Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1713/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1713 della Commissione del 16 novembre 2020 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 della Commissione che modifica alcuni regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia

Pubblicato: 16/11/2020 In vigore dal: 16/11/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1713 della Commissione del 16 novembre 2020 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 della Commissione che modifica alcuni regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1713 of 16 November 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2019/1382 amending certain Regulations imposing anti-dumping or anti-subsidy measures on certain steel products subject to safeguard measures

Testo normativo

17.11.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 384/6 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1713 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2020 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 della Commissione che modifica alcuni regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2015/477 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) , dell’11 marzo 2015, relativo alle misure che l’Unione può adottare in merito all’effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia, considerando quanto segue: (1) Con il regolamento (UE) 2019/159 ( 2 ) la Commissione ha istituito misure di salvaguardia nei confronti di determinati prodotti di acciaio per un periodo di tre anni. Tali misure sono costituite da contingenti tariffari, applicabili per periodi specifici, che prevedono il pagamento di un dazio tariffario oltre contingente del 25 % sulle importazioni che superano una determinata soglia corrispondente al livello medio delle importazioni negli anni dal 2015 al 2017. (2) Con il regolamento (UE) 2019/1382 ( 3 ) la Commissione ha istituito un meccanismo che impedisce l’applicazione simultanea del suddetto dazio tariffario oltre contingente e di misure antidumping e/o compensative applicabili anche ad alcuni prodotti di acciaio. (3) A tal fine l’allegato del regolamento (UE) 2019/1382 elencava tutte le misure antidumping e antisovvenzioni applicabili a prodotti soggetti a misure di salvaguardia all’epoca e specificava il dazio antidumping e/o antisovvenzioni che dovrebbe applicarsi qualora diventasse applicabile la tariffa oltre contingente. (4) Il 6 ottobre 2020, con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 ( 4 ) , la Commissione ha istituito misure antidumping definitive sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan. (5) Conformemente al considerando 310 del regolamento (UE) 2020/1408, il meccanismo che impedisce l’applicazione simultanea di misure si applica a tali prodotti in quanto anch’essi sono soggetti a misure di salvaguardia (prodotto numero 8). È pertanto opportuno modificare l’allegato del regolamento (UE) 2019/1382 al fine di includervi il regolamento (UE) 2020/1408. (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato degli strumenti di difesa commerciale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 è così modificato: 1. Nell’allegato 1.B «Elenco dei regolamenti che istituiscono misure antidumping e antisovvenzioni sui prodotti soggetti alle misure di salvaguardia» è aggiunto il paragrafo seguente: «19)   REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1408 DELLA COMMISSIONE, del 6 ottobre 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan ( GU L 325 del 7.10.2020, pag. 26 ).» 2. Nell’allegato 2 «Aliquote dei dazi antidumping e/o compensativi applicabili allorché sullo stesso prodotto è dovuto un dazio di salvaguardia» è aggiunto il seguente ALLEGATO 2.18: « ALLEGATO 2.18 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 della Commissione, del 6 ottobre 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan ( GU L 325 del 7.10.2020, pag. 26 ). Paese Società Codice aggiuntivo TARIC Dazio antidumping definitivo originario Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia Indonesia PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry C541 17,3 0,0 % Indonesia PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel C547 17,3 0,0 % Indonesia Tutte le altre società C999 17,3 0,0 % Repubblica popolare cinese Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd C163 19,0 0,0 % Repubblica popolare cinese Taiyuan Taigang Daming Metal Products C542 19,0 0,0 % Repubblica popolare cinese Tisco Guangdong Stainless Steel Service Center Co., Ltd C543 19,0 0,0 % Repubblica popolare cinese Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co. Ltd. C025 19,0 0,0 % Repubblica popolare cinese Fujian Fuxin Special Steel Co., Ltd. C544 14,6 0,0 % Repubblica popolare cinese Zhenshi Group Eastern Special Steel Co., Ltd. C558 9,2 0,0 % Repubblica popolare cinese Xiangshui Defeng Metals Co., Ltd C545 17,5 0,0 % Repubblica popolare cinese Fujian Dingxin Technology Co., Ltd. C546 17,5 0,0 % Repubblica popolare cinese Tutte le altre società C999 19,0 0,0 % Taiwan Yieh United Steel Co. C032 4,1 0,0 % Taiwan Tang Eng Iron Works Co. Ltd. C031 4,1 0,0 % Taiwan Walsin Lihwa Co. C548 7,5 0,0 % Taiwan Tutte le altre società C999 7,5 0,0 % » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2020 Per la Commissione La president Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 83 del 27.3.2015, pag. 11 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio ( GU L 31 dell’1.2.2019, pag. 27 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 della Commissione, del 2 settembre 2019, che modifica alcuni regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia ( GU L 227 del 3.9.2019, pag. 1 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 della Commissione, del 6 ottobre 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan ( GU L 325 del 7.10.2020, pag. 26 ).

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