Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1752/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1752 della Commissione del 23 novembre 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa all’Australia nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 23/11/2020 In vigore dal: 23/11/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1752 della Commissione del 23 novembre 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa all’Australia nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1752 of 23 November 2020 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for Australia in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into or transit through the Union in relation to highly pathogenic avian influenza (Text with EEA relevance)

Testo normativo

24.11.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 394/5 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1752 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa all’Australia nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ( 1 ) , in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1), primo comma, e punto 4), e l’articolo 9, paragrafo 4, vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ( 2 ) , in particolare l’articolo 23, paragrafo 1, l’articolo 24, paragrafo 2, e l’articolo 25, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione ( 3 ) definisce le condizioni di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell’Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Esso dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell’Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all’allegato I, parte 1. (2) Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, zona o compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). (3) L’Australia figura nell’elenco dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo dal quale le importazioni e il transito nell’Unione dei prodotti in questione non sono soggetti a restrizioni per la presenza di HPAI. (4) Il 31 luglio 2020 l’Australia ha confermato all’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) la presenza di HPAI del sottotipo H7N7 in un’azienda avicola di Lethbridge, nello stato del Victoria. A causa di tale focolaio confermato di HPAI, l’Australia non può più essere considerata indenne dalla malattia e le autorità veterinarie australiane non sono in grado di certificare le partite di prodotti in questione destinati all’importazione o al transito nell’Unione. (5) La voce relativa all’Australia nella tabella di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe essere quindi modificata per tenere conto dell’attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo alla luce del focolaio di HPAI in corso. Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno indicare nel medesimo allegato la data a partire dalla quale tale paese terzo non poteva più essere considerato indenne da HPAI. Ciò garantisce anche che, nel momento in cui l’Australia torni ad essere definitivamente indenne da HPAI e sia fissata una data di apertura, l’introduzione nell’Unione delle partite di detti prodotti ottenuti dopo la data di chiusura e prima di tale data di apertura non sia consentita. (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008. (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2020 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11 . ( 2 ) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74 . ( 3 ) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria ( GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1 ). ALLEGATO Nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, la voce relativa all’Australia è sostituita dalla seguente: Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento Certificato veterinario Condizioni specifiche Condizioni specifiche Qualifica relativa alla sorveglianzadell’influenza aviaria Qualifica relativa alla vaccinazionecontro l’influenza aviaria Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella ( 6 ) Modelli Garanzie supplementari Data di chiusura ( 1 ) Data di apertura ( 2 ) 1 2 3 4 5 6 6 A 6B 7 8 9 «AU – Australia AU-0 L’intero paese SPF EP, E S4 BPP, DOC, HEP, SRP, LT20 31.7.2020 S0, ST0» BPR I DOR II HER III POU VI RAT VII

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 1752/2020 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Decisione UE 1083/2026
Decisione (PESC) 2026/1083 del Consiglio, dell’11 maggio 2026, che modifica la …
Legge 71/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32…
Legge 70/2026
Valorizzazione della risorsa mare. (26G00091)
Legge 68/2026
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Citta' del Capo del 2012 sull'attuazione…
Legge 66/2026
Disposizioni urgenti per il Piano Casa. (26G00090)
Legge 65/2026
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l…

Altre normative del 2020

Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero – Soggetti che han… Interpello AdE 78 Superbonus – immodificabilità opzione cessione del credito/sconto in fattura ex articolo … Interpello AdE 34 Interventi effettuati nei territori colpiti da eventi sismici – Articolo 119, comma 8–ter… Risoluzione AdE 34 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 e “F24 enti pubbl… Risoluzione AdE 3 Il termine per il trasferimento della residenza per l'acquisto della ''prima casa'' ogget… Interpello AdE 23