Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1733 della Commissione del 19 novembre 2020 che stabilisce i volumi limite per gli anni 2021 e 2022 ai fini dell’eventuale applicazione di dazi addizionali all’importazione di taluni ortofrutticoli
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1733 della Commissione del 19 novembre 2020 che stabilisce i volumi limite per gli anni 2021 e 2022 ai fini dell’eventuale applicazione di dazi addizionali all’importazione di taluni ortofrutticoli
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1733 of 19 November 2020 fixing the trigger volumes for the years 2021 and 2022 for the purposes of possible application of additional import duties on certain fruit and vegetables
Testo normativo
20.11.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 390/7
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1733 DELLA COMMISSIONE
del 19 novembre 2020
che stabilisce i volumi limite per gli anni 2021 e 2022 ai fini dell’eventuale applicazione di dazi addizionali all’importazione di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007
(
1
)
del Consiglio, in particolare l’articolo 183, primo comma, lettera b),
considerando quanto segue:
(1)
L’articolo 39 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione
(
2
)
stabilisce che un dazio addizionale all’importazione di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 può essere applicato ai prodotti e nei periodi indicati nell’allegato VII di tale regolamento di esecuzione. Tale dazio addizionale all’importazione si applica se il quantitativo di prodotti immessi in libera pratica per uno dei periodi di applicazione indicati nel suddetto allegato supera il volume limite delle importazioni in un anno per tale prodotto. Il dazio addizionale all’importazione non è applicato se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell’Unione o gli effetti appaiono sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito.
(2)
A norma dell’articolo 182, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 i volumi limite delle importazioni per l’eventuale applicazione di dazi addizionali all’importazione di taluni ortofrutticoli si basano sui dati relativi alle importazioni e al consumo interno dei tre anni precedenti. Sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri per gli anni 2017, 2018 e 2019 è opportuno stabilire i volumi limite per taluni ortofrutticoli per gli anni 2021 e 2022.
(3)
Tenendo conto del fatto che il periodo di applicazione degli eventuali dazi addizionali all’importazione di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 decorre, per un certo numero di prodotti, dal 1
o
gennaio, è opportuno che il presente regolamento si applichi dal 1
o
gennaio 2021,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per gli anni 2021 e 2022, i volumi limite di cui all’articolo 182, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i prodotti di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 sono stabiliti conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Esso si applica a decorrere dal 1
o
gennaio 2021.
Esso cessa di produrre effetti il 30 giugno 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati (
GU L 138 del 25.5.2017, pag. 57
).
ALLEGATO
Volumi limite per i prodotti e i periodi stabiliti nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 ai fini dell’eventuale applicazione di dazi addizionali all’importazione
Fatte salve le regole sull’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Ai fini del presente allegato, il campo di applicazione dei dazi addizionali all’importazione è determinato sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.
Numero d’ordine
Codice NC
Designazione dei prodotti
Periodo di applicazione
Volume limite (in t)
2021
2022
78.0020
0702 00 00
Pomodori
Dal 1
o
giugno al 30 settembre
59 963
78.0015
Dal 1
o
ottobre
al 31 maggio
580 556
78.0065
0707 00 05
Cetrioli
Dal 1
o
maggio al 31 ottobre
101 375
78.0075
Dal 1
o
novembre
al 30 aprile
44 042
78.0085
0709 91 00
Carciofi
Dal 1
o
novembre
al 30 giugno
11 740
78.0100
0709 93 10
Zucchine
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
110 966
78.0110
0805 10 22
0805 10 24
0805 10 28
Arance
Dal 1
o
dicembre
al 31 maggio
421 265
78.0120
0805 22 00
Clementine
Dal 1
o
novembre
alla fine di febbraio
83 002
78.0130
0805 21
0805 29 00
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi
Dal 1
o
novembre
alla fine di febbraio
178 921
78.0160
0805 50 10
Limoni
Dal 1
o
gennaio al 31 maggio
147 143
78.0155
Dal 1
o
giugno al 31 dicembre
332 890
78.0170
0806 10 10
Uve da tavola
Dal 16 luglio al 16 novembre
72 065
78.0175
0808 10 80
Mele
Dal 1
o
gennaio al 31 agosto
1 021 853
78.0180
Dal 1
o
settembre al 31 dicembre
44 819
78.0220
0808 30 90
Pere
Dal 1
o
gennaio al 30 aprile
136 876
78.0235
Dal 1
o
luglio al 31 dicembre
19 527
78.0250
0809 10 00
Albicocche
Dal 1
o
giugno al 31 luglio
54 488
78.0265
0809 29 00
Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide
Dal 16 maggio al 15 agosto
34 052
78.0270
0809 30
Pesche, comprese le pesche noci
Dal 16 giugno al 30 settembre
204 899
78.0280
0809 40 05
Prugne
Dal 16 giugno al 30 settembre
32 563
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