nel 2018 e nella prima metà del 2019. Ha osservato che, rispetto alla Russia in quanto paese fornitore, nonostante quest'ultima fosse soggetta a misure antidumping (cui è riconducibile un considerevole calo del volume delle sue importazioni nel 2017), le sue esportazioni nel periodo compreso tra gennaio 2018 e giugno 2019 hanno recuperato una parte sostanziale del volume di scambi storico del paese. Nel periodo febbraio-giugno 2019 la Russia ha utilizzato il 16 % del contingente tariffario ( 7 ) . Inoltre, altri paesi soggetti a misure antidumping, come ad esempio il Brasile e l'Ucraina, hanno continuato a esportare verso l'Unione ( 8 ) , seppur in quantità molto più limitate rispetto a prima dell'istituzione dei dazi antidumping. (22) In considerazione dell'andamento delle importazioni sopra descritto, in particolare dalla Russia, che non era possibile prevedere al momento dell'adozione delle misure di salvaguardia definitive, la Commissione ha ora constatato che il livello delle importazioni interessate in modo significativo dalle misure di difesa commerciale è sostanzialmente inferiore al previsto. Inoltre, visto il tasso di utilizzo costantemente elevato del contingente tariffario nei due trimestri soggetti a misure di salvaguardia definitive (febbraio-giugno 2019) da parte di altri paesi esportatori, in particolare la Turchia, l'India e la Repubblica di Serbia, con quote rispettivamente del 40, del 15 e del 12 %, il rischio potenziale di problemi di approvvigionamento previsto al momento dell'istituzione delle misure definitive risulta ora notevolmente inferiore. (23) Alla luce delle mutate circostanze di cui sopra, la Commissione ha ritenuto quindi che sarebbe stato nell'interesse dell'Unione modificare l'assegnazione del contingente tariffario per la categoria di prodotti 1 e introdurre un meccanismo per preservare il più possibile le origini dei flussi commerciali analogo a quello utilizzato per le altre categorie di prodotti. (24) La Commissione ha osservato che la difficoltà di introdurre tale sistema risiede nella natura della categoria di prodotti 1. Come spiegato al considerando 19, il fatto di basarsi sulle importazioni medie storiche del periodo 2015-2017 per fissare i contingenti specifici per paese provocherebbe notevoli difficoltà di approvvigionamento. D'altra parte, utilizzando il 2018 come primo anno completo con misure antidumping e compensative in vigore si potrebbe giungere a un'assegnazione non corretta. Questo perché i volumi delle importazioni nel 2018 sono stati influenzati anche dall'entrata in vigore delle misure di salvaguardia (nel luglio 2018), nonché dalla presenza di volumi di importazioni frutto della diversione degli scambi provenienti da paesi terzi, già accertata nel regolamento definitivo per quanto riguarda la categoria 1. (25) In tali circostanze, e in assenza di adeguati dati rappresentativi sulle importazioni relativi a un periodo di tempo sufficientemente lungo e affidabile, la Commissione ha ritenuto che il modo più opportuno per mantenere stabili i flussi commerciali tradizionali per la categoria 1, in termini sia di volumi sia di origine, sarebbe stato stabilire un limite alla quota del contingente globale che ciascun paese esportatore può raggiungere nel corso di un trimestre. (26) Al fine di determinare tale tetto, la Commissione ha analizzato i dati storici sulle importazioni (2013-2017) ( 9 ) della categoria di prodotti 1 e ha riscontrato che, in tale periodo, nessun paese esportatore ha superato il 25 % in media e che, inoltre, la percentuale più elevata in un singolo anno è stata raggiunta dalla Turchia nel 2017 con il 28 %. La Commissione ha quindi ritenuto che a nessun paese esportatore dovrebbe essere consentito superare una quota del 30 % del contingente tariffario globale disponibile per trimestre durante la restante durata delle misure. (27) Tale soglia dovrebbe lasciare ai paesi esportatori sufficiente margine da colmare le quote di mercato lasciate in sospeso dai paesi fornitori soggetti a misure antidumping o compensative, preservando nel contempo il più possibile i flussi commerciali tradizionali e garantendo agli utilizzatori dell'Unione una diversificazione dell'approvvigionamento tale da ridurre al minimo il rischio che sorgano problemi di approvvigionamento ( 10 ) . (28) Con questo adeguamento dell'assegnazione del contingente tariffario, la Commissione ha ritenuto di aver trovato un giusto equilibrio tra i diritti legittimi delle diverse parti in linea con l'interesse dell'Unione. Valutazione specifica: categoria 4B – Fogli rivestiti di metallo utilizzati principalmente nel settore automobilistico (29) Nel regolamento definitivo la Commissione ha deciso che fosse nell'interesse dell'Unione scindere la categoria 4 (fogli rivestiti di metallo) in due sottocategorie: 4A e 4B. Lo scopo di tale scissione era quello di preservare, per quanto possibile, il livello tradizionale delle importazioni per il settore automobilistico dell'UE. Dato l'elevato numero di tipi di prodotto contenuti nella categoria 4, infatti, la Commissione aveva individuato un grave rischio che le tipologie di acciaio di cui ha bisogno il settore automobilistico dell'UE potessero essere escluse da altre sottocategorie «standard». Si ricorda che la maggior parte delle tipologie standard di questa categoria è attualmente soggetta a misure antidumping, contrariamente ai prodotti più specializzati che non rientravano nella rispettiva richiesta di misure antidumping. (30) Nell'ambito del riesame, la Commissione ha ricevuto numerose osservazioni dalle parti interessate colpite dalla scissione tra le due sottocategorie, tra cui dall'Associazione dei Costruttori Europei di Automobili (ACEA), dai governi e dai produttori esportatori di Corea e Cina. Tali osservazioni hanno evidenziato che l'attuale suddivisione non è del tutto efficace ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le parti interessate hanno inoltre invocato una mancanza di chiarezza nella definizione dei prodotti per quanto riguarda la loro classificazione per sottocategoria e, in particolare, il fatto che le importazioni dei gradi utilizzati nel settore automobilistico siano state escluse dalle categorie standard a scapito dell'industria automobilistica. (31) Le parti interessate hanno quindi presentato diverse proposte per migliorare l'efficacia del contingente tariffario per questa categoria. In particolare, l'ACEA e il governo cinese hanno chiesto alla Commissione di concedere un'esenzione per l'uso finale delle importazioni di tipi di acciaio della categoria 4B destinati all'industria automobilistica. Altre parti interessate, quali i governi di Corea, Taiwan e Cina, hanno chiesto, a titolo di opzione alternativa, un aumento del contingente tariffario e un sistema tale da garantire che i volumi tradizionali per il settore automobilistico siano effettivamente protetti dalle importazioni di altri tipi di acciaio. Dal canto suo, l'industria siderurgica dell'Unione ha convenuto che si dovrebbe indagare sulla potenziale elusione delle misure antidumping della categoria 4A e trovare una soluzione per il settore automobilistico, senza tuttavia escludere dall'ambito di applicazione delle misure la categoria 4B. (32) L'analisi della Commissione al momento del riesame delle misure definitive conferma che i flussi commerciali tradizionali per i prodotti della categoria 4B sono stati effettivamente perturbati. Secondo le statistiche sulle importazioni di Eurostat, la Cina – alla quale è stato assegnato uno dei maggiori contingenti tariffari specifici per paese – ha esaurito interamente il contingente tariffario specifico per paese in un trimestre (dal 2 febbraio al 31 marzo 2019) e successivamente ha utilizzato una considerevole quota del contingente tariffario globale (oltre il 75 %) nell'ultimo trimestre del medesimo periodo (dal 1 o aprile al 30 giugno 2019). (33) Inoltre, la Commissione ha osservato che la Cina aveva esaurito – in un solo giorno – il suo contingente tariffario annuale specifico per paese per il secondo anno di misure (dal 1 o luglio 2019 al 30 giugno 2020). Ci si può quindi chiedere se tali importazioni siano effettivamente costituite dai cosiddetti «gradi automobilistici». Ad ogni modo, il fatto che sia stato esaurito il contingente tariffario annuale specifico per paese in un solo giorno ha dimostrato anche che erano stati soppiantati i flussi commerciali tradizionali per questa sottocategoria. Tale tendenza si aggraverebbe ulteriormente se non si apportassero modifiche al funzionamento del contingente tariffario per la categoria 4B al fine di garantire il rispetto dell'obiettivo perseguito di preservare il livello tradizionale delle importazioni da una vasta gamma di paesi fornitori per l'industria automobilistica. (34) La Commissione è rimasta del parere che non vi fosse motivo di escludere alcuna categoria di prodotti soggetta alle misure, né attraverso un'esplicita esclusione della categoria di prodotti 4B né mediante un'esenzione per l'uso finale ( 11 ) . Ha quindi respinto l'esenzione richiesta per l'uso finale dei gradi utilizzati nel settore automobilistico. (35) La Commissione ha tuttavia riconosciuto che era nell'interesse dell'Unione separare i flussi commerciali tradizionali dei tipi di prodotto utilizzati dal settore automobilistico dell'UE. Uno dei modi per conseguire tale obiettivo consisterebbe nel limitare l'uso della categoria 4B alle sole importazioni in grado di dimostrare un uso finale nel settore automobilistico. (36) La Commissione ha quindi ritenuto che fosse nell'interesse dell'Unione modificare il funzionamento del contingente tariffario per la categoria 4 come segue. Al fine di beneficiare del contingente tariffario nell'ambito della categoria 4B, le categorie di prodotti di acciaio che rientrano in questa categoria e che, di fatto, sono utilizzate per la fabbricazione di ricambi automobilistici, devono essere vincolate al regime di uso finale di cui all'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 ( 12 ) . Una volta esaurito il contingente tariffario assegnato per la categoria 4B, si applicherebbe la tariffa oltre contingente del 25 %. (37) Tuttavia, poiché alcuni codici NC attualmente raggruppati nella categoria 4B non sono utilizzati esclusivamente dall'industria automobilistica, è stato necessario modificare l'assegnazione dei codici tra le categorie 4A e 4B al fine di preservare la corrispondente esportazione di prodotti non automobilistici. A tale scopo, l'ambito di applicazione della categoria 4A è stato ampliato e rivisto come segue: tutti i codici NC in precedenza raggruppati esclusivamente nella categoria 4B, adesso farebbero parte anche della categoria 4A. L'ambito di applicazione della categoria 4A risulterebbe quindi ampliato. Nel contempo, l'ambito di applicazione della categoria 4B si manterrebbe invariato. (38) Di conseguenza, le importazioni di prodotti che attualmente rientrano in codici di categoria 4B non destinati ad essere utilizzati nell'industria automobilistica dovrebbero essere realizzate, in futuro, solo nell'ambito della categoria 4A. Per contro, tutte le importazioni di prodotti destinati ad essere utilizzati nell'industria automobilistica dovrebbero essere realizzate nell'ambito della categoria di prodotti 4B e soddisfare i requisiti del regime di uso finale di cui al precedente considerando 36. (39) A seguito di tale modifica, all'India verrebbe concesso un unico contingente tariffario specifico per paese nella categoria 4A (combinando i volumi del contingente tariffario specifico per paese assegnato per le categorie 4A e 4B), in quanto le informazioni in possesso della Commissione indicavano che tale paese non esporta per l'uso nel settore automobilistico. (40) In seguito alle informazioni ricevute nel quadro delle consultazioni tenutesi con la Repubblica di Corea, la Commissione ha modificato il livello del suo contingente tariffario specifico per paese nelle categorie 4A e 4B. La parte del contingente tariffario di categoria 4B corrispondente ai codici NC precedentemente elencati esclusivamente nell'ambito di questa categoria e che non erano destinati all'uso nel settore automobilistico è ora trasferita al contingente tariffario specifico per paese della Repubblica di Corea nella categoria 4A, in modo da poter continuare a essere esportata nel mercato dell'Unione. La Commissione ha ritenuto che fosse necessario nell'interesse dell'Unione introdurre tale adeguamento per migliorare l'efficacia delle misure definitive per quanto riguarda questa categoria e garantire che le importazioni dell'industria automobilistica dell'UE non fossero indebitamente limitate. Valutazioni specifiche: categoria 16 – Vergelle (41) La Commissione ha ricevuto varie argomentazioni in relazione a questa categoria di prodotti. Innanzitutto, le è stato chiesto di adeguare al rialzo il livello del contingente tariffario, in modo da evitare eventuali problemi di approvvigionamento sul mercato dell'Unione. In particolare, alcune parti hanno chiesto di aumentare il livello del contingente tariffario fino al 20 % o di utilizzare il livello delle importazioni negli anni 2016-2018 come base per una revisione del livello del contingente tariffario. Altre hanno sostenuto che il contingente tariffario dovrebbe essere interamente adeguato per riflettere una crescita della domanda nell'Unione. (42) Secondariamente, alcune parti interessate hanno sostenuto che i produttori dell'Unione non avessero aumentato (e non fossero in grado di aumentare ulteriormente) la capacità o la produzione al livello necessario per soddisfare la domanda attuale e futura di vergelle nell'Unione. Hanno inoltre affermato che i produttori dell'Unione di vergelle rifornissero principalmente i loro rispettivi utilizzatori a valle, riducendo in tal modo i quantitativi di vergelle disponibili da destinare al mercato aperto, il che avrebbe danneggiato la posizione degli utilizzatori indipendenti, vale a dire di quelli che non sono integrati verticalmente. Questi ultimi, quindi, si troverebbero di fronte a notevoli limitazioni nell'accesso a quantitativi sufficienti di vergelle. (43) In terzo luogo, alcune parti interessate hanno sostenuto che l'esaurimento di alcuni contingenti tariffari non potesse essere dovuto a pratiche di stoccaggio per questa categoria di prodotti e che le importazioni siano state regolari e costanti fino ad esaurimento dei relativi contingenti tariffari. (44) In quarto luogo, diverse parti interessate hanno chiesto alla Commissione di concedere contingenti tariffari specifici per paese a determinate origini, in quanto queste ultime fornirebbero specifiche sottocategorie di prodotti al mercato dell'Unione. Nella stessa ottica, alcune parti interessate hanno sostenuto che certe sottocategorie dovrebbero essere escluse, o che la Commissione dovrebbe scindere questa categoria di prodotti, assegnando contingenti tariffari specifici alle nuove sottocategorie. (45) In quinto luogo, alcune parti hanno chiesto di suddividere questa categoria in modo che le sottocategorie utilizzate nel settore automobilistico abbiano un proprio contingente tariffario. (46) Infine, una parte interessata ha sostenuto di non poter produrre un determinato tipo di prodotto poiché le misure di salvaguardia avevano limitato il quantitativo di un certo tipo di vergella necessaria; varie parti hanno inoltre chiesto che i contingenti tariffari specifici per paese rimasti inutilizzati siano trasferiti al contingente tariffario residuo nell'ultimo trimestre di ogni periodo (1 o aprile – 30 giugno). (47) Nel quadro del riesame la Commissione ha valutato attentamente tutte queste osservazioni. In primo luogo, la Commissione ha riscontrato che, pur avendo riconosciuto nell'avviso di apertura dell'inchiesta di riesame che questa categoria aveva registrato un uso particolarmente veloce di alcuni contingenti tariffari specifici per paese e del contingente tariffario globale nell'ultimo trimestre del primo periodo annuale (vale a dire dal 1 o aprile al 30 giugno 2019), l'approvvigionamento complessivo di questo prodotto non sembra essere stato eccessivamente limitato. Non vi sono segnali di una domanda sostanzialmente maggiore che indichino una variazione delle circostanze. In effetti, dall'analisi dell'utilizzo del contingente tariffario è emerso che, mentre alcuni paesi avevano utilizzato molto velocemente il rispettivo contingente tariffario individuale, nelle ultime due settimane ( 13 ) dell'ultimo trimestre del primo anno in cui sono entrate in vigore le misure vi era ancora uno spazio quantitativo disponibile nel contingente tariffario di almeno tre paesi d'origine (Moldova, Svizzera e Ucraina), pari a oltre il 6 % del contingente tariffario complessivo assegnato per il periodo. Alla fine del primo anno di applicazione delle misure vi era ancora uno spazio quantitativo del contingente tariffario disponibile da un'origine (Ucraina). (48) Secondo alcune osservazioni, nel settore edile dell'UE, che costituisce una delle principali destinazioni delle vergelle, la domanda è salita al 2,8 % nel 2018 e si prevede che continuerà a crescere a un tasso dell'1,6 % nel periodo 2019-2021. Tuttavia, questo modello di crescita era già integrato nella valutazione che ha portato alla definizione dell'attuale livello quantitativo dei contingenti tariffari. Al momento di istituire le misure definitive, infatti, la Commissione ha integrato il tradizionale livello delle importazioni con un ulteriore 5 %, per aggiornare i dati storici e tenere conto di un normale aumento della domanda negli anni successivi. Inoltre, anche se la liberalizzazione delle misure di salvaguardia dopo il primo anno dovesse essere modificata al ribasso ( 14 ) , di fatto sta aumentando ulteriormente il livello dei contingenti tariffari disponibili per far fronte al presunto aumento della domanda oltre la crescita prevista. Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ritiene che l'attuale livello del contingente tariffario per la categoria di prodotti 16 fosse adeguato e che non vi fosse alcun rischio di problemi di approvvigionamento sul mercato dell'Unione. (49) Per quanto riguarda l'obiezione presentata dai produttori dell'Unione e relativa a una limitazione artificiale dell'offerta, secondo le informazioni a disposizione della Commissione (che comprendono le risposte verificate fornite dai produttori dell'Unione al questionario nell'ambito dell'inchiesta che ha condotto alle misure definitive) la produzione e le vendite dell'industria dell'Unione (sul mercato libero) sono aumentate costantemente nel periodo 2013-2017. Nello stesso periodo sono aumentate anche le vendite a società collegate (vendite vincolate), sebbene in volumi molto più modesti. I dati indicano che il volume delle vendite al mercato libero (nell'Unione) è stato più di tre volte superiore a quello delle vendite vincolate nell'Unione durante lo stesso periodo. Inoltre, non vi sono prove del fatto che una tale tendenza chiara e costante, osservata negli ultimi anni, sarebbe stata drasticamente invertita di recente. Pertanto, gli elementi di prova disponibili nel fascicolo erano in contraddizione con l'obiezione presentata. (50) Per quanto riguarda il potenziale stoccaggio, gli elementi di prova del fascicolo contraddicevano l'affermazione secondo cui si realizzavano importazioni da tutti i paesi d'origine regolarmente e in modo costante. Di fatto, sebbene sia stato così per un certo numero di paesi d'origine, nonché per il contingente tariffario residuo nel terzo trimestre (febbraio-marzo 2019), le restanti origini più importanti (Turchia e Russia) hanno esaurito il contingente tariffario disponibile per cinque mesi in pochi giorni o settimane. Questo modello anomalo è stato confermato anche nei primi giorni del secondo periodo di misure (entro il 19 luglio 2019 la Turchia ha utilizzato il 60 % del suo contingente tariffario annuale specifico per paese). La Commissione ha inoltre osservato che il contingente tariffario residuo nell'ultimo trimestre del primo periodo di misure (dal 1 o aprile al 30 giugno 2019) è stato esaurito esclusivamente da due paesi (Turchia e Russia) già il secondo giorno del trimestre di riferimento (vale a dire il 2 aprile 2019), mentre nel trimestre precedente (dal 2 febbraio al 31 marzo 2019), tale contingente tariffario residuo era stato utilizzato da più paesi a ritmo costante durante tutto il trimestre. Un esaurimento insolitamente rapido del contingente tariffario da parte di alcuni paesi d'origine non può essere assimilato a scambi commerciali regolari e costanti. (51) Per quanto riguarda la richiesta di suddividere la categoria 16, la Commissione ha ricordato che, nel regolamento (UE) 2019/159, ha scisso in via eccezionale due categorie e ha spiegato le ragioni alla base di tale decisione. Dopo un'attenta analisi delle osservazioni ricevute a questo proposito, la Commissione ha stabilito che non sono state dimostrate variazioni delle circostanze che giustifichino la scissione di alcuna ulteriore categoria. Essa osserva che nelle sue argomentazioni l'industria automobilistica dell'UE (ACEA) non ha neppure menzionato la necessità di un eventuale adeguamento in questa categoria. La Commissione ha inoltre rilevato che il semplice fatto che alcune tipologie di prodotti all'interno di una categoria fossero utilizzate nel settore automobilistico non consente loro automaticamente di ricevere un trattamento differenziato nell'ambito delle misure. Si dovrebbe anzi dimostrare che sarebbe nell'interesse dell'Unione realizzare un tale adeguamento. Le prove fornite non erano quindi sufficienti affinché la Commissione potesse concludere che, effettivamente, l'adeguamento è nell'interesse dell'Unione. (52) Per quanto riguarda l'impatto delle misure di salvaguardia definitive sulla capacità di produrre un determinato prodotto per il quale è necessario un certo tipo di vergella, la Commissione ha osservato che le prove fornite hanno evidenziato una costante e forte tendenza al ribasso delle vendite di tali prodotti dal 2013 al 2018, vale a dire prima dell'adozione delle misure di salvaguardia. Tale argomentazione non è stata quindi corroborata da sufficienti elementi di prova. (53) La Commissione ritiene pertanto che non vi siano elementi di prova sufficienti a giustificare un aumento del contingente tariffario per questa categoria di prodotti. Valutazione specifica: categoria 25 – Grandi tubi saldati (54) Alcune parti interessate hanno argomentato che l'attuale assegnazione di contingenti tariffari per la categoria 25 dovrebbe essere modificata per il sopraggiungere di variazioni delle circostanze. In particolare, alcune parti hanno sostenuto che un grande progetto per un gasdotto (Nord Stream 2), per il quale nel 2017 è stato importato un ingente quantitativo di tubi dalla Russia, si troverebbe ora nelle sue ultime fasi e che, pertanto, non sarebbe opportuna l'assegnazione di contingenti tariffari per tale prodotto, in quanto non rappresenterebbe l'attuale situazione di mercato. Tale argomentazione sarebbe corroborata dall'andamento delle importazioni osservato dalla Russia. Le parti interessate in questione hanno quindi dichiarato che non dovrebbero più esistere contingenti tariffari specifici per paese per questa categoria, ma piuttosto un unico contingente tariffario globale per evitare difficoltà di approvvigionamento per altri progetti futuri. (55) Da un lato, la Russia è il paese con il maggiore contingente tariffario individuale per questa categoria (che rappresenta circa il 70 % del contingente tariffario totale). Nell'ambito del riesame, l'analisi effettuata dalla Commissione dei dati rilevanti sulle importazioni ha dimostrato che le importazioni della Russia sono costantemente diminuite dopo un'impennata registrata nel 2017. Successivamente a tale improvviso aumento, il livello delle importazioni della Russia ha registrato un drastico calo già nel 2018 (sebbene i volumi siano ancora relativamente elevati). Questa tendenza al ribasso ha tuttavia subito un'accelerazione durante il periodo di applicazione delle misure di salvaguardia definitive. Dall'analisi dell'utilizzo del contingente tariffario è emerso che, di conseguenza, durante il primo anno di misure la Russia aveva ampiamente sottoutilizzato il proprio contingente tariffario specifico per paese (30 % di uso) ( 15 ) . Tale sottoutilizzo del contingente tariffario rifletteva le esigenze del progetto ingegneristico ad hoc di cui al considerando 54. (56) Dall'altro, altri paesi fornitori per questa categoria di prodotti avevano esaurito interamente i loro contingenti tariffari specifici per paese e avevano utilizzato fino al 79 % del contingente tariffario globale (relativamente modesto). (57) Alla luce delle variazioni delle circostanze connesse al progetto ingegneristico di cui al considerando 54 e del più recente andamento dell'utilizzo del contingente tariffario osservato, la Commissione ha ritenuto necessario sostituire il contingente tariffario esistente con un contingente tariffario globale unico. Tale modifica del sistema del contingente tariffario è stata considerata conforme all'interesse dell'Unione in quanto era più idonea a limitare il rischio di potenziali difficoltà di approvvigionamento derivanti da un'assegnazione inadeguata dei contingenti tariffari e, nel contempo, garantiva una sufficiente diversità dell'offerta e pari opportunità per tutti i fornitori potenziali di partecipare a nuovi progetti ingegneristici che richiedano tale categoria di prodotti. (58) La Commissione ha osservato che in caso contrario, vale a dire se si mantenesse l'assegnazione di contingenti tariffari per i paesi attualmente soggetti alle misure definitive, la partecipazione di fornitori di altri potenziali paesi d'origine alle procedure di appalto per altri progetti in corso o futuri potrebbe essere indebitamente falsata. Lo stesso problema potrebbe sorgere anche nel caso in cui la Commissione fissasse un massimale per ciascun paese fornitore, come ha deciso di fare per la categoria 1. La Commissione ha pertanto ritenuto che mantenere inalterata la situazione iniziale non fosse nell'interesse dell'Unione e che fosse giustificata la modifica dell'assegnazione dei contingenti tariffari per questa categoria. (59) Come avviene per tutti i contingenti globali previsti dalle misure in vigore, il contingente tariffario globale per la categoria 25 dovrebbe essere gestito trimestralmente. Valutazione generale: argomentazioni relative a categorie di prodotti (60) Mentre nei precedenti considerando si è discusso nel merito e dettagliatamente degli eventuali adeguamenti dei contingenti tariffari per le categorie di prodotti che hanno suscitato la maggior parte delle osservazioni delle parti interessate, la presente sottosezione tratta in modo più conciso le dichiarazioni formulate in relazione alle restanti categorie di prodotti mediante argomentazioni di valore generale per le rispettive categorie per le quali sono state formulate tali dichiarazioni. (61) Alcune parti interessate hanno chiesto un aumento dei contingenti tariffari specifici per paese che erano stati esauriti prima della fine del periodo di riferimento. Alcune di queste parti hanno sostenuto che il fatto stesso che un contingente tariffario specifico per paese sia stato esaurito sarebbe una prova sufficiente per giustificare un aumento dello stesso. Analogamente, altre parti hanno anche osservato che il livello dei contingenti tariffari fissati dalle misure definitive era troppo basso, in quanto per alcune categorie di prodotti i livelli delle importazioni nel 2018 erano relativamente più elevati dei livelli quantitativi dei contingenti tariffari in questione. (62) In primo luogo, la Commissione ha rilevato che, fatta eccezione per due categorie di prodotti, per le restanti 24 categorie esisteva ancora uno spazio quantitativo disponibile nel contingente tariffario di uno o più paesi d'origine o nel contingente tariffario residuo o in entrambi. Come indicato al considerando 15, il totale dello spazio inutilizzato nel contingente tariffario nel periodo in cui erano in vigore le misure provvisorie (dal 18 luglio 2018 al 1 o febbraio 2019) e nel primo periodo delle misure definitive (dal 2 febbraio 2019 al 30 giugno 2019) superava i 3 milioni di tonnellate. La Commissione non concorda quindi con le dichiarazioni secondo cui il livello del quantitativo complessivo dei contingenti tariffari è stato fissato a un livello troppo basso. Inoltre, il fatto che alcuni contingenti tariffari all'interno di una determinata categoria di prodotti siano stati esauriti prima della fine del periodo di riferimento non costituiva, di per sé, una variazione delle circostanze che giustificherebbe un aumento automatico del contingente tariffario se non è stata fornita alcuna prova supplementare a dimostrazione del fatto che l'esaurimento sia stato dovuto a un aumento della domanda non previsto nel momento in cui sono state adottate le misure definitive. La Commissione ha ricordato che la logica delle misure di salvaguardia era di mettere in atto misure di risposta alle emergenze legate all'aumento delle importazioni di particolari prodotti. Per contro, molte delle richieste contenute nel riesame si riferivano semplicemente a un aumento del livello quantitativo del contingente tariffario senza fornire alcun tipo di prova su eventuali variazioni delle circostanze (ad esempio, l'assenza di rischio di diversione degli scambi). Le richieste formulate su questa base sono state quindi considerate prive di fondamento. (63) Alcune parti interessate hanno chiesto alla Commissione di modificare il periodo utilizzato per calcolare il contingente tariffario. In molti casi, hanno chiesto di utilizzare il periodo 2016-2018 per comprendere il più recente, e anche solitamente il più alto, livello di importazioni. (64) Nel regolamento (UE) 2019/159 e alla luce dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni ( 16 ) [«regolamento (UE) 2015/478»] nonché dei principi di proporzionalità e non discriminazione, la Commissione ha rilevato che i contingenti tariffari sono stati calcolati sulla base del livello medio delle importazioni negli ultimi tre anni rappresentativi (2015-2017). La Commissione ha ricordato che, come spiegato nell'avviso di apertura dell'inchiesta di riesame, l'obiettivo del presente riesame era di formulare adeguamenti molto specifici delle misure esistenti qualora, dalla loro adozione, esistessero elementi di prova sufficienti a dimostrare che si erano verificate variazioni delle circostanze. Inoltre, le parti interessate non hanno comunque dimostrato in che modo il periodo scelto dalla Commissione sarebbe incompatibile con le norme o i principi pertinenti del diritto dell'Unione. La Commissione ha pertanto concluso che il periodo utilizzato per stabilire il contingente tariffario in questione non sarebbe stato modificato nell'ambito del presente riesame. (65) Alcune parti interessate hanno sottolineato il fatto che certi contingenti tariffari specifici per paese non erano stati interamente utilizzati. In alcuni casi, il livello di utilizzo è stato di fatto trascurabile. Le stesse parti hanno chiesto alla Commissione di ridistribuire tali volumi tra altri fornitori che potevano aver esaurito i loro contingenti tariffari. (66) La Commissione ha riconosciuto che certi contingenti tariffari specifici per paese non sono stati interamente utilizzati e che, in alcuni casi specifici, il livello d'uso è stato eccessivamente basso. Ha ricordato inoltre che l'assegnazione di contingenti tariffari a determinati paesi è stata effettuata sulla base delle importazioni storiche al fine di preservare i flussi commerciali tradizionali. A tale riguardo, nessuna parte interessata ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che il livello di utilizzo insolitamente basso fosse dovuto a una variazione delle circostanze di natura durevole per i tipi di prodotto in questione; né ha fornito prove a sostegno del fatto che le quote inutilizzate fossero causa problemi di approvvigionamento per le corrispondenti categorie di prodotti al punto che l'attuale assegnazione dei contingenti tariffari in questione non potesse più essere considerata adeguata e giustificasse un riesame. La Commissione ha pertanto concluso che non vi fossero motivi sufficienti per giustificare il fatto di privare un fornitore storico della propria quota. (67) Come per i contingenti residui inutilizzati alla fine di ciascuno dei primi tre trimestri di un periodo, alcune parti interessate hanno chiesto alla Commissione di trasferire allo stesso modo al periodo successivo tutti i contingenti tariffari inutilizzati alla fine di un periodo. (68) La Commissione non può accettare questa richiesta. Va osservato che il livello dei contingenti tariffari disponibili per periodo è calcolato annualmente. Il trasferimento dei contingenti inutilizzati da un periodo all'altro aumenterebbe pertanto i contingenti tariffari disponibili in ciascun periodo oltre il livello delle importazioni storiche rischiando, in tal modo, di compromettere l'efficacia delle misure. (69) Alcune parti interessate hanno inoltre chiesto alla Commissione di concedere ai paesi contingenti tariffari specifici per paese anche in situazioni in cui le importazioni da tali paesi in una determinata categoria sarebbero inferiori al 5 % nel periodo considerato rilevante per l'assegnazione del contingente tariffario (2015-2017). (70) La Commissione ha ricordato che il metodo di assegnazione del contingente tariffario è stato lo stesso per tutte le categorie di prodotti e per tutte le origini. Il criterio per l'assegnazione di un contingente tariffario specifico per paese, quale definito nel regolamento (UE) 2019/159, consisteva nel fatto che le importazioni di un paese dovrebbero rappresentare almeno il 5 % della media delle importazioni di una categoria di prodotti registrata nel periodo 2015-2017. Le osservazioni ricevute a questo proposito non forniscono alcuna motivazione obiettiva per modificare tale approccio. Inoltre, secondo le norme dell'OMC, concedere in via eccezionale contingenti tariffari specifici per paese quando non si raggiunge la soglia del 5 % costituirebbe una discriminazione tra le parti interessate. La Commissione non ha pertanto potuto accogliere tali richieste. (71) Altre parti interessate hanno invocato diverse disposizioni contenute in accordi commerciali bilaterali sottoscritti dall'Unione europea con alcuni partner commerciali per ottenere o un'esenzione dalle misure o un trattamento preferenziale nei confronti delle proprie importazioni. (72) La Commissione ha osservato che tutti gli accordi commerciali bilaterali invocati dalle parti prevedevano la possibilità di adottare misure di salvaguardia. Su tale base, quindi, non può essere richiesta alcuna esenzione. La Commissione non era d'accordo, inoltre, sul fatto di dover accordare un trattamento preferenziale ad alcuni paesi rispetto ad altri. Tali accordi bilaterali non prevedono né impongono all'Unione alcun obbligo di applicare un trattamento differenziato nei confronti di altre parti soggette a misure. Inoltre, nessuna parte interessata è stata in grado di far riferimento ad alcuna disposizione negli accordi in questione. La Commissione non ha pertanto potuto accogliere tali richieste. (73) Altre parti interessate hanno invece sostenuto che fosse necessario un aumento del contingente tariffario, in quanto l'industria dell'Unione non era in grado di fornire quantitativi sufficienti sul mercato dell'Unione e sarebbero quindi potuti sorgere problemi di approvvigionamento sul mercato. (74) La Commissione ha ricordato che, per la maggior parte delle categorie di prodotti, vi era ancora spazio contingentale disponibile sia allo scadere del periodo in cui erano in vigore le misure provvisorie (1 o febbraio 2019) sia al termine del primo periodo in cui erano in vigore le misure definitive (30 giugno 2019). Ha pertanto ritenuto che tali affermazioni fossero in contrasto con l'effettivo uso del contingente. Inoltre, le stesse parti non hanno fornito elementi di prova a dimostrazione delle difficoltà di approvvigionamento per nessuna delle categorie di prodotti in questione. La Commissione ha quindi respinto queste richieste. (75) Alcune parti interessate hanno collegato le loro richieste di aumento dei contingenti tariffari in determinate categorie a un presunto aumento della domanda nei settori economici in cui tali categorie sono utilizzate. (76) La Commissione ha osservato che queste richieste indicavano un aumento della domanda avvenuto prima dell'istituzione delle misure definitive. A tale riguardo, la Commissione ha ricordato di aver già coperto eventuali aumenti con un'integrazione del 5 % rispetto ai livelli di importazione tradizionali, in vigore fin dall'applicazione delle misure di salvaguardia definitive. Per quanto riguarda l'andamento della domanda in periodi successivi, le informazioni a disposizione della Commissione non davano alcuna indicazione di un sostanziale aumento della domanda, ma segnalavano piuttosto una riduzione del consumo reale di acciaio ( 17 ) . (77) Alcune parti interessate hanno chiesto alla Commissione di escludere certe sottocategorie di prodotti o di suddividere le attuali categorie in vigore. A sostegno di tali richieste hanno affermato che fosse nell'interesse dell'Unione assicurarsi che le importazioni di alcune sottocategorie di prodotti «di nicchia» non venissero escluse dalle importazioni di altre sottocategorie di prodotti più standard. (78) A questo proposito, la Commissione ha sottolineato che l'ambito di applicazione del riesame non riguardava l'esclusione o l'inclusione di categorie o sottocategorie di prodotti oggetto di misure. Per quanto riguarda le richieste di suddivisione di alcune categorie di prodotti, la Commissione ha fatto riferimento alla sua spiegazione di cui al considerando 34. (79) Alcune parti interessate hanno insistito affermando che la Commissione dovrebbe introdurre un sistema di licenze per amministrare i contingenti tariffari. (80) A tale riguardo, la Commissione ha sottolineato che, in sede di elaborazione del sistema dei contingenti tariffari, era fondamentale garantire che la sua attuazione fosse ragionevolmente fattibile. Dato il vasto ambito di applicazione delle misure attualmente in vigore, l'introduzione di un sistema di licenze aggiungerebbe un grado di complessità i cui vantaggi comparativi netti rispetto alle sue carenze sono ancora poco chiari. Salvo prova contraria, la Commissione ha ritenuto adeguato il sistema di contingenti tariffari attualmente in vigore. Essa sottolinea che il presente riesame non aveva fornito elementi di prova che mettessero in discussione l'adeguatezza dell'attuale sistema di gestione dei contingenti tariffari. (81) Alcune parti interessate hanno chiesto alla Commissione di modificare l'attuale gestione dei contingenti specifici per paese, introducendo scadenze trimestrali. Le stesse parti hanno sostenuto che in tal modo si ridurrebbero i rischi di pratiche di stoccaggio e si garantirebbe un ritmo più regolare nell'utilizzo dei contingenti. (82) La Commissione ha ritenuto che il sistema attuale, in base al quale i contingenti tariffari specifici per paese per i fornitori storici sono gestiti annualmente, fosse nell'interesse dell'Unione, in quanto non limita inutilmente o artificialmente la scelta delle fonti di approvvigionamento per gli importatori e gli utilizzatori dell'Unione in nessun particolare momento. Essa non ha quindi ravvisato alcun motivo per modificarlo. (83) Alcune parti interessate hanno inoltre chiesto che i paesi che esauriscono il contingente tariffario specifico per paese possano accedere immediatamente ai contingenti residui. Tale possibilità è stata attualmente limitata al quarto trimestre di ciascun periodo. (84) La Commissione ha ricordato che è stata introdotta la possibilità di accedere al contingente tariffario residuo nell'ultimo trimestre di un periodo per ridurre il rischio che i contingenti residui rimangano inutilizzati e per evitare potenziali problemi di approvvigionamento sul mercato dell'Unione. Come segnalato in precedenza, la Commissione aveva monitorato quotidianamente l'utilizzo dei contingenti tariffari residui. Fatta eccezione per le risultanze sull'esclusione di cui alla sezione 2.B che segue, la Commissione ha quindi rilevato che l'uso dei contingenti per la maggior parte dei contingenti residui era molto elevato (in molti casi è stato interamente esaurito). La Commissione ha inoltre osservato che nelle pochissime categorie che presentavano un livello di utilizzo molto basso del contingente tariffario residuo, la maggior parte dei contingenti tariffari specifici per paese non era stata interamente esaurita. Alla luce di questi elementi la Commissione ha quindi concluso che il fatto di consentire l'accesso all'ultimo trimestre di un periodo aveva finora garantito in modo efficace che fosse ampiamente preservato il livello dei flussi commerciali tradizionali in termini di origini ( 18 ) , riducendo nel contempo al minimo il rischio di problemi di approvvigionamento. 2.B l'esclusione dei flussi commerciali tradizionali (85) Nel quadro delle misure di salvaguardia definitive, una volta esaurito il contingente tariffario specifico per paese in una determinata categoria di prodotti, il paese corrispondente è autorizzato ad accedere al contingente tariffario globale durante l'ultimo trimestre (vale a dire dal 1 o aprile 2019 al 30 giugno 2019). Sebbene il contingente tariffario globale sia in linea di principio destinato ai restanti paesi che non beneficiano di contingenti tariffari specifici per paese, tale meccanismo è stato creato per garantire che nessun contingente tariffario residuo resti inutilizzato alla fine di ogni anno nell'ambito delle misure. (86) L'avviso di apertura dell'inchiesta di riesame indicava che, per alcune categorie di prodotti, uno o più paesi che beneficiano di un contingente tariffario specifico per paese avevano esaurito velocemente il contingente tariffario residuo nell'ultimo trimestre, escludendo i flussi tradizionali di importazioni da altre origini. La Commissione si è quindi impegnata a esaminare se tale circostanza abbia avuto effetti negativi sull'interesse dell'Unione, in particolare relativamente alla necessità di mantenere i flussi commerciali tradizionali e, se del caso, deciderà in merito a possibili provvedimenti per porre rimedio a tale situazione. Osservazioni delle parti (87) Da un lato, numerose parti interessate, compresi i paesi fornitori, gli esportatori, gli utilizzatori e l'industria dell'Unione, si sono lamentati degli effetti preclusivi che l'attuale sistema di accesso ai contingenti residui durante l'ultimo trimestre potrebbe generare per i loro interessi. Le stesse parti hanno chiesto alla Commissione di adottare misure immediate per porre rimedio al presunto squilibrio in questione, in quanto un paese già soggetto a un contingente tariffario specifico per paese non dovrebbe essere autorizzato a soppiantare altri fornitori storici, anche qualora questi fossero relativamente meno importanti in termini di volumi importati. Tali parti hanno quindi chiesto di limitare l'uso del contingente tariffario globale nell'ultimo trimestre del rispettivo anno delle misure. D'altro canto, un numero limitato di parti interessate ha presentato argomentazioni contrarie, in disaccordo con eventuali modifiche del funzionamento del meccanismo attuale. A loro avviso, qualsiasi modifica al sistema potrebbe mettere a repentaglio il pieno utilizzo dei contingenti tariffari residui. Analisi della Commissione (88) La Commissione ha svolto una valutazione approfondita del meccanismo attualmente in vigore per la gestione dei contingenti tariffari globali residui, compreso il riporto di contingenti non utilizzati da un trimestre all'altro e l'accesso durante il quarto trimestre per i paesi che hanno esaurito il rispettivo contingente specifico per paese. Da tale valutazione è emerso che, in generale, il meccanismo esistente ha funzionato bene e ha garantito, senza alcun problema, l'ottimizzazione dell'utilizzo dei contingenti tariffari residui. In gran parte delle categorie di prodotti oggetto delle misure definitive, l'utilizzo del contingente tariffario globale da parte dei fornitori che avevano esaurito il proprio contingente specifico per paese, sebbene potessero utilizzare talvolta un'ampia porzione del contingente tariffario globale durante l'ultimo trimestre, non ha impedito ai fornitori storici più piccoli, soggetti al contingente tariffario residuo, di continuare a esportare durante lo stesso periodo. In tali circostanze, l'accesso illimitato al contingente tariffario globale nell'ultimo trimestre è sembrato un aspetto fondamentale del sistema del contingente tariffario nell'Unione, che dovrebbe rimanere tale. (89) Tuttavia, l'analisi della Commissione ha anche rivelato che, in due categorie di prodotti (vale a dire le categorie di prodotti 13 e 16) ( 19 ) , due paesi beneficiari di un contingente tariffario specifico per paese (Turchia e Russia) avevano esaurito la totalità del contingente tariffario globale quasi esclusivamente nell'ultimo trimestre del primo periodo di misure (dal 1 o aprile al 30 giugno 2019) e, in alcuni casi, nel giro di pochi giorni. (90) Ciò è avvenuto in particolare nella categoria di prodotti 13 (barre di rinforzo), per la quale il contingente tariffario globale si è esaurito il 27 maggio 2019, vale a dire più di un mese prima della fine del trimestre e nonostante il trasferimento del 23 % del contingente tariffario inutilizzato dal terzo trimestre del 2018. In effetti, il volume disponibile è stato interamente utilizzato da due paesi beneficiari di un contingente tariffario specifico per paese (Turchia e Russia) che avevano escluso altri fornitori storicamente più piccoli – i quali in precedenza utilizzavano regolarmente il contingente tariffario globale – come la Bielorussia e la Serbia. (91) Per la categoria di prodotti 16 (vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati), il contingente tariffario globale è stato esaurito all'inizio dell'ultimo trimestre del primo periodo di misure (vale a dire il 2 aprile 2019) a causa dell'uso massiccio fatto dalla Turchia e, in misura minore, dalla Russia (rispettivamente il 62 % e il 33 % del contingente tariffario totale residuo disponibile per il quarto trimestre). I paesi fornitori più piccoli, come la Bosnia-Erzegovina, il Giappone e la Corea del Sud, non hanno quindi potuto esportare più senza pagare la tariffa oltre contingente del 25 % ( 20 ) . (92) Alla luce di quest'analisi, la Commissione ha riscontrato che, per queste due categorie di prodotti, il meccanismo attuato per garantire che i contingenti tariffari fossero pienamente esauriti ha avuto effetti indesiderati. Ciò dipende dal fatto che il meccanismo in vigore consentiva soprattutto ai principali fornitori di aumentare il loro livello di esportazioni oltre i tradizionali flussi commerciali, a scapito di operatori più piccoli che avrebbero altrimenti continuato a esportare fino a esaurimento dei contingenti residui. (93) La Commissione ha ritenuto che tale sviluppo sarebbe stato contrario all'interesse dell'Unione per due motivi. In primo luogo, l'esclusione dei paesi esportatori più piccoli è contraria all'obiettivo di preservare i flussi commerciali tradizionali, anche in termini di origine. Secondariamente, tale sviluppo priva l'industria utilizzatrice dell'Unione della fornitura di alcuni tipi specifici di acciaio nell'ambito di queste categorie che vengono esportate, in volumi limitati, solo da paesi fornitori più piccoli. (94) La Commissione ha quindi ritenuto necessario fissare un limite quantitativo per singole origini di prodotto. Ciò significa che durante l'ultimo trimestre dei due restanti periodi di misure definitive, per le categorie di prodotti 13 e 16 (ossia le categorie in cui sono stati osservati effetti di esclusione), l'uso del contingente tariffario globale sarà limitato al 30 % per paese fornitore. In forza di tale limitazione, non meno di quattro paesi fornitori potrebbero fare uso del contingente tariffario. (95) La Commissione ritiene che tale soglia sia adeguata per i motivi seguenti: dai dati relativi alle importazioni valutati nel corso dei due trimestri soggetti a misure definitive nel 2019 è emerso che non più di quattro paesi esportatori (in ciascuna delle due categorie) avevano esportato quantitativi minimamente significativi ( 21 ) verso l'Unione. Per la Commissione tale massimale non limiterebbe artificialmente l'accesso al contingente tariffario residuo per alcuna origine particolare e garantirebbe una varietà di fonti di approvvigionamento sufficiente per gli utilizzatori dell'Unione. (96) Secondo il parere della Commissione, questo adeguamento del meccanismo del contingente tariffario assicurerebbe un adeguato equilibrio tra, da un lato l'obiettivo di ottimizzare l'uso del contingente tariffario e, dall'altro, l'obiettivo di garantire uno spazio quantitativo minimo affinché i paesi fornitori più piccoli continuino a esportare nell'ambito del contingente tariffario globale senza essere esclusi dai grandi fornitori che hanno già esportato volumi di merci pari ai loro flussi commerciali tradizionali nell'ambito del loro contingente tariffario specifico per paese. Tale meccanismo garantirebbe inoltre il mantenimento dei flussi commerciali tradizionali delle categorie 13 e 16 nell'interesse dell'Unione, non solo in termini di volumi ma anche di origine. (97) Alcune parti interessate hanno contestato le argomentazioni avanzate sull'esistenza del fenomeno di esclusione, affermando invece che il comportamento relativo alle esportazioni di alcuni paesi era semplicemente la conferma che il contingente tariffario assegnato era inferiore a quello richiesto dal mercato. (98) A tale riguardo la Commissione ha osservato che, come descritto nella sezione 2.A che precede, sulla base della sua analisi dei dati raccolti durante l'applicazione delle misure definitive, il livello complessivo dei contingenti tariffari sembra essere adeguato finora e che, come spiegato nei considerando da (89) a (93), la Commissione ha riscontrato effetti di esclusione negativi solo in due categorie di prodotti. Per queste ultime categorie, sta attuando un'opportuna misura correttiva che tiene conto dei flussi commerciali tradizionali di tutti i paesi fornitori e bilancia l'interesse dei consumatori dell'Unione nei confronti di tali flussi. 2.C i potenziali effetti negativi sul raggiungimento degli obiettivi di integrazione perseguiti con partner commerciali preferenziali (99) La Commissione ha anche esaminato se il funzionamento delle misure di salvaguardia dell'acciaio attualmente in vigore abbia causato rischi sostanziali per la stabilizzazione o per lo sviluppo economico di determinati partner commerciali preferenziali, tanto da pregiudicare gli obiettivi di integrazione contenuti nei loro accordi con l'Unione. Ciò riguarda in particolare la situazione di alcuni paesi con i quali l'Unione ha concluso un accordo di stabilizzazione e di associazione. Osservazioni delle parti (100) Nell'ambito dell'inchiesta di riesame, i paesi dei Balcani occidentali – Bosnia-Erzegovina, Repubblica di Macedonia del Nord e Repubblica di Serbia – hanno sollevato preoccupazioni analoghe e hanno avanzato argomenti simili alle preoccupazioni già formulate prima dell'adozione delle misure di salvaguardia definitive. (101) Tali paesi affermano che le misure di salvaguardia definitive stanno limitando l'espansione della loro industria siderurgica e la loro capacità di esportare verso l'Unione, mettendo a rischio posti di lavoro, danneggiando il loro sviluppo economico e compromettendo gli obiettivi di integrazione e stabilizzazione previsti nei loro accordi con l'Unione. In particolare, sostengono che il loro contingente tariffario specifico per paese in alcune categorie sia troppo esiguo e che debba essere aumentato. Affermano, inoltre, che l'attuale assegnazione dei contingenti tariffari non preservi i flussi commerciali tradizionali e, pertanto, che i contingenti tariffari debbano essere ridistribuiti. Gli stessi paesi chiedono un aumento del ritmo di liberalizzazione dei contingenti tariffari, sostenendo che la domanda nell'Unione sia aumentata. (102) In particolare, la Serbia ha ribadito che il volume medio delle importazioni negli ultimi tre anni – vale a dire dal 2015 al 2017 – utilizzato dalla Commissione per stabilire i livelli del contingente tariffario, non è rappresentativo dei suoi scambi commerciali storici con l'Unione. La Serbia ha sostenuto che ciò è tanto più vero in quanto il suo unico impianto siderurgico era stato fermo durante tale periodo e i nuovi titolari sono riusciti a riportarne la produzione e le vendite tradizionali a livelli normali solo di recente. La Serbia ha inoltre dichiarato che la riduzione del livello di contingenti sta mettendo a repentaglio la sostenibilità dell'impianto e sta causando gravi effetti negativi per lo sviluppo della regione dei Balcani occidentali nel suo insieme. Infine, gli Stati dei Balcani occidentali chiedono, sulla base delle loro relazioni privilegiate con l'Unione, di essere esclusi dall'ambito di applicazione delle misure per lo stesso motivo dei paesi membri dello Spazio economico europeo («SEE»). (103) In alternativa, hanno presentato diverse richieste per specifiche categorie di prodotti, vale a dire: 1, 2, 5, 6, 16, 20 e 21. Analisi della Commissione (104) Per quanto riguarda la richiesta di essere esclusi dall'ambito di applicazione delle misure, la Commissione desidera ricordare che, a norma dell'articolo 2 dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia, queste ultime si applicano al prodotto oggetto dell'inchiesta importato, indipendentemente dalla fonte. Le uniche eccezioni a tali norme riguardano la situazione specifica di alcuni paesi in via di sviluppo membri o, a seconda dei casi, gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali. In questo caso, tuttavia, gli accordi di stabilizzazione e di associazione conclusi dall'UE con i paesi dei Balcani occidentali hanno confermato che le importazioni possono essere soggette a misure di salvaguardia adottate in conformità dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia. (105) Per quanto riguarda le richieste di aumento del contingente tariffario in una serie di categorie di prodotti sulla base del presunto incremento della domanda, la Commissione ha già esaminato tali richieste nella sua analisi dettagliata dell'uso del contingente tariffario descritta alla sezione 2.A. La Commissione ha concluso che il livello dei contingenti è proporzionato e adeguato a preservare i flussi commerciali tradizionali e che non vi sono prove di un sostanziale aumento della domanda dell'Unione che giustifichi una modifica del livello del contingente tariffario. Inoltre, il fatto che nella maggior parte delle categorie di prodotto vi fossero ancora volumi disponibili alla fine del primo anno di applicazione delle misure di salvaguardia (30 giugno 2019) significa che, in linea generale, tali misure non hanno limitato la capacità dei paesi terzi di esportare acciaio verso l'Unione. La Commissione non ha quindi potuto concludere che l'attuale contingente tariffario abbia avuto un effetto negativo sul conseguimento degli obiettivi di integrazione previsti. (106) Uno dei paesi dei Balcani occidentali ha affermato che le misure dovrebbero garantire un certo volume di esportazioni – in particolare per quanto riguarda le categorie di prodotti 1 e 6 – che ritiene necessarie per mantenere la redditività della propria industria nazionale e la stabilità dell'economia. Tuttavia, l'analisi dell'utilizzo dei contingenti tariffari in queste due categorie di prodotti, preso singolarmente, ha dimostrato che la capacità dei paesi di esportare verso l'UE non è stata indebitamente limitata dalle misure. Di fatto, dai volumi medi esportati da questo paese nel terzo e quarto trimestre del primo anno di applicazione delle misure di salvaguardia (dal 2 febbraio al 30 giugno 2019) è emerso che le sue esportazioni hanno addirittura superato le proiezioni precedenti. (107) Per quanto riguarda le categorie di prodotti 6, 20 e 21, i paesi dei Balcani occidentali che hanno esaurito il rispettivo contingente tariffario specifico per paese hanno dichiarato che un aumento del loro contingente tariffario era necessario per compensare l'effetto negativo delle misure di salvaguardia sulle loro economie. (108) A seguito di tali dichiarazioni, la Commissione ha condotto un'analisi approfondita della tendenza all'origine dell'esaurimento del loro contingente tariffario in questione e dell'utilizzo del contingente tariffario residuo nell'ultimo trimestre del primo anno di misure (1 o aprile – 30 giugno 2019). Da tale analisi è emerso che, sebbene alcuni paesi dei Balcani occidentali abbiano effettivamente esaurito il proprio contingente tariffario specifico per paese prima della fine del primo periodo di misure (ossia prima del 30 giugno 2019), essi hanno potuto continuare ad esportare nell'Unione utilizzando i relativi contingenti residui fino all'esaurimento di questi ultimi, e ciò è avvenuto solo poche settimane prima della pubblicazione dei nuovi contingenti per il secondo periodo di misure il 1 o luglio 2019. Tale circostanza, unita al margine di esportazione supplementare che l'aumento dei contingenti derivante dalla liberalizzazione delle misure aveva fornito a partire dal 1 o luglio 2019, ha indotto la Commissione a concludere che le dichiarazioni fatte non sono adeguatamente corroborate e che non era necessario aumentare il corrispondente contingente tariffario. (109) Inoltre, la Commissione ha osservato che gli adeguamenti al funzionamento del sistema del contingente tariffario proposto nelle sezioni precedenti (2.A e 2.B) – come il limite del 30 % per paese all'utilizzo del contingente tariffario globale per le categorie di prodotti 1, 13 e 16 ( 22 ) – che entrerà in vigore a seguito del presente riesame, contribuiranno in ogni caso anche ad affrontare alcune delle preoccupazioni sollevate dai paesi dei Balcani occidentali, in particolare per quanto riguarda la protezione dei flussi tradizionali delle esportazioni da parte dei fornitori storici dell'Unione. (110) Un paese ha infine sostenuto che gli si dovrebbe assegnare un contingente tariffario specifico per paese nella categoria di prodotti 16 sulla base del suo volume di esportazioni registrato nel 2017, che è stato leggermente superiore alla soglia del 5 %. Tuttavia, come già spiegato dalla Commissione nel considerando 147 del regolamento (UE) 2019/159, l'assegnazione dei contingenti tariffari specifici per paese per tutti i paesi esportatori si basa sulla media delle importazioni effettuate negli ultimi tre anni, vale a dire dal 2015 al 2017, e non esclusivamente nell'ultimo anno di questo periodo. Non è stato quindi possibile accogliere questa richiesta. 2.D l'aggiornamento dell'elenco dei paesi in via di sviluppo membri dell'OMC esclusi dall'ambito di applicazione delle misure in base a statistiche aggiornate sulle importazioni (111) In conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2015/478 e in osservanza degli obblighi internazionali dell'Unione, segnatamente l'articolo 9.1 dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia, queste ultime non si dovrebbero applicare nei confronti di un prodotto originario di un paese in via di sviluppo membro dell'OMC finché la sua quota di importazioni del prodotto nell'Unione non supera il 3 %, sempre che i paesi in via di sviluppo membri dell'OMC la cui quota nelle importazioni unionali è inferiore al 3 % non forniscano tutti insieme oltre il 9 % del totale delle importazioni del prodotto in questione nell'Unione. Inoltre, è nell'interesse dell'Unione adattare l'elenco dei paesi in via di sviluppo esclusi dall'ambito di applicazione delle misure per evitare che alcuni di questi paesi beneficino ingiustificatamente dell'esclusione iniziale. (112) In seguito all'adozione delle misure di salvaguardia definitive con il regolamento (UE) 2019/159, la Commissione si è impegnata a riesaminare periodicamente l'elenco dei paesi in via di sviluppo potenzialmente esclusi dall'ambito di applicazione delle misure sulla scorta di statistiche aggiornate sulle importazioni. (113) Per stabilire l'elenco delle esclusioni dalle misure definitive la Commissione ha utilizzato i dati più recenti allora disponibili, vale a dire il secondo semestre del 2017 e il primo semestre del 2018. Al fine di aggiornare tale elenco nell'ambito dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha utilizzato una serie di statistiche più aggiornate e consolidate, vale a dire l'intero anno 2018. Ha considerato l'intero 2018 come nuovo periodo di riferimento perché è il periodo più rappresentativo con statistiche consolidate. Inoltre, utilizzando l'intero anno si evitano effetti stagionali. Per i calcoli pertinenti non sono state prese in considerazione le importazioni da paesi esclusi a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione. Analisi della Commissione (114) In base ai dati di tutto il 2018, le importazioni dai paesi indicati di seguito – finora esclusi dall'ambito di applicazione della misura – hanno superato la soglia del 3 % in alcune categorie di prodotti. A seguito del presente riesame, quindi, tali paesi dovrebbero ora essere soggetti alle misure: (115) le importazioni dall'Indonesia per le categorie di prodotti 8 (fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili) e 9 (fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili), che rappresentano rispettivamente il 10,12 % e il 3,77 %; (116) per quanto riguarda la categoria 24 (altri tubi senza saldatura), la quota complessiva delle importazioni di tutti i paesi in via di sviluppo al di sotto del 3 %, considerata complessivamente, ha superato la soglia del 9 % nel 2018 (10,74 %). Pertanto, le importazioni della categoria di prodotti 24 da tutti i paesi in via di sviluppo saranno soggette a misure di salvaguardia. (117) La Commissione ha poi valutato se, per le categorie 8, 9 e 24, i paesi in via di sviluppo interessati avessero diritto a un contingente tariffario specifico per paese ( 23 ) . A tal fine, la Commissione ha valutato se nel periodo 2015-2017 le importazioni di tali categorie da parte dei paesi interessati ammontassero almeno al 5 % delle importazioni totali in quel periodo in qualsiasi categoria. Dalla valutazione è emerso che nessuno di questi paesi rispondeva ai criteri per beneficiare di un contingente tariffario specifico per paese. Tali paesi rientreranno quindi tutti nell'ambito del contingente tariffario residuo nelle rispettive categorie. (118) Per quanto riguarda le esclusioni dall'ambito di applicazione delle misure di salvaguardia, i risultati del presente riesame sono i seguenti: (119) le importazioni dal Brasile nelle categorie di prodotti 8 (fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili) e 17 (profilati di ferro o di acciai non legati) saranno escluse dall'ambito di applicazione delle misure dal momento che nel 2018 il livello delle importazioni è sceso al di sotto del 3 % (rispettivamente al 2,22 % e al 2,52 %); (120) le importazioni dall'Ucraina nelle categorie di prodotti 1 (fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati) e 19 (materiale ferroviario) non saranno soggette alle misure dato che nel 2018 il livello delle importazioni è sceso al di sotto del 3 % (rispettivamente all'1,68 % e allo 0,6 %); (121) le importazioni dall'Egitto della categoria di prodotti 12 (profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati) non saranno soggette alle misure visto che nel 2018 il livello delle importazioni è sceso al di sotto del 3 % (2,41 %); (122) le importazioni dall'India nella categoria di prodotti 8 (fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili) non saranno soggette alle misure di salvaguardia dato che nel 2018 il livello delle importazioni è sceso al di sotto del 3 % (2,87 %); (123) le importazioni dalla Turchia nella categoria di prodotti 10 (lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili) non saranno soggette alle misure di salvaguardia dal momento che nel 2018 il livello delle importazioni è sceso al di sotto del 3 % (2,58 %); (124) le importazioni dalla Cina nella categoria di prodotti 22 (tubi di acciai inossidabili senza saldatura) non saranno soggette alle misure di salvaguardia dal momento che nel 2018 il livello delle importazioni è sceso al di sotto del 3 % (2,61 %). (125) I contingenti tariffari specifici per paese dei paesi in via di sviluppo membri dell'OMC che saranno esclusi dalle misure in seguito al riesame, saranno trasferiti al pertinente contingente tariffario residuo. Il quantitativo preciso del contingente tariffario da trasferire sarà calcolato una volta terminato il primo trimestre del periodo di riferimento (vale a dire 1 o luglio – 30 settembre 2019), al fine di valutare in che misura sia stato già utilizzato il contingente tariffario specifico per paese. Una volta effettuato il calcolo, il contingente tariffario disponibile sarà trasferito al pertinente contingente tariffario residuo entro 20 giorni lavorativi. (126) In seguito a questo esercizio di ricalcolo, la Commissione ha aggiornato l'elenco delle esclusioni sulla base delle cifre aggiornate relative alle importazioni, come spiegato nei considerando da (114) a (124), per ciascuna delle 26 categorie di prodotti oggetto delle misure (l'elenco completo aggiornato figura nell'allegato II). (127) La Commissione ha ricevuto diverse altre osservazioni in merito alla questione del presente riesame. In particolare, per calcolare il quantitativo delle importazioni le parti hanno proposto di selezionare periodi diversi. Alcune parti hanno anche chiesto di essere esentate, pur riconoscendo la possibilità che stessero superando la soglia pertinente. Altre parti, finora escluse dalle misure di salvaguardia, hanno chiesto di poter disporre di un periodo per adeguarsi alla nuova situazione in cui sarebbero state soggette alle misure. Una parte interessata ha sostenuto che la Commissione non sarebbe autorizzata ad assoggettare alle misure in questione un paese in via di sviluppo precedentemente escluso dalle stesse, in quanto sarebbe contrario agli obblighi dell'OMC di rendere la misura progressivamente meno restrittiva nel corso della sua durata. Infine, alcune parti interessate hanno chiesto di ottenere un contingente tariffario specifico per paese se assoggettate a misure di salvaguardia. (128) La Commissione ha fatto osservare quanto segue. Innanzitutto, nel regolamento (UE) 2019/159, nonché nell'avviso di apertura dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha chiarito che avrebbe aggiornato l'elenco dei paesi in via di sviluppo che sarebbero stati esonerati dalle misure definitive sulla base di dati disponibili più recentemente. Tutte le parti interessate sono state quindi informate con largo anticipo del fatto che tale revisione avrebbe avuto luogo. Inoltre, la Commissione si è basata su dati relativi alle importazioni accessibili al pubblico. Tutte le parti interessate potevano quindi ragionevolmente prevedere la probabilità di essere soggette alle misure sulla base del loro più recente sviluppo delle importazioni in una determinata categoria di prodotti. Pertanto, le richieste di un periodo di adeguamento sono respinte. (129) Secondariamente, a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2015/478, che rispecchia l'articolo 9.1 dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia, le importazioni di tali paesi devono essere escluse dalle misure in questione « finché la quota di importazioni unionali del prodotto fornita dal paese non supera il 3 %, sempre che i paesi in via di sviluppo membri dell'OMC la cui quota nelle importazioni unionali è inferiore al 3 % non forniscano tutti insieme oltre il 9 % del totale delle importazioni del prodotto in questione nell'Unione ». (130) Pertanto, l'esenzione per i paesi in via di sviluppo non è incondizionata per l'intera durata delle misure. È in questo contesto che la Commissione ha deciso di rivedere l'elenco delle esenzioni sulla base di dati più recenti. Inoltre, la Commissione non ha potuto accettare l'argomentazione secondo cui un paese escluso nella fase di adozione di misure definitive non potrebbe essere soggetto a misure nell'ambito del riesame in quanto quest'ultimo sarebbe più restrittivo. Di fatto, la Commissione ha osservato che le misure di salvaguardia definitive sono state progressivamente liberalizzate, anche a seguito del riesame (cfr. la sezione 2.E). Le misure in questione non sono pertanto più restrittive di quanto non lo fossero alla fine del primo anno delle misure. Il fatto che un paese in via di sviluppo che non soddisfa più i criteri giuridici per essere escluso, sia assoggettato alle misure costituisce il semplice adempimento degli obblighi dell'UE e dell'OMC a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2015/478 e dell'articolo 9.1 dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia. Questa richiesta è stata pertanto respinta. (131) La Commissione ha ricordato inoltre che, finché fossero state raggiunte le soglie pertinenti, non disponeva di alcun potere discrezionale per decidere se un paese dovesse essere assoggettato o meno alle misure. Qualsiasi altra interpretazione, proposta da alcune parti interessate, violerebbe l'articolo 18 del regolamento (UE) 2015/478. (132) Infine, la Commissione ha valutato se qualcuno dei paesi attualmente assoggettati a misure in una determinata categoria di prodotti avrebbe i requisiti per beneficiare di un contingente tariffario specifico per paese. Come indicato al considerando 117, è giunta alla conclusione che nessuno di questi paesi rispondeva alle condizioni per un contingente tariffario specifico per paese. 2.E altre variazioni delle circostanze che possono richiedere un adeguamento del livello di assegnazione del contingente tariffario (133) EUROFER e alcuni Stati membri hanno chiesto alla Commissione di eliminare o ridurre la liberalizzazione delle misure di salvaguardia definitive a causa di una presunta stagnazione del mercato dell'acciaio dell'Unione. Secondo EUROFER, i livelli di liberalizzazione hanno ampiamente superato le prospettive di crescita per il settore siderurgico dell'Unione e comprometterebbero quindi gravemente l'efficacia delle misure. L'ESTA ha inoltre appoggiato la richiesta di EUROFER e ha proposto che la Commissione riduca la tariffa oltre contingente dal 25 % al 20 % in cambio dell'abolizione della liberalizzazione. (134) La Commissione ha ricordato che il regolamento (UE) 2019/159 ha stabilito che, al fine di liberalizzare progressivamente tali misure, i livelli di tutti i contingenti in franchigia doganale sarebbero stati aumentati del 5 % alla fine del primo anno e alla fine del secondo anno di misure, vale a dire, rispettivamente, il 1 o luglio 2019 e il 1 o luglio 2020 ( 24 ) . (135) La Commissione ha inoltre ricordato che l'obiettivo del presente riesame era precisamente quello di apportare alle misure gli opportuni adeguamenti che potrebbero essere necessari per far sì che tali misure di salvaguardia continuino ad essere adeguate all'andamento del mercato siderurgico dell'UE, sulla base dell'interesse dell'Unione. (136) L'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia prevede che: «I membri applicheranno le misure di salvaguardia solo nella misura necessaria ad impedire un grave pregiudizio o a porvi rimedio e a facilitare l'adeguamento» . Tale principio è recepito nel diritto dell'UE mediante l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478. L'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia specifica che saranno applicate misure di salvaguardia «solo per il periodo di tempo necessario ad impedire un grave pregiudizio o a porvi rimedio, e a facilitare l'adeguamento» . L'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2015/478 recepisce tale principio nel diritto dell'UE. L'articolo 7, paragrafo 4, dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia impone ai membri che applicano le misure di salvaguardia di liberalizzarle progressivamente a intervalli regolari per consentire di «favorire l'adeguamento in una situazione in cui la durata prevista di una misura di salvaguardia (...) sia superiore ad un anno» . Lo stesso obbligo è previsto all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/478. (137) Sebbene la liberalizzazione di una misura di salvaguardia dopo il suo primo anno di applicazione sia un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione e dell'OMC, tali norme non stabiliscono alcun requisito particolare riguardo alla forma o al ritmo concreto della liberalizzazione, tranne che tale liberalizzazione debba avvenire progressivamente a intervalli regolari durante il periodo di applicazione. (138) Tuttavia, in ogni caso, e per ragioni di coerenza, la liberalizzazione di qualsiasi misura di salvaguardia, a livello sia di forma sia di ritmo, non dovrebbe compromettere l'effetto voluto delle misure di salvaguardia stesse. Ciò è dovuto al fatto che le misure dovrebbero proteggere il mercato interno dalle importazioni solo per il periodo necessario a impedire un grave pregiudizio o a porvi rimedio, e a facilitare l'adeguamento, come consentito dall'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia. Sarebbe contraddittorio se le condizioni di liberalizzazione delle misure in questione vanificassero tale obiettivo. (139) Al fine di valutare la coerenza di un ritmo di liberalizzazione del 5 % + 5 % della soglia quantitativa del contingente tariffario con le vigenti misure di salvaguardia, la Commissione ha ritenuto necessario integrare due tipi di analisi. Da un lato, ha effettuato un'analisi retrospettiva volta a valutare, alla luce di tutte le informazioni raccolte durante l'inchiesta di riesame, l'adeguatezza della soglia quantitativa esistente del contingente tariffario per impedire un grave pregiudizio – o porvi rimedio – nei confronti dell'industria siderurgica dell'UE. Dall'altro lato, la Commissione ha cercato di effettuare un'analisi previsionale che ha verificato se la prevista liberalizzazione del 5 % + 5 % sarebbe stata in linea con la previsione delle più recenti prospettive economiche e industriali generali nell'Unione. (140) A tale proposito si ricorda che il regolamento (UE) 2019/159 ha utilizzato la media delle importazioni del periodo 2015-2017 come base per il calcolo della soglia quantitativa del contingente tariffario durante il primo anno di misure. Tale media è stata integrata da un aumento del 5 % per tenere conto dell'aumento della domanda sul mercato dell'UE. Ciò ha portato, de facto , a un livello quantitativo quasi pari al volume della totalità delle importazioni per i prodotti oggetto delle misure nel corso dell'anno civile 2017 (30,1 milioni di tonnellate come soglia quantitativa, in contrasto con i 30,09 milioni di tonnellate di importazioni nel 2017). Sulla base degli elementi di prova raccolti per il periodo dell'inchiesta (vale a dire, per il periodo 2013-2017), la Commissione ha riscontrato che la tendenza che ha portato a questo livello di importazioni aveva messo l'industria siderurgica dell'UE in una situazione di minaccia di grave pregiudizio ( 25 ) . (141) L'analisi di cui al regolamento (UE) 2019/159 (che si basava sui dati allora più recenti dopo il 2017, vale a dire i dati statistici fino a settembre 2018) ha confermato che un ulteriore aumento delle importazioni aveva peggiorato le prospettive dell'industria dell'Unione ( 26 ) . (142) Ciò premesso, le statistiche affidabili sulle importazioni per i quantitativi totali di prodotti di acciaio importati durante l'anno civile 2018 si sono rese disponibili solo dopo il primo trimestre del 2019 (vale a dire circa tre mesi dopo che la Commissione aveva deliberato sulle misure di salvaguardia definitive). Tali statistiche hanno dimostrato che le importazioni totali di prodotti di acciaio oggetto di misure hanno raggiunto un livello record di 33,4 milioni di tonnellate nel 2018, ben al di sopra del livello complessivo delle importazioni raggiunto durante il 2017, nonché di gran lunga superiore alla soglia quantitativa media determinata in base al periodo dell'inchiesta ( 27 ) . (143) Alla luce di tali risultanze, se la Commissione dovesse confermare il ritmo di liberalizzazione del 5 % + 5 % del regolamento (UE) 2019/159, il volume totale dei contingenti messi a disposizione per il secondo e il terzo anno di misure (vale a dire per il 2019-2020 e il 2020-2021) sarebbe pari, rispettivamente, a 31,6 e 33,2 milioni di tonnellate. Questo scenario di liberalizzazione significherebbe che nel corso del terzo anno di applicazione di misure di salvaguardia (vale a dire, dal 1 o luglio 2020 al 30 giugno 2021) la Commissione consentirebbe alle importazioni di raggiungere quasi lo stesso volume misurato nel 2018 (ossia circa 33,4 milioni di tonnellate). Tale volume sarebbe pari a 3,3 milioni di tonnellate al di sopra del livello del 2017 considerato dalla Commissione come causa di una minaccia di grave pregiudizio e, in quanto tale, altamente distorsivo del funzionamento del mercato dell'Unione. (144) L'accettazione automatica di tale livello di importazioni, senza la possibilità di valutare gli effetti potenziali di queste ultime, pregiudicherebbe, di conseguenza, l'effetto utile delle misure in questione. In effetti, come sottolineato dal regolamento definitivo ( 28 ) , il livello delle importazioni del 2018 contiene una sostanziale diversione degli scambi dovuta alle misure statunitensi di cui alla Sezione 232 nonché alle importazioni al di fuori delle misure, che non avrebbero potuto essere prese in considerazione nella preparazione delle misure provvisorie nel luglio 2018 [compresi i volumi significativi entrati nel mercato dell'Unione a norma della clausola sulle spedizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/1013 ( 29 ) ]. (145) In altre parole, alla luce dell'intera serie di dati del 2018, il ritmo di liberalizzazione del 5 % + 5 % sarebbe incompatibile con le misure di salvaguardia definitive imposte per far fronte a consistenti importazioni impreviste del prodotto in esame. Se la liberalizzazione delle misure definitive non venisse modificata, la Commissione consentirebbe un livello senza precedenti di importazioni di acciaio nell'Unione durante il terzo anno di misure, senza la possibilità di risolvere il problema del volume di importazioni distorsive e, quindi, contribuendo potenzialmente all'ulteriore realizzazione della «minaccia di grave pregiudizio». (146) La Commissione ha pertanto concluso che una liberalizzazione cumulativa del 5 % + 5 %, come richiesto dalle parti interessate, senza la possibilità di un riesame degli effetti derivanti da tale liberalizzazione, si dovrebbe ritenere sproporzionata per « impedire un grave pregiudizio o […] porvi rimedio e […] facilitare l'adeguamento » a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia e dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2015/478. (147) La Commissione ha ritenuto quindi necessario abbassare il tasso di liberalizzazione attualmente previsto. A tale riguardo si considera adeguata una percentuale cumulativa del 3 % + 3 % per il secondo e terzo anno di applicazione delle misure di salvaguardia. Di fatto, questo tasso di liberalizzazione meno pronunciato avrà per effetto che il livello totale dei contingenti durante il terzo anno di misure rimarrà pari a 31,6 milioni di tonnellate, vale a dire 1,5 milioni di tonnellate al di sotto del record falsato del 2018. Va inoltre osservato che tale adeguamento consentirebbe di preservare pienamente l'effetto della liberalizzazione poiché, con questo tasso di liberalizzazione il livello dei contingenti durante il secondo anno di applicazione delle misure di salvaguardia sarebbe pari a 31 milioni di tonnellate (e quindi pari a circa un milione di tonnellate in più rispetto al livello delle importazioni misurato nel 2017). La Commissione ha ritenuto che tale tasso rappresentasse uno sforzo distribuito in modo più uniforme per facilitare l'adeguamento dell'industria dell'Unione, con aumenti dei contingenti di 0,9 sia alla fine del primo anno sia alla fine del secondo anno di misure (vale a dire il 30 giugno 2019 e il 30 giugno 2020). Successivamente, le importazioni potrebbero aumentare di 1,5 milioni di tonnellate fino a poter raggiungere il livello del 2018 solo una volta abolite completamente le misure definitive dopo il periodo di tre anni previsto nel diritto dell'OMC e dell'Unione. (148) Va infine rilevato che questo tasso di liberalizzazione ridotto e lungimirante è in linea con le prospettive generali dell'economia e l'industria pubblicate più di recente, che prevedono una riduzione della crescita per l'Unione e l'economia mondiale. (149) Nelle sue Prospettive economiche mondiali di aprile 2019 l'FMI ha quindi dichiarato che la crescita globale è destinata ad attenuarsi dal 3,6 % nel 2018 al 3,3 % nel 2019, per poi tornare al 3,6 per cento nel 2020. La crescita nella zona euro è destinata a scendere dall'1,8 % nel 2018 all'1,3 % nel 2019 (0,6 punti percentuali in meno rispetto alle proiezioni di ottobre) per poi risalire all'1,5 % nel 2020. Sebbene si attenda una ripresa della crescita nel primo semestre del 2019 dal momento che non saranno più presenti alcuni dei fattori temporanei che hanno frenato l'attività, si prevede che la debolezza riportata dal secondo semestre del 2018 conterrà il tasso di crescita del 2019. (150) Dal canto suo, nelle recenti previsioni economiche di primavera la Commissione ha osservato che si prevede che dall'1,9 % del 2018 la crescita del PIL della zona euro scenderà all'1,2 % quest'anno per risalire all'1,5 % nel 2020, quando il tasso di crescita sembrerà aumentare per effetto di un maggior numero di giorni lavorativi. Si prevede che il PIL in tutti gli Stati membri crescerà nel periodo considerato. Tuttavia, data la debolezza riscontrata alla fine del 2018, queste proiezioni sono nettamente inferiori a quelle dell'autunno scorso e leggermente inferiori alle previsioni intermedie invernali . (151) Per quanto riguarda le prospettive industriali, si calcola che il rallentamento dell'attività manifatturiera dell'UE negli ultimi mesi sarà peggiore di quanto previsto all'inizio dell'anno. Il deterioramento delle condizioni commerciali nel settore industriale sta riducendo la domanda di acciaio. Le prospettive del settore siderurgico di EUROFER per il 2019–2020, del 18 luglio 2019, prevedono inoltre una diminuzione del consumo reale di acciaio dell'UE pari a –0,4 % per il 2019, che equivarrebbe al primo calo su base annua dal 2013. (152) I recenti rapporti sull'industria confermano anche un aggravarsi della crisi produttiva. La relazione del Purchasing Managers Index (PMI) sugli utilizzatori globali di acciaio, pubblicata il 5 luglio 2019 da IHS Markit, osserva al riguardo che gli utilizzatori di acciaio in Europa sono ancora in piena recessione a causa della debole produzione automobilistica e del deterioramento delle condizioni commerciali a livello mondiale . Analogamente, nel suo Flash PMI sull'Eurozona pubblicato il 24 luglio 2019, IHS Markit descrive ulteriormente le condizioni economiche affermando che il settore manifatturiero è diventato sempre più causa di preoccupazione. Le preoccupazioni geopolitiche, la Brexit, le crescenti frizioni commerciali e il deterioramento delle prestazioni del settore automobilistico in particolare, hanno spinto il settore manifatturiero in una recessione più profonda, nella quale l'indagine indica una contrazione del settore produttore di beni a un tasso trimestrale di circa l'1 %. (153) Negli ultimi mesi i consumatori di acciaio hanno quindi continuato a registrare un calo dei nuovi ordinativi a causa di una domanda più debole di beni durevoli. La minore produzione dei settori industriali che utilizzano l'acciaio e la contrazione della loro domanda sono alla base della diminuzione della domanda di acciaio. (154) Per quanto riguarda la domanda nel settore automobilistico, le prospettive non sono diverse. Gli indicatori della crescita annuale della produzione pubblicati da Oxford Economics e FERI per il secondo trimestre del 2019 hanno evidenziato le prestazioni più deboli dell'industria automobilistica dalla crisi finanziaria mondiale, con una probabile crescita negativa della produzione nel primo semestre del 2019, sia a livello globale sia nell'Europa occidentale, nonché nell'immatricolazione di automobili nell'Europa occidentale. FERI sottolinea inoltre che i consumatori restano in disparte a causa del forte senso di incertezza rispetto al futuro dei trasporti . La mancanza di chiarezza nella transizione dai motori tradizionali a combustione alle nuove forme di combustibile rappresenta una sfida ancora aperta che ritarda le aspettative di ripresa dell'industria automobilistica. Nel frattempo, il calo della produzione nel settore automobilistico sta determinando una crisi generale nell'attività manifatturiera. Recenti indagini indicano un persistente declino nel settore automobilistico e della componentistica auto mondiali. La produzione ha registrato un calo per otto mesi consecutivi, così come i nuovi ordinativi. L'acquisto di mezzi di produzione da parte di fabbricanti di automobili e di componentistica auto si è contratto al tasso più rapido in quasi sette anni. Nel mese di maggio hanno registrato una diminuzione della produzione altri cinque settori, tutti connessi ad attività manifatturiere, fatta eccezione per il settore immobiliare. I più significativi di questo gruppo sono stati il settore dei beni industriali e quello dei metalli e delle attività estrattive, nei quali la produzione è calata rispettivamente per il quinto e l'ottavo mese consecutivo . (155) Dal canto loro, Oxford Economics e FERI descrivono inoltre che la crescita ha continuato a rallentare in modo significativo nel settore ingegneristico e dei prodotti di metallo nel corso del primo semestre del 2019, in linea con la contrazione della domanda a causa del rallentamento del commercio mondiale e della spesa in conto capitale in Europa. Infine, sebbene con forti variazioni da paese a paese, il settore edilizio supera in termini di prestazioni altri settori che utilizzano l'acciaio in Europa e registra una crescita costante, ma la sua crescita è moderata e la sua forza è frenata in Europa da una serie di vincoli, quali la mancanza di manodopera qualificata e la graduale contrazione dei prestiti a causa dell'aumento dei tassi d'interesse. (156) La Commissione ha quindi ritenuto che sarebbe nell'interesse dell'Unione abbassare il tasso di liberalizzazione a un tasso cumulativo del 3 % + 3 % per il secondo e terzo anno di misure. A tal fine, il 1 o ottobre 2019 (vale a dire all'inizio del secondo trimestre del secondo anno di misure) i contingenti restanti per il secondo anno di misure saranno adeguati al ribasso, in modo che l'aumento totale per l'anno in questione sia pari al 3 %. Inoltre, il 1 o luglio 2020, ossia al termine del secondo anno di misure, tutti i contingenti in franchigia doganale dovrebbero essere ulteriormente aumentati di un 3 % aggiuntivo. Altre osservazioni (157) Oltre ai commenti sul livello di liberalizzazione, la Commissione ha ricevuto osservazioni anche in merito ad altre questioni che rientrano in questa sezione e le ha trattate come segue. (158) Alcune parti interessate hanno sostenuto che le loro esportazioni individuali verso l'Unione non potrebbero causare o minacciare di causare un pregiudizio ai produttori dell'Unione. Hanno inoltre affermato che è improbabile che un solo paese presenti un rischio di diversione degli scambi. (159) A tale riguardo, la Commissione ricorda che, in linea con le norme dell'Unione e dell'OMC, le misure attualmente in vigore sono erga omnes e pertanto si estendono a tutte le importazioni di qualsiasi origine, a eccezione delle pochissime esenzioni concesse debitamente giustificate. L'analisi dell'eventuale esistenza di un aumento in termini assoluti delle importazioni, di una minaccia di grave pregiudizio o di un rischio di diversione degli scambi non può pertanto essere effettuata individualmente per ciascun paese esportatore, ma è effettuata sulla base di tutte le importazioni aggregate. Questa argomentazione è stata quindi considerata infondata. (160) Alcune parti interessate hanno sottolineato i recenti sviluppi riguardanti le misure sull'acciaio in altre giurisdizioni, per dimostrare che il rischio di diversione degli scambi era ridotto. A tale riguardo, hanno fatto riferimento alle esclusioni di Messico e Canada dalle misure statunitensi di cui alla Sezione 232, alla chiusura dell'inchiesta sulle misure di salvaguardia sull'acciaio della Turchia senza misure e all'istituzione di misure di salvaguardia da parte del Canada su un ambito di applicazione più limitato di quanto inizialmente previsto. (161) La Commissione non ha ritenuto che il rischio di diversione degli scambi derivante dalle misure statunitensi di cui alla Sezione 232 fosse stato ridotto o fosse addirittura scomparso in seguito ai recenti sviluppi. Da una parte, Canada e Messico non figuravano tra i principali fornitori storici di acciaio dell'Unione, dato che è stato confermato dal fatto che nessuno dei due paesi disponeva di un contingente tariffario specifico per paese. Dall'altra, tali sviluppi nell'ambito delle misure statunitensi potrebbero avere proprio l'effetto contrario. In effetti, se due dei maggiori fornitori di acciaio degli Stati Uniti potranno riprendere le esportazioni in franchigia doganale verso il mercato statunitense, ciò ridurrebbe ulteriormente le possibilità per altri paesi esportatori concorrenti di rifornire il mercato USA. È possibile, quindi, che il rischio di diversione degli scambi verso l'Unione sia ancora maggiore. Per quanto riguarda le inchieste sulle misure di salvaguardia sull'acciaio di Turchia e Canada, la Commissione osserva che tale sviluppo non ha avuto alcun impatto sostanziale sulle risultanze relative al rischio di diversione degli scambi nell'Unione. Di fatto, per quanto riguarda la Turchia, la non istituzione di misure da parte di questo paese lascia invariata la situazione. (162) Alcune parti interessate hanno osservato che la Commissione dovrebbe includere e/o escludere dall'ambito di applicazione delle misure alcune categorie e/o sottocategorie di prodotti. (163) La Commissione rileva che la definizione del prodotto delle misure di salvaguardia esistenti è definita dal regolamento (UE) 2019/159 e che la modifica dell'ambito di applicazione esula dal presente riesame. (164) Alcune parti hanno anche insistito sul fatto che le misure in vigore non fossero conformi alle norme dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia e che, pertanto, dovrebbero essere revocate. (165) La Commissione sottolinea che le basi giuridiche dei regolamenti che hanno istituito misure di salvaguardia provvisorie e definitive erano sufficientemente fondate e rinvia alle spiegazioni fornite in tali atti giuridici. (166) Infine, diverse parti interessate hanno chiesto alla Commissione di istituire un meccanismo per far fronte al recesso del Regno Unito dall'Unione («Brexit»). (167) La Commissione osserva che, nella fase di adozione degli adeguamenti nel quadro del presente riesame, le condizioni alle quali il Regno Unito si ritirerà dall'Unione sono ancora incerte. Non è quindi possibile realizzare alcun adeguamento relativo al recesso del Regno Unito dall'Unione in questa fase. La Commissione riesaminerà tempestivamente la situazione alla luce di eventuali sviluppi riguardanti la Brexit. (168) Infine, ha rilevato che il presente riesame recante modifica delle misure di salvaguardia in esame rispetta anche gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali firmati con determinati paesi terzi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (UE) 2019/159 è così modificato: 1) L'articolo 1 è così modificato: a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti da quanto segue: «2   Per ciascuna delle categorie di prodotti in esame e ad eccezione delle categorie di prodotti 1 e 25, una parte di ciascun contingente tariffario è assegnata ai paesi specificati nell'allegato IV. Per poter beneficiare del contingente tariffario pertinente i prodotti di acciaio della categoria 4B sono sottoposti al regime di uso finale di cui all'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 per dimostrare che sono utilizzati per la fabbricazione di ricambi automobilistici. 3   La parte restante di ciascun contingente tariffario e il contingente tariffario per la categoria di prodotti 1 sono assegnati “per ordine di arrivo”, sulla base di un contingente tariffario stabilito in maniera uguale per ciascun trimestre del periodo di imposizione. Per la categoria 1, nessun paese può utilizzare più del 30 % del contingente tariffario disponibile in ciascun trimestre.». b) Il paragrafo 5 è sostituito da quanto segue: «5   Se il contingente pertinente di cui al paragrafo 2 viene esaurito per un paese specifico, le importazioni da tale paese possono essere effettuate nel contesto della parte residua del contingente tariffario per la medesima categoria di prodotti. Questa disposizione si applica soltanto durante l'ultimo trimestre di ciascun anno di applicazione del contingente tariffario definitivo. Per le categorie di prodotti 13 e 16, nessun paese esportatore può utilizzare, da solo, più del 30 % del contingente tariffario residuo dell'ultimo trimestre di ogni anno di applicazione delle misure.». 2) Gli allegati sono così modificati: a) l'allegato III.2 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento; b) l'allegato IV è sostituito dall'allegato II del presente regolamento. Articolo 2 1.   I volumi inutilizzati dei contingenti tariffari assegnati ai paesi in via di sviluppo che saranno esclusi dalle misure di salvaguardia di cui al regolamento (UE) 2019/159 al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono assegnati ai contingenti tariffari residui nelle categorie di prodotti pertinenti. 2.   I volumi inutilizzati dei contingenti tariffari specifici per paese nella categoria di prodotti 25 sono assegnati al contingente tariffario residuo al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. 3.   I prelievi effettuati in relazione ai pertinenti contingenti tariffari specifici per paese di cui ai paragrafi 1 e 2 sono interrotti il 4 novembre 2019. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 1 o ottobre 2019. Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16 . ( 2 ) GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33 . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio ( GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27 ). ( 4 ) Avviso di apertura relativo al riesame delle misure di salvaguardia applicabili alle importazioni di determinati prodotti di acciaio (C/2019/3623) ( GU C 169 del 17.5.2019, pag. 9 ) (di seguito «avviso di apertura dell'inchiesta di riesame»). ( 5 ) Brasile, Cina, Iran, Russia e Ucraina. ( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione, del 5 aprile 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 92 del 6.4.2017, pag. 68 ); regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17 ); regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795 della Commissione, del 5 ottobre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina e che chiude l'inchiesta riguardante le importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Serbia ( GU L 258 del 6.10.2017, pag. 24 ). ( 7 ) Nel 2018 la Russia ha raggiunto il 20 % della quota delle importazioni. ( 8 ) La quota del contingente tariffario complessivo dell'Ucraina e del Brasile nel periodo febbraio-giugno 2019 ha rappresentato più del 5 % delle importazioni. In più, se considerata insieme alla Russia, la quota dei contingenti tariffari di questi tre paesi soggetti a misure antidumping ha raggiunto più del 21 % nel periodo febbraio-giugno 2019 e il 25 % delle importazioni totali nel 2018. ( 9 ) La Commissione ha osservato che, mentre per il calcolo dei contingenti tariffari per tutte le categorie di prodotti tranne la categoria 1 aveva selezionato il periodo 2015-2017, in quest'ultimo caso ha ritenuto opportuno esaminare anche gli anni precedenti (2013-2014), per analizzare il livello delle importazioni storiche in un periodo precedente al loro improvviso aumento causato dalle importazioni oggetto di dumping da diverse origini. Nella stessa ottica, la Commissione ha ritenuto che non si debba tener conto dei livelli delle importazioni del 2018 in quanto queste ultime: i) sono influenzate dall'avvio delle misure di salvaguardia nel marzo 2018 e dall'istituzione di misure di salvaguardia provvisorie nel luglio 2018; e ii) contengono rilevanti quantitativi di importazioni provenienti dalla diversione degli scambi, come accertato nel regolamento definitivo. ( 10 ) La Commissione ha ricordato che il rischio di difficoltà di approvvigionamento è stato individuato dalle misure definitive come un principale problema dovuto alle circostanze particolari prevalenti in questa categoria. ( 11 ) Cfr. i considerando dal 23 al 26 del regolamento (UE) 2019/159. ( 12 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 13 ) Sulla base dell'utilizzo del contingente tariffario fino al 17 giugno 2019. ( 14 ) Cfr. la sezione 2.E che segue. ( 15 ) In questa categoria, i contingenti inutilizzati della Russia rappresentano circa il 94 % del totale dei contingenti tariffari inutilizzati. ( 16 ) GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16 . ( 17 ) Cfr. la sezione 2.E che segue. ( 18 ) Cfr. nella sezione 2.B le due eccezioni in cui è stata riscontrata l'esclusione. ( 19 ) Per la categoria di prodotti 4, l'esaurimento del suo corrispondente contingente tariffario residuo nel quarto trimestre è stato valutato singolarmente nella sezione 2.A che precede. ( 20 ) Questi paesi avevano esaurito il contingente tariffario globale disponibile per il periodo dal 2 febbraio al 31 marzo 2019. ( 21 ) La Commissione osserva che, per entrambe le categorie, non più di quattro paesi esportatori rappresentavano singolarmente almeno più dell'1 % delle importazioni nell'ambito del contingente tariffario residuo in uno qualsiasi dei due trimestri interessati (febbraio-marzo e aprile-giugno 2019). ( 22 ) Come spiegato nella sezione 2.B, il limite del 30 % per le categorie 13 e 16 è applicabile solo nel quarto trimestre del periodo pertinente (dal 1 o aprile al 30 giugno). ( 23 ) Questo approccio non era applicabile per le categorie 1 e 25, dato che queste ultime sono composte da un contingente tariffario residuo. ( 24 ) Cfr. il considerando 188 del regolamento (UE) 2019/159. ( 25 ) Sezioni da 5.1 a 5.5 del regolamento definitivo. ( 26 ) Sezione 5.6 del regolamento definitivo. ( 27 ) I principali paesi esportatori che hanno guidato l'improvviso aumento delle importazioni nel 2018 sono stati: Turchia, Russia e Taiwan, rispettivamente con 2,7, 0,9 e 0,5 milioni di tonnellate in più rispetto ai rispettivi livelli del 2017. ( 28 ) Considerando 179 del regolamento definitivo. ( 29 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013 della Commissione, del 17 luglio 2018, che istituisce misure di salvaguardia provvisorie in relazione alle importazioni di determinati prodotti di acciaio. ALLEGATO I «ALLEGATO III.2 III.2 – Elenco delle categorie di prodotti originari di paesi in via di sviluppo cui si applicano le misure definitive Paese/Gruppo di prodotti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 Brasile x x x x x Cina x x x x x x x x x x x x x x x Egitto x x India x x x x x x x x x x x x x x x Indonesia x x x x Malaysia x x Messico x Moldova x x x Macedonia del Nord x x x x x Thailandia x x Turchia x x x x x x x x x x x x x x x x x Ucraina x x x x x x x x x x x x Emirati arabi uniti x x x x x Vietnam x x x x Tutti gli altri paesi in via di sviluppo x ». ALLEGATO II «ALLEGATO IV IV.1 – Volume dei contingenti tariffari Numero di prodotto Categoria di prodotto Codice NC Assegnazione per paese (ove applicabile) Dal 2.2.2019 al 30.6.2019 Dall'1.7.2019 al 30.6.2020 Dall'1.7.2020 al 30.6.2021 Aliquota del dazio supplementare Numeri d'ordine Volume del contingente tariffario (tonnellate nette) Volume del contingente tariffario (tonnellate nette) Volume del contingente tariffario (tonnellate nette) 1 Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati 7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 10 , 7208 52 99 , 7208 53 10 , 7208 53 90 , 7208 54 00 , 7211 13 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , 7212 60 00 , 7225 19 10 , 7225 30 10 , 7225 30 30 , 7225 30 90 , 7225 40 15 , 7225 40 90 , 7226 19 10 , 7226 91 20 , 7226 91 91 , 7226 91 99 Tutti i paesi terzi 3 359 532,08 8 476 618,01 8 730 916,55 25 % ( 1 ) 2 Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati 7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7209 90 20 , 7209 90 80 , 7211 23 20 , 7211 23 30 , 7211 23 80 , 7211 29 00 , 7211 90 20 , 7211 90 80 , 7225 50 20 , 7225 50 80 , 7226 20 00 , 7226 92 00 India 234 714,39 592 220,64 609 987,26 25 % 09.8801 Corea (Repubblica di) 144 402,99 364 351,04 375 281,57 25 % 09.8802 Ucraina 102 325,83 258 183,86 265 929,38 25 % 09.8803 Brasile 65 398,61 165 010,80 169 961,12 25 % 09.8804 Serbia 56 480,21 142 508,28 146 783,53 25 % 09.8805 Altri paesi 430 048,96 1 085 079,91 1 117 632,31 25 % ( 2 ) 3.A Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES) 7209 16 10 , 7209 17 10 , 7209 18 10 , 7209 26 10 , 7209 27 10 , 7209 28 10 Corea (Repubblica di) 1 923,96 4 854,46 5 000,09 25 % 09.8806 Cina 822,98 2 076,52 2 138,81 25 % 09.8807 Russia 519,69 1 311,25 1 350,58 25 % 09.8808 Iran (Repubblica islamica dell') 227,52 574,06 591,28 25 % 09.8809 Altri paesi 306,34 772,95 796,14 25 % ( 3 ) 3.B 7225 19 90 , 7226 19 80 Russia 51 426,29 129 756,46 133 649,15 25 % 09.8811 Corea (Repubblica di) 31 380,40 79 177,59 81 552,92 25 % 09.8812 Cina 24 187,01 61 027,57 62 858,39 25 % 09.8813 Taiwan 18 144,97 45 782,56 47 156,04 25 % 09.8814 Altri paesi 8 395,39 21 182,87 21 818,36 25 % ( 4 ) 4.A Fogli rivestiti di metallo Codici NC: 7210 20 00 , 7210 30 00 , 7210 41 00 , 7210 49 00 , 7210 61 00 , 7210 69 00 , 7210 90 80 , 7212 20 00 , 7212 30 00 , 7212 50 20 , 7212 50 30 , 7212 50 40 , 7212 50 61 , 7212 50 69 , 7212 50 90 , 7225 91 00 , 7225 92 00 , 7225 99 00 , 7226 99 10 , 7226 99 30 , 7226 99 70 Corea (Repubblica di) 69 571,10 252 796,63 260 380,53 25 % 09.8816 India 83 060,42 508 805,84 524 070,02 25 % 09.8817 Altri paesi 761 518,93 1 921 429,81 1 979 072,71 25 % ( 5 ) 4.B Codici NC: 7210 20 00 , 7210 30 00 , 7210 90 80 , 7212 20 00 , 7212 50 20 , 7212 50 30 , 7212 50 40 , 7212 50 90 , 7225 91 00 , 7226 99 10 Codici TARIC: 7210 41 00 80, 7210 49 00 80, 7210 61 00 80, 7210 69 00 80, 7212 30 00 80, 7212 50 61 80, 7212 50 69 80, 7225 92 00 80, 7225 99 00 25, 7225 99 00 95, 7226 99 30 90, 7226 99 70 19, 7226 99 70 96 Solo per l'industria automobilistica Cina 204 951,07 517 123,19 532 636,89 25 % 09.8821 Corea (Repubblica di) 249 533,26 552 352,93 568 923,52 25 % 09.8822 India 118 594,25 Non applicabile. Non applicabile. 25 % 09.8823 Taiwan 49 248,78 124 262,26 127 990,13 25 % 09.8824 Altri paesi 125 598,05 316 903,26 326 410,36 25 % ( 6 ) 5 Fogli a rivestimento organico 7210 70 80 , 7212 40 80 India 108 042,36 272 607,54 280 785,77 25 % 09.8826 Corea (Repubblica di) 103 354,11 260 778,38 268 601,73 25 % 09.8827 Taiwan 31 975,79 80 679,86 83 100,26 25 % 09.8828 Turchia 21 834,45 55 091,68 56 744,43 25 % 09.8829 Macedonia del Nord 16 331,15 41 206,02 42 442,20 25 % 09.8830 Altri paesi 43 114,71 108 785,06 112 048,61 25 % ( 7 ) 6 Prodotti stagnati 7209 18 99 , 7210 11 00 , 7210 12 20 , 7210 12 80 , 7210 50 00 , 7210 70 10 , 7210 90 40 , 7212 10 10 , 7212 10 90 , 7212 40 20 Cina 158 139,17 399 009,55 410 979,83 25 % 09.8831 Serbia 30 545,88 77 071,98 79 384,14 25 % 09.8832 Corea (Repubblica di) 23 885,70 60 267,31 62 075,33 25 % 09.8833 Taiwan 21 167,00 53 407,61 55 009,83 25 % 09.8834 Brasile 19 730,03 49 781,91 51 275,37 25 % 09.8835 Altri paesi 33 167,30 83 686,22 86 196,80 25 % ( 8 ) 7 Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati 7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60 Ucraina 339 678,24 857 060,63 882 772,45 25 % 09.8836 Corea (Repubblica di) 140 011,38 353 270,32 363 868,43 25 % 09.8837 Russia 115 485,12 291 386,78 300 128,38 25 % 09.8838 India 74 811,09 188 759,93 194 422,72 25 % 09.8839 Altri paesi 466 980,80 1 178 264,65 1 213 612,59 25 % ( 9 ) 8 Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili 7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00 Cina 87 328,82 220 344,09 226 954,41 25 % 09.8841 Corea (Repubblica di) 18 082,33 45 624,52 46 993,26 25 % 09.8842 Taiwan 12 831,07 32 374,77 33 346,02 25 % 09.8843 Stati Uniti d'America 11 810,30 29 799,22 30 693,19 25 % 09.8844 Altri paesi 10 196,61 25 727,62 26 499,45 25 % ( 10 ) 9 Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili 7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80 Corea (Repubblica di) 70 813,18 178 672,60 184 032,77 25 % 09.8846 Taiwan 65 579,14 165 466,29 170 430,28 25 % 09.8847 India 42 720,54 107 790,51 111 024,22 25 % 09.8848 Stati Uniti d'America 35 609,52 89 848,32 92 543,77 25 % 09.8849 Turchia 29 310,69 73 955,39 76 174,05 25 % 09.8850 Malaysia 19 799,24 49 956,54 51 455,24 25 % 09.8851 Vietnam 16 832,28 42 470,43 43 744,55 25 % 09.8852 Altri paesi 50 746,86 128 042,17 131 883,44 25 % ( 11 ) 10 Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili 7219 21 10 , 7219 21 90 Cina 6 765,50 17 070,40 17 582,51 25 % 09.8856 India 2 860,33 7 217,07 7 433,58 25 % 09.8857 Taiwan 1 119,34 2 824,27 2 908,99 25 % 09.8858 Altri paesi 1 440,07 3 633,52 3 742,52 25 % ( 12 ) 12 Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati 7214 30 00 , 7214 91 10 , 7214 91 90 , 7214 99 31 , 7214 99 39 , 7214 99 50 , 7214 99 71 , 7214 99 79 , 7214 99 95 , 7215 90 00 , 7216 10 00 , 7216 21 00 , 7216 22 00 , 7216 40 10 , 7216 40 90 , 7216 50 10 , 7216 50 91 , 7216 50 99 , 7216 99 00 , 7228 10 20 , 7228 20 10 , 7228 20 91 , 7228 30 20 , 7228 30 41 , 7228 30 49 , 7228 30 61 , 7228 30 69 , 7228 30 70 , 7228 30 89 , 7228 60 20 , 7228 60 80 , 7228 70 10 , 7228 70 90 , 7228 80 00 Cina 166 217,87 419 393,33 431 975,13 25 % 09.8861 Turchia 114 807,87 289 677,97 298 368,31 25 % 09.8862 Russia 94 792,44 239 175,96 246 351,24 25 % 09.8863 Svizzera 73 380,52 185 150,38 190 704,90 25 % 09.8864 Bielorussia 57 907,73 146 110,15 150 493,45 25 % 09.8865 Altri paesi 76 245,19 192 378,37 198 149,72 25 % ( 13 ) 13 Barre di rinforzo 7214 20 00 , 7214 99 10 Turchia 117 231,80 295 793,93 304 667,74 25 % 09.8866 Russia 94 084,20 237 388,96 244 510,63 25 % 09.8867 Ucraina 62 534,65 157 784,58 162 518,11 25 % 09.8868 Bosnia-Erzegovina 39 356,10 99 301,53 102 280,57 25 % 09.8869 Moldova 28 284,59 71 366,38 73 507,37 25 % 09.8870 Altri paesi 217 775,50 549 481,20 565 965,64 ( 14 ) 14 Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili 7222 11 11 , 7222 11 19 , 7222 11 81 , 7222 11 89 , 7222 19 10 , 7222 19 90 , 7222 20 11 , 7222 20 19 , 7222 20 21 , 7222 20 29 , 7222 20 31 , 7222 20 39 , 7222 20 81 , 7222 20 89 , 7222 30 51 , 7222 30 91 , 7222 30 97 , 7222 40 10 , 7222 40 50 , 7222 40 90 India 44 433,00 112 111,32 115 474,66 25 % 09.8871 Svizzera 6 502,75 16 407,44 16 899,66 25 % 09.8872 Ucraina 5 733,50 14 466,50 14 900,50 25 % 09.8873 Altri paesi 8 533,24 21 530,68 22 176,60 25 % ( 15 ) 15 Vergelle di acciai inossidabili 7221 00 10 , 7221 00 90 India 10 135,23 25 572,75 26 339,94 25 % 09.8876 Taiwan 6 619,68 16 702,47 17 203,54 25 % 09.8877 Corea (Repubblica di) 3 300,07 8 326,58 8 576,37 25 % 09.8878 Cina 2 216,86 5 593,48 5 761,29 25 % 09.8879 Giappone 2 190,40 5 526,72 5 692,52 25 % 09.8880 Altri paesi 1 144,43 2 887,57 2 974,20 25 % ( 16 ) 16 Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati 7213 10 00 , 7213 20 00 , 7213 91 10 , 7213 91 20 , 7213 91 41 , 7213 91 49 , 7213 91 70 , 7213 91 90 , 7213 99 10 , 7213 99 90 , 7227 10 00 , 7227 20 00 , 7227 90 10 , 7227 90 50 , 7227 90 95 Ucraina 149 009,10 375 972,95 387 252,14 25 % 09.8881 Svizzera 141 995,22 358 275,86 369 024,13 25 % 09.8882 Russia 122 883,63 310 054,37 319 356,00 25 % 09.8883 Turchia 121 331,08 306 137,03 315 321,14 25 % 09.8884 Bielorussia 97 436,46 245 847,23 253 222,65 25 % 09.8885 Moldova 73 031,65 184 270,12 189 798,22 25 % 09.8886 Altri paesi 122 013,20 307 858,13 317 093,88 25 % ( 17 ) 17 Profilati di ferro o di acciai non legati 7216 31 10 , 7216 31 90 , 7216 32 11 , 7216 32 19 , 7216 32 91 , 7216 32 99 , 7216 33 10 , 7216 33 90 Ucraina 42 915,19 108 281,65 111 530,10 25 % 09.8891 Turchia 38 465,03 97 053,20 99 964,79 25 % 09.8892 Corea (Repubblica di) 10 366,76 26 156,94 26 941,65 25 % 09.8893 Russia 9 424,08 23 778,40 24 491,75 25 % 09.8894 Brasile 8 577,95 Non applicabile. Non applicabile. 25 % 09.8895 Svizzera 6 648,01 16 773,96 17 277,18 25 % 09.8896 Altri paesi 14 759,92 58 885,04 60 651,59 25 % ( 18 ) 18 Palancole 7301 10 00 Cina 12 198,24 30 778,05 31 701,39 25 % 09.8901 Emirati arabi uniti 6 650,41 16 780,01 17 283,41 25 % 09.8902 Altri paesi 480,04 1 211,21 1 247,54 25 % ( 19 ) 19 Materiale ferroviario 7302 10 22 , 7302 10 28 , 7302 10 40 , 7302 10 50 , 7302 40 00 I contingenti sono validi fino al 30.9.2019 Russia 2 147,19 5 417,70 5 580,23 25 % 09.8906 Cina 2 145,07 5 412,33 5 574,70 25 % 09.8907 Turchia 1 744,68 4 402,10 4 534,17 25 % 09.8908 Ucraina 657,60 1 659,24 ( 20 ) Non applicabile. 25 % 09.8909 Altri paesi 1 010,85 2 550,54 4 336,07 25 % ( 21 ) 20 Tubi gas 7306 30 41 , 7306 30 49 , 7306 30 72 , 7306 30 77 Turchia 88 914,68 224 345,46 231 075,82 25 % 09.8911 India 32 317,40 81 541,78 83 988,04 25 % 09.8912 Macedonia del Nord 9 637,48 24 316,84 25 046,35 25 % 09.8913 Altri paesi 22 028,87 55 582,25 57 249,72 25 % ( 22 ) 21 Profilati cavi 7306 61 10 , 7306 61 92 , 7306 61 99 Turchia 154 436,15 389 666,25 401 356,24 25 % 09.8916 Russia 35 406,28 89 335,51 92 015,57 25 % 09.8917 Macedonia del Nord 34 028,95 85 860,29 88 436,09 25 % 09.8918 Ucraina 25 240,74 63 686,29 65 596,88 25 % 09.8919 Svizzera 25 265,29 56 276,65 57 964,94 25 % 09.8920 Bielorussia 20 898,79 52 730,88 54 312,80 25 % 09.8921 Altri paesi 25 265,29 63 748,22 65 660,67 25 % ( 23 ) 22 Tubi di acciai inossidabili senza saldatura 7304 11 00 , 7304 22 00 , 7304 24 00 , 7304 41 00 , 7304 49 10 , 7304 49 93 , 7304 49 95 , 7304 49 99 India 8 315,90 20 982,29 21 611,76 25 % 09.8926 Ucraina 5 224,94 13 183,34 13 578,84 25 % 09.8927 Corea (Repubblica di) 1 649,31 4 161,47 4 286,31 25 % 09.8928 Giappone 1 590,45 4 012,94 4 133,33 25 % 09.8929 Stati Uniti d'America 1 393,26 3 515,42 3 620,88 25 % 09.8930 Cina 1 299,98 3 280,05 ( 24 ) Non applicabile. 25 % 09.8931 Altri paesi 2 838,17 7 161,15 10 754,44 25 % ( 25 ) 24 Altri tubi senza saldatura 7304 19 10 , 7304 19 30 , 7304 19 90 , 7304 23 00 , 7304 29 10 , 7304 29 30 , 7304 29 90 , 7304 31 20 , 7304 31 80 , 7304 39 10 , 7304 39 52 , 7304 39 58 , 7304 39 92 , 7304 39 93 , 7304 39 98 , 7304 51 81 , 7304 51 89 , 7304 59 10 , 7304 59 92 , 7304 59 93 , 7304 59 99 , 7304 90 00 Cina 49 483,75 124 855,14 128 600,79 25 % 09.8936 Ucraina 36 779,89 92 801,35 95 585,39 25 % 09.8937 Bielorussia 19 655,31 49 593,37 51 081,17 25 % 09.8938 Giappone 13 766,04 34 733,85 35 775,87 25 % 09.8939 Stati Uniti d'America 12 109,53 30 554,21 31 470,84 25 % 09.8940 Altri paesi 55 345,57 139 645,41 143 834,77 25 % ( 26 ) 25 Grandi tubi saldati 7305 11 00 , 7305 12 00 , 7305 19 00 , 7305 20 00 , 7305 31 00 , 7305 39 00 , 7305 90 00 Russia 140 602,32 354 761,34 Non applicabile. 25 % 09.8941 Turchia 17 543,40 44 264,71 Non applicabile. 25 % 09.8942 Cina 14 213,63 35 863,19 Non applicabile. 25 % 09.8943 Altri paesi 34 011,86 85 817,17 ( 27 ) 536 327,60 25 % ( 28 ) 26 Altri tubi saldati 7306 11 10 , 7306 11 90 , 7306 19 10 , 7306 19 90 , 7306 21 00 , 7306 29 00 , 7306 30 11 , 7306 30 19 , 7306 30 80 , 7306 40 20 , 7306 40 80 , 7306 50 20 , 7306 50 80 , 7306 69 10 , 7306 69 90 , 7306 90 00 Svizzera 64 797,98 163 495,29 168 400,15 25 % 09.8946 Turchia 60 693,64 153 139,43 157 733,61 25 % 09.8947 Emirati arabi uniti 18 676,40 47 123,44 48 537,15 25 % 09.8948 Cina 18 010,22 45 442,58 46 805,85 25 % 09.8949 Taiwan 14 374,20 36 268,32 37 356,37 25 % 09.8950 India 11 358,87 28 660,18 29 519,99 25 % 09.8951 Altri paesi 36 898,57 93 100,78 95 893,81 25 % ( 29 ) 27 Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati 7215 10 00 , 7215 50 11 , 7215 50 19 , 7215 50 80 , 7228 10 90 , 7228 20 99 , 7228 50 20 , 7228 50 40 , 7228 50 61 , 7228 50 69 , 7228 50 80 Russia 117 519,41 296 519,61 305 415,20 25 % 09.8956 Svizzera 27 173,22 68 562,23 70 619,10 25 % 09.8957 Cina 20 273,26 51 152,57 52 687,15 25 % 09.8958 Ucraina 15 969,02 40 292,29 41 501,06 25 % 09.8959 Altri paesi 17 540,47 44 257,32 45 585,04 25 % ( 30 ) 28 Fili di acciai non legati 7217 10 10 , 7217 10 31 , 7217 10 39 , 7217 10 50 , 7217 10 90 , 7217 20 10 , 7217 20 30 , 7217 20 50 , 7217 20 90 , 7217 30 41 , 7217 30 49 , 7217 30 50 , 7217 30 90 , 7217 90 20 , 7217 90 50 , 7217 90 90 Bielorussia 88 294,51 222 780,67 229 464,09 25 % 09.8961 Cina 66 719,82 168 344,42 173 394,75 25 % 09.8962 Russia 41 609,21 104 986,47 108 136,06 25 % 09.8963 Turchia 40 302,46 101 689,34 104 740,02 25 % 09.8964 Ucraina 26 755,09 67 507,23 69 532,45 25 % 09.8965 Altri paesi 39 770,29 100 346,58 103 356,98 25 % ( 31 ) IV.2 – Volumi dei contingenti tariffari globali per trimestre ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 Numero di prodotto Dal 2.2.2019 al 31.3.2019 Dall'1.4.2019 al 30.6.2019 Dall'1.7.2019 al 30.9.2019 Dall'1.10.2019 al 31.12.2019 Dall'1.1.2020 al 31.3.2020 Dall'1.4.2020 al 30.6.2020 Dall'1.7.2020 al 30.9.2020 Dall'1.10.2020 al 31.12.2020 Dall'1.1.2021 al 31.3.2021 Dall'1.4.2021 al 30.6.2021 1 Altri paesi 1 307 737,32 2 051 794,76 2 172 108,07 2 116 842,75 2 093 833,59 2 093 833,59 2 200 669,38 2 200 669,38 2 152 828,74 2 176 749,06 2 Altri paesi 167 401,61 262 647,35 278 048,49 270 974,05 268 028,68 268 028,68 281 704,58 281 704,58 275 580,57 278 642,58 3A Altri paesi 119,25 187,09 198,07 193,03 190,93 190,93 200,67 200,67 196,31 198,49 3B Altri paesi 3 268,01 5 127,39 5 428,05 5 289,94 5 232,44 5 232,44 5 499,42 5 499,42 5 379,87 5 439,65 4A Altri paesi 296 430,19 465 088,74 492 360,66 479 833,44 474 617,86 474 617,86 498 834,77 498 834,77 487 990,53 493 412,65 4B Altri paesi 48 890,51 76 707,53 81 205,51 79 139,39 78 279,18 78 279,18 82 273,30 82 273,30 80 484,75 81 379,02 5 Altri paesi 16 782,91 26 331,80 27 875,85 27 166,60 26 871,31 26 871,31 28 242,39 28 242,39 27 628,42 27 935,41 6 Altri paesi 12 910,76 20 256,54 21 444,34 20 898,73 20 671,57 20 671,57 21 726,32 21 726,32 21 254,01 21 490,16 7 Altri paesi 181 777,76 285 203,04 301 926,80 294 244,83 291 046,51 291 046,51 305 896,87 305 896,87 299 246,94 302 571,91 8 Altri paesi 3 969,15 6 227,46 6 592,63 6 424,89 6 355,05 6 355,05 6 679,31 6 679,31 6 534,11 6 606,71 9 Altri paesi 19 753,81 30 993,05 32 810,42 31 975,62 31 628,06 31 628,06 33 241,85 33 241,85 32 519,20 32 880,53 10 Altri paesi 560,56 879,51 931,08 907,39 897,53 897,53 943,32 943,32 922,81 933,07 12 Altri paesi 29 679,33 46 565,85 49 296,38 48 042,13 47 519,93 47 519,93 49 944,59 49 944,59 48 858,84 49 401,71 13 Altri paesi 84 771,67 133 003,83 140 802,92 137 220,44 135 728,92 135 728,92 142 654,35 142 654,35 139 553,17 141 103,76 14 Altri paesi 3 321,66 5 211,58 5 517,17 5 376,80 5 318,36 5 318,36 5 589,72 5 589,72 5 468,20 5 528,96 15 Altri paesi 445,48 698,95 739,93 721,11 713,27 713,27 749,66 749,66 733,36 741,51 16 Altri paesi 47 495,07 74 518,13 78 887,73 76 880,57 76 044,91 76 044,91 79 925,03 79 925,03 78 187,53 79 056,28 17 Altri paesi 5 745,47 9 014,45 9 543,04 16 567,39 16 387,31 16 387,31 15 287,52 15 287,52 14 955,19 15 121,36 18 Altri paesi 186,86 293,18 310,37 302,47 299,18 299,18 314,45 314,45 307,61 311,03 19 Altri paesi 393,49 617,37 653,57 636,94 ( 32 ) 630,02 630,02 1 092,93 1 092,93 1 069,17 1 081,05 20 Altri paesi 8 575,00 13 453,88 14 242,79 13 880,40 13 729,53 13 729,53 14 430,07 14 430,07 14 116,37 14 273,22 21 Altri paesi 9 834,81 15 430,48 16 335,29 15 919,67 15 746,63 15 746,63 16 550,09 16 550,09 16 190,30 16 370,19 22 Altri paesi 1 104,79 1 733,38 1 835,02 1 788,34 ( 33 ) 1 768,90 1 768,90 2 710,71 2 710,71 2 651,78 2 681,24 24 Altri paesi 21 543,91 33 801,65 35 783,72 34 873,27 34 494,21 34 494,21 36 254,24 36 254,24 35 466,11 35 860,18 25 Altri paesi 13 239,52 20 772,34 21 990,39 21 430,89 ( 34 ) 21 197,95 21 197,95 135 183,94 135 183,94 132 245,16 133 714,55 26 Altri paesi 14 363,20 22 535,37 23 856,80 23 249,80 22 997,09 22 997,09 24 170,49 24 170,49 23 645,05 23 907,77 27 Altri paesi 6 827,84 10 712,64 11 340,81 11 052,26 10 932,13 10 932,13 11 489,93 11 489,93 11 240,15 11 365,04 28 Altri paesi 15 481,05 24 289,24 25 713,51 25 059,28 24 786,90 24 786,90 26 051,62 26 051,62 25 485,28 25 768,45 » ( 1 ) Dal 2.2.2019 al 31.3.2019 e dall'1.7.2019 al 30.9.2019: 09.8601. Dall'1.4.2019 al 30.6.2019: 09.8602. Dall'1.10.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: per la Turchia: 09.8531, per la Russia: 09.8532, per l'India: 09.8533, per la Serbia: 09.8534, per la Corea: 09.8535, per Taiwan: 09.8536 e per gli altri paesi terzi: 09.8601. Dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: per la Turchia: 09.8561, per la Russia: 09.8562, per l'India: 09.8563, per la Serbia: 09.8564, per la Corea: 09.8565, per Taiwan: 09.8566 e per gli altri paesi terzi: 09.8602. ( 2 ) Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8603. Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8604. ( 3 ) Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8605. Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8606. ( 4 ) Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8607. Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8608. ( 5 ) Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8609. Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8610. ( 6 ) Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8611. Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8612 ( 7 ) Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8613. Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8614. ( 8 ) Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8615. Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8616. ( 9 ) Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8617. Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8618. ( 10 ) Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8619. Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8620. ( 11 ) Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8621. Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8622. ( 12 ) Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8623. Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8624. ( 13 ) Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8625. Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8626. ( 14 ) Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8627. Dall'1.4.2019 al 30.6.2019: 09.8628. Dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: per la Turchia*: 09.8541, per la Russia*: 09.8542, per l'Ucraina*: 09.8543, per la Bosnia-Erzegovina*: 09.8544, per la Moldova*: 09.8545, per la Bielorussia: 09.8546 e per gli altri paesi terzi: 09.8628. * In caso di esaurimento dei loro contingenti specifici a norma dell'articolo 1.5. ( 15 ) Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8629. Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8630. ( 16 ) Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8631. Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8632. ( 17 ) Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8633. Dall'1.4.2019 al 30.6.2019: 09.8634. Dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: per l'Ucraina*: 09.8551, per la Svizzera*: 09.8552, per la Russia*: 09.8553, per la Turchia*: 09.8554, per la Bielorussia*: 09.8555, per la Moldova*: 09.8556, per la Bosnia-Erzegovina*: 09.8557 e per gli altri paesi terzi: 09.8634. * In caso di esaurimento dei loro contingenti specifici a norma dell'articolo 1.5. ( 18 ) Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8635. Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8636. ( 19 ) Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8637. Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8638. ( 20 ) A decorrere dall'1.10.2019 il contingente per l'Ucraina sarà trasferito al contingente degli altri paesi e il volume inutilizzato sarà trasferito a norma dell'articolo 2 del presente regolamento. ( 21 ) Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8639. Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8640. ( 22 ) Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8641. Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8642. ( 23 ) Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8643. Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8644. ( 24 ) A decorrere dall'1.10.2019 il contingente per la Cina sarà trasferito al contingente degli altri paesi e il volume inutilizzato sarà trasferito a norma dell'articolo 2 del presente regolamento. ( 25 ) Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8645. Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8646. ( 26 ) Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8647. Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8648. ( 27 ) A decorrere dall'1.10.2019 i contingenti per Russia, Turchia e Cina saranno trasferiti al contingente degli altri paesi e il volume inutilizzato sarà trasferito a norma dell'articolo 2 del presente regolamento. ( 28 ) Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8649. Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8650. ( 29 ) Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8651. Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8652. ( 30 ) Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8653. Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8654. ( 31 ) Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8655. Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8656. ( 32 ) Questo quantitativo sarà modificato dopo il trasferimento dei volumi inutilizzati del contingente specifico per paese con numero d'ordine 09.8909 a norma dell'articolo 2 del presente regolamento. ( 33 ) Questo quantitativo sarà modificato dopo il trasferimento dei volumi inutilizzati del contingente specifico per paese con numero d'ordine 09.8931 a norma dell'articolo 2 del presente regolamento. ( 34 ) Questo quantitativo sarà modificato dopo il trasferimento dei volumi non utilizzati dei contingenti specifici per paese con i numeri d'ordine 09.8941, 09.8942 e 09.8943, conformemente all'articolo 2 del presente regolamento.

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