Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1730/2019

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1730 della Commissione del 15 ottobre 2019 che fissa, per l’esercizio contabile 2020 del FEAGA, il tasso di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze

Pubblicato: 15/10/2019 In vigore dal: 15/10/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1730 della Commissione del 15 ottobre 2019 che fissa, per l’esercizio contabile 2020 del FEAGA, il tasso di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1730 of 15 October 2019 fixing the interest rates to be used for calculating the costs of financing intervention measures comprising buying-in, storage and disposal for the 2020 EAGF accounting year

Testo normativo

17.10.2019 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 264/1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1730 della Commissione del 15 ottobre 2019 che fissa, per l’esercizio contabile 2020 del FEAGA, il tasso di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ( 1 ) , in particolare l’articolo 20, paragrafi 1 e 4, previa consultazione del comitato dei fondi agricoli, considerando quanto segue: (1) L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione ( 2 ) prevede che le spese finanziarie relative alle risorse mobilizzate dagli Stati membri per l’acquisto dei prodotti siano determinate secondo le modalità di calcolo definite nell’allegato I di tale regolamento. (2) Ai sensi dell’allegato I, punto I.1, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, il calcolo dell’importo delle spese finanziarie in questione è effettuato sulla base di un tasso di interesse uniforme per l’Unione fissato dalla Commissione all’inizio di ciascun esercizio contabile. Detto tasso di interesse corrisponde alla media dei tassi Euribor a termine di tre e di 12 mesi praticati nel periodo di riferimento di sei mesi stabilito dalla Commissione, precedente la comunicazione degli Stati membri di cui al suddetto allegato, punto I.2, primo capoverso, applicando rispettivamente una ponderazione di un terzo e due terzi. (3) A norma dell’allegato I, punto I.2, primo capoverso, del regolamento (UE) n. 906/2014, per determinare i tassi di interesse applicabili in un dato esercizio contabile gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, su sua richiesta, il tasso di interesse medio da essi realmente sostenuto nel corso del periodo di riferimento di cui al punto I.1 di detto allegato entro il termine specificato nella richiesta. (4) Inoltre, a norma dell’allegato I, punto I.2, secondo capoverso, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, in assenza di comunicazione da parte di uno Stato membro secondo le forme ed entro il termine di cui al primo capoverso dello stesso punto, il tasso di interesse sostenuto da detto Stato membro deve essere considerato pari a 0 %. Se uno Stato membro dichiara di non aver sostenuto spese per interessi, non avendo avuto prodotti agricoli all’ammasso pubblico nel periodo di riferimento, la Commissione deve fissare tale tasso in base al terzo capoverso del medesimo punto. (5) A norma dell’allegato I, punto I.3, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, il tasso di interesse determinato in applicazione del disposto del punto I.2 di tale allegato va confrontato con il tasso di interesse uniforme fissato in applicazione del disposto del relativo punto I.1. Il tasso di interesse applicabile a ciascuno Stato membro deve essere il valore più basso tra i suddetti due tassi di interesse. Tuttavia, tassi di interesse negativi non possono essere presi in considerazione per il rimborso delle spese degli Stati membri. (6) È opportuno fissare i tassi di interesse da applicare per l’esercizio contabile 2020 del FEAGA tenendo conto di questi diversi fattori. (7) Al fine di evitare un vuoto giuridico per quanto riguarda il tasso di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi, è opportuno che il nuovo tasso si applichi con effetto retroattivo a decorrere dal 1 o ottobre 2019, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilitare le risorse destinate all’acquisto dei prodotti all’intervento, imputabili all’esercizio contabile 2020 del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), i tassi di interesse di cui all’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, definiti a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, sono fissati a 0 %. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o ottobre 2019. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2019 Per la Commissione Il president Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549 . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le spese dell’intervento pubblico ( GU L 255 del 28.8.2014, pag. 1 ).

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