Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1661/2019

Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1661 della Commissione del 24 settembre 2019 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 24/09/2019 In vigore dal: 24/09/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1661 della Commissione del 24 settembre 2019 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1661 of 24 September 2019 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

1.10.2019 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 251/1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1661 DELLA COMMISSIONE del 24 settembre 2019 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: 1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. 2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. 3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. 4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. 5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2019 Per la Commissione A nome del presidente, Stephen QUEST Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazione 1) 2) 3) Un prodotto liquido di colore giallo chiaro, costituito per il 93 % da esteri etilici di acidi grassi e per il 7 % da oligomeri e gliceridi parziali. Il prodotto è costituito da oli di pesce provenienti da specie ittiche quali acciuga, sardina e sgombro. Il processo di produzione comprende la raffinazione, l’idrolisi, l’etilesterificazione e il frazionamento. Durante l’idrolisi e l’etilesterificazione i trigliceridi sono trasformati in esteri etilici degli acidi grassi. Il prodotto è destinato a ulteriore trasformazione nell’industria alimentare, dei mangimi e farmaceutica. È confezionato e trasportato in atmosfera protettiva in fusti di acciaio della capacità di 190 kg. 2106 90 92 La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, della nota 1 b) del capitolo 38, nonché del testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 92 . La classificazione alla voce 1516 è esclusa in quanto il prodotto è costituito principalmente da esteri etilici ottenuti per esterificazione di acidi grassi con etanolo e non con glicerolo. Il grado di trasformazione che il prodotto ha subito supera pertanto quanto consentito dalla voce 1516 in quanto soltanto i trigliceridi riesterificati possono rientrare in tale voce (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) alla voce 1516, parte B, punto 2). Inoltre, gli esteri etilici degli acidi grassi non sono grassi e oli animali o vegetali (cfr. anche le note esplicative del SA relative al capitolo 15, Considerazioni generali, parte A, secondo paragrafo). È esclusa la classificazione del prodotto nel capitolo 38 in quanto il prodotto ha valore nutritivo ed è utilizzato nella preparazione di alimenti per il consumo umano (cfr. nota 1 b) del capitolo 38). Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 2106 90 92 come altra preparazione alimentare (cfr. anche il parere di classificazione del SA 2106.90/37).

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