Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2006/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2020 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2020 a motivo della pesca eccessiva esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247

Pubblicato: 08/12/2020 In vigore dal: 08/12/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2020 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2020 a motivo della pesca eccessiva esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247 EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2006 of 8 December 2020 operating deductions from fishing quotas available for certain stocks in 2020 on account of overfishing of other stocks in the previous years and amending Implementing Regulation (EU) 2020/1247

Testo normativo

9.12.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 414/1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2006 DELLA COMMISSIONE dell’8 dicembre 2020 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2020 a motivo della pesca eccessiva esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247 LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ( 1 ) , in particolare l’articolo 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5, considerando quanto segue: (1) I contingenti di pesca per il 2019 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2018/1628 ( 2 ) , (UE) 2018/2025 ( 3 ) , (UE) 2018/2058 ( 4 ) e (UE) 2019/124 ( 5 ) del Consiglio. (2) I contingenti di pesca per il 2020 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2018/2025, (UE) 2019/1838 ( 6 ) , (UE) 2019/2236 ( 7 ) e (UE) 2020/123 ( 8 ) del Consiglio. (3) A norma dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro. (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247 ( 9 ) della Commissione ha stabilito detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per determinati stock nel 2020 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti. (5) Per alcuni Stati membri, ossia Danimarca, Spagna e Francia, non è stato possibile applicare, con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247, alcune detrazioni dai contingenti assegnati per gli stock oggetto di superamento poiché nel 2020 tali Stati membri non disponevano di contingenti per tali stock. (6) A norma dell’articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se non è possibile operare detrazioni dallo stock oggetto di superamento nell’anno successivo al superamento stesso, in quanto lo Stato membro interessato non dispone di un contingente per tale stock, è possibile, previa consultazione degli Stati membri interessati, operare detrazioni da altri stock presenti nella stessa zona geografica o aventi lo stesso valore commerciale. Conformemente alla comunicazione 2012/C 72/07 della Commissione recante orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 ( 10 ) («gli orientamenti»), tali detrazioni dovrebbero essere preferibilmente applicate nell’anno o negli anni successivi a contingenti assegnati per stock pescati dalla stessa flotta che ha superato il contingente. (7) Gli Stati membri interessati sono stati consultati per quanto riguarda alcune detrazioni applicabili a contingenti assegnati per stock diversi da quelli che hanno formato oggetto di superamento. (8) Inoltre, alcune detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247 superano il contingente adattato disponibile nel 2020 e non possono pertanto essere interamente applicate in tale anno. Conformemente agli orientamenti, i quantitativi residui dovrebbero essere detratti dai contingenti adattati disponibili negli anni successivi fino a quando l’intero quantitativo oggetto di sovrasfruttamento non sia stato pienamente compensato. (9) Inoltre, le autorità spagnole della pesca hanno constatato che i dati di cattura relativi al 2019 usati per il calcolo dell’eccessiva pressione di pesca del tonno obeso nell’Oceano Atlantico (BET/ATLANT) non erano corretti e che il superamento di tale contingente era inferiore a quello preso in considerazione ai fini delle detrazioni stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247. È pertanto opportuno adeguare i dati di cattura, il tasso di utilizzo del contingente, i quantitativi pescati in eccesso e la detrazione dal contingente spagnolo di tonno obeso nell’Oceano Atlantico per il 2020 previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247. (10) Nel 2019 il Portogallo ha superato il contingente ad esso assegnato per il tonno bianco nell’Oceano Atlantico a nord di 5° N (ALB/AN05N). Il 14 luglio 2020 il Portogallo ha chiesto di ripartire la detrazione dovuta su un periodo di due anni. In base al punto 3, lettera c), degli orientamenti, è possibile ripartire la detrazione su periodi di due anni o su periodi più lunghi se norme internazionali specifiche (quali quelle delle organizzazioni regionali di gestione della pesca) in materia di restituzione per lo stock di cui trattasi lo prevedono. Alla luce delle informazioni trasmesse dal Portogallo e considerato che, a norma del paragrafo 7 della raccomandazione supplementare ICCAT 16-06 relativa al programma pluriennale di conservazione e di gestione per il tonno bianco dell’Atlantico settentrionale ( 11 ) , qualsiasi superamento del contingente/limite di cattura annuale di una parte contraente per l’anno 2019 è detratto dal rispettivo contingente/limite di cattura nel corso o prima dell’anno di adeguamento 2021, si dovrebbe accettare una ripartizione della detrazione su un periodo di due anni, inclusi i fattori moltiplicatori pertinenti. È pertanto opportuno adeguare le detrazioni dal contingente del 2020 previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247. (11) Ulteriori aggiornamenti o correzioni potrebbero aver luogo a seguito dell’individuazione, per l’esercizio in corso o quello precedente, di errori, omissioni o inesattezze nei dati di cattura dichiarati dagli Stati membri a norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009. (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I contingenti di pesca fissati per il 2020 nei regolamenti (UE) 2018/2025, (UE) 2019/1838, (UE) 2019/2236 e (UE) 2020/123 di cui all’allegato I del presente regolamento sono ridotti mediante applicazione delle detrazioni su altri stock stabilite nel suddetto allegato. Articolo 2 Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247 è modificato in conformità all’allegato II del presente regolamento. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’8 dicembre 2020 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (UE) 2018/1628 del Consiglio, del 30 ottobre 2018, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque ( GU L 272 del 31.10.2018, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell’Unione per determinati stock ittici di acque profonde ( GU L 325 del 20.12.2018, pag. 7 ). ( 4 ) Regolamento (UE) 2018/2058 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Nero ( GU L 329 del 27.12.2018, pag. 8 ). ( 5 ) Regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio, del 30 gennaio 2019, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione ( GU L 29 del 31.1.2019, pag. 1 ). ( 6 ) Regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio, del 30 ottobre 2019, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque ( GU L 281 del 31.10.2019, pag. 1 ). ( 7 ) Regolamento (UE) 2019/2236 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero ( GU L 336 del 30.12.2019, pag. 14 ). ( 8 ) Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione ( GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1 ). ( 9 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247 della Commissione, del 2 settembre 2020, concernente l’applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2020 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata nell’anno precedente ( GU L 288 del 3.9.2020, pag. 21 ). ( 10 ) Comunicazione della Commissione — Orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 (2012/C 72/07) ( GU C 72 del 10.3.2012, pag. 27 ). ( 11 ) https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2016-06-e.pdf ALLEGATO I DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA PER IL 2020 DA APPLICARE AD ALTRI STOCK STOCK OGGETTO DI SUPERAMENTO ALTRI STOCK Stato membro Codice della specie Codice della zona Nome della specie Nome della zona Quantitativo che non può essere detratto dal contingente di pesca per il 2020 per lo stock oggetto di superamento (in kg) Stato membro Codice della specie Codice della zona Nome della specie Nome della zona Quantitativo da detrarre dal contingente di pesca per il 2020 per gli altri stock (in kg) DK POK 1N2AB. Merluzzo carbonaro Acque norvegesi delle zone 1 e 2 33 968 DK HER 1/2- Aringa Acque dell’Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2 33 968 ES GHL 1N2AB. Ippoglosso nero Acque norvegesi delle zone 1 e 2 18 338 ES REB 1N2AB. Scorfano Acque norvegesi delle zone 1 e 2 18 338 ES OTH 1N2AB. Altre specie Acque norvegesi delle zone 1 e 2 3 895 ES REB 1N2AB. Scorfano Acque norvegesi delle zone 1 e 2 3 895 ES POK 1N2AB. Merluzzo carbonaro Acque norvegesi delle zone 1 e 2 2 607 ES REB 1N2AB. Scorfano Acque norvegesi delle zone 1 e 2 2 607 FR SWO AS05N Pesce spada Oceano Atlantico, a sud di 5° N 3 500 FR ALB AS05N Alalunga australe Oceano Atlantico, a sud di 5° N 3 500 ALLEGATO II L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247 è sostituito dal seguente: «ALLEGATO DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA RELATIVI AL 2020 PER GLI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO Stato membro Codice della specie Codice della zona Nome della specie Nome della zona Contingente iniziale 2019 (in kg) Sbarchi consentiti 2019 (quantitativo totale adattato in kg) ( 1 ) Totale catture 2019 (quantitativoin kg) Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in kg) Fattore moltiplicatore ( 2 ) Fattore moltiplicatore addizionale ( 3 ) ( 4 ) Detrazioni in sospeso dall’anno o dagli anni precedenti ( 5 ) (quantitativo in kg) Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2020 ( 6 ) e gli anni successivi (quantitativo in kg) Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2020 per gli stock che hanno formato oggetto di superamento ( 7 ) (quantitativo in kg) Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2020 per altri stock (quantitativo in kg) Da detrarre dai contingenti di pesca per il 2021 e l’anno o gli anni successivi (quantitativo in kg) DE HER 4AB. Aringa Acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N 39 404 000 25 460 900 27 182 070 106,76 % 1 721 170 / / / 1 721 170 1 721 170 / / DE MAC 2CX14- Sgombro 3a e 4; acque dell’Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32 441 000 14 859 024 15 542 581 104,60 % 683 557 / / / 683 557 683 557 / / DK MAC 2CX14- Sgombro 6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14 / 2 688 463 2 693 920 100,20 % 5 457 / / / 5 457 5 457 / / DK MAC 2A34. Sgombro 3a e 4; acque dell’Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32 14 480 000 13 330 744 14 022 305 105,19 % 691 561 / / / 691 561 691 561 / / DK MAC 2A4 A-N Sgombro Acque norvegesi delle zone 2a e 4a 10 242 000 10 252 106 11 197 228 109,22 % 945 122 / / / 945 122 945 122 / / DK POK 1N2AB. Merluzzo carbonaro Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / 17 000 50 968 299,81 % 33 968 1,00 / / 33 968 / 33 968 / ES BET ATLANT Tonno obeso Oceano Atlantico 9 415 300 8 941 151 9 090 055 101,67 % 148 904 / C ( 8 ) / 148 904 148 904 / / ES COD 1/2B. Merluzzo bianco 1 e 2b 11 562 000 8 455 844 8 463 118 100,09 % 7 274 / / / 7 274 7 274 / / ES GHL 1N2AB. Ippoglosso nero Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / 2 000 14 225 711,25 % 12 225 1,00 A / 18 338 / 18 338 / ES OTH 1N2AB. Altre specie Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / 31 800 35 695 112,25 % 3 895 1,00 / / 3 895 / 3 895 / ES POK 1N2AB. Merluzzo carbonaro Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / 196 000 198 607 101,33 % 2 607 / / / 2 607 / 2 607 / ES RED N3LN Scorfano NAFO 3LN / 515 100 517 806 100,53 % 2 706 / / / 2 706 2 706 / / ES RJU 9-C. Razza ondulata Acque dell’Unione della zona 9 15 000 15 000 15 511 103,41 % 511 ( 9 ) N/P N/P 2 067 2 067 0 / 2 067 FR BET ATLANT Tonno obeso Oceano Atlantico 4 167 700 4 167 700 4 687 551 112,47 % 519 851 1,20 C / 883 747 883 747 / / FR RJE 7FG. Razza dagli occhi piccoli Acque dell’Unione delle zone 7f e 7g 79 000 90 399 91 485 101,20 % 1 086 / / / 1 086 1 086 / / FR RJU 7DE. Razza ondulata Acque dell’Unione delle zone 7d e 7e 103 000 168 000 177 718 105,78 % 9 718 / / / 9 718 9 718 / / FR SWO AS05N Pesce spada Oceano Atlantico, a sud di 5° N / / 3 500 N/P 3 500 / / / 3 500 / 3 500 / GB COD N1GL14 Merluzzo bianco Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 364 000 353 500 353 500 100 % 0 / / 4 167 4 167 4 167 / / GB HER 4AB. Aringa Acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N 55 583 000 62 320 196 62 607 628 100,46 % 287 432 / / / 287 432 287 432 / / GB MAC 2CX14- Sgombro 6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14 152 115 000 145 768 635 154 072 694 105,70 % 8 304 059 / A ( 8 ) / 8 304 059 8 304 059 / / GB RJU 7DE. Razza ondulata Acque dell’Unione delle zone 7d e 7e 58 000 61 200 63 133 103,16 % 1 933 / / / 1 933 1 933 / / EL BFT AE45WM Tonno rosso Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo 285 110 304 110 312 690 102,82 % 8 580 / C ( 8 ) / 8 580 8 580 / / IE ALB AN05N Alalunga del nord Oceano Atlantico, a nord di 5° N 2 854 300 3 115 420 3 213 170 103,14 % 97 750 / C ( 8 ) / 97 750 97 750 / / NL HER 4CXB7D Aringa 4c, 7d escluso lo stock di Blackwater 18 162 000 19 497 305 19 512 481 100,08 % 15 176 / / / 15 176 15 176 / / NL MAC 2A34. Sgombro 3a e 4; acque dell’Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32 1 342 000 1 494 000 2 012 324 134,69 % 518 324 1,40 / / 725 654 725 654 / / PT ALB AN05N Alalunga del nord Oceano Atlantico, a nord di 5° N 1 994 200 1 794 200 2 463 161 137,28 % 668 961 1,40 C / 1 271 026 635 513 ( 10 ) / 635 513 ( 10 ) PT ALF 3X14- Berici Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 164 000 149 034 156 756 105,18 % 7 722 / A ( 8 ) / 7 722 7 722 / / PT BUM ATLANT Marlin blu Oceano Atlantico 50 440 7 076 18 016 254,61 % 10 940 1,00 A / 16 410 16 410 / / PT RJU 9-C. Razza ondulata Acque dell’Unione della zona 9 15 000 21 705 24 589 113,29 % 2 884 1,00 / / 2 884 2 884 / / PT SWO AN05N Pesce spada Oceano Atlantico, a nord di 5° N 1 010 390 2 410 390 2 414 333 100,16 % 3 943 / / / 3 943 3 943 / / SE MAC 2A34. Sgombro 3a e 4; acque dell’Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32 4 034 000 2 945 203 3 075 839 104,44 % 130 636 / / / 130 636 130 636 / / » ( 1 ) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22 ), dei trasferimenti di contingenti dal 2018 al 2019 in conformità dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio ( GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3 ) e dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione di possibilità di pesca in conformità degli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009. ( 2 ) Come previsto all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00. ( 3 ) Come previsto all’articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %. ( 4 ) La lettera “A” indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2017, 2018 e 2019. La lettera “C” indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale. ( 5 ) Quantitativi rimanenti dall’anno o dagli anni precedenti. ( 6 ) Detrazioni da effettuare nel 2020. ( 7 ) Detrazioni da effettuare nel 2020 che potrebbero essere effettivamente applicate tenuto conto del contingente disponibile al 10 settembre 2020. ( 8 ) Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti. ( 9 ) I quantitativi inferiori a una tonnellata non sono presi in considerazione. ( 10 ) Su richiesta del Portogallo, la detrazione di 1 271 026 kg in scadenza nel 2020 viene equamente ripartita su un arco di due anni (2020 e 2021).

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