Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2020 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2020 a motivo della pesca eccessiva esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2020 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2020 a motivo della pesca eccessiva esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2006 of 8 December 2020 operating deductions from fishing quotas available for certain stocks in 2020 on account of overfishing of other stocks in the previous years and amending Implementing Regulation (EU) 2020/1247
Testo normativo
9.12.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 414/1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2006 DELLA COMMISSIONE
dell’8 dicembre 2020
che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2020 a motivo della pesca eccessiva esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006
(
1
)
, in particolare l’articolo 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5,
considerando quanto segue:
(1)
I contingenti di pesca per il 2019 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2018/1628
(
2
)
, (UE) 2018/2025
(
3
)
, (UE) 2018/2058
(
4
)
e (UE) 2019/124
(
5
)
del Consiglio.
(2)
I contingenti di pesca per il 2020 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2018/2025, (UE) 2019/1838
(
6
)
, (UE) 2019/2236
(
7
)
e (UE) 2020/123
(
8
)
del Consiglio.
(3)
A norma dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.
(4)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247
(
9
)
della Commissione ha stabilito detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per determinati stock nel 2020 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti.
(5)
Per alcuni Stati membri, ossia Danimarca, Spagna e Francia, non è stato possibile applicare, con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247, alcune detrazioni dai contingenti assegnati per gli stock oggetto di superamento poiché nel 2020 tali Stati membri non disponevano di contingenti per tali stock.
(6)
A norma dell’articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se non è possibile operare detrazioni dallo stock oggetto di superamento nell’anno successivo al superamento stesso, in quanto lo Stato membro interessato non dispone di un contingente per tale stock, è possibile, previa consultazione degli Stati membri interessati, operare detrazioni da altri stock presenti nella stessa zona geografica o aventi lo stesso valore commerciale. Conformemente alla comunicazione 2012/C 72/07 della Commissione recante orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009
(
10
)
(«gli orientamenti»), tali detrazioni dovrebbero essere preferibilmente applicate nell’anno o negli anni successivi a contingenti assegnati per stock pescati dalla stessa flotta che ha superato il contingente.
(7)
Gli Stati membri interessati sono stati consultati per quanto riguarda alcune detrazioni applicabili a contingenti assegnati per stock diversi da quelli che hanno formato oggetto di superamento.
(8)
Inoltre, alcune detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247 superano il contingente adattato disponibile nel 2020 e non possono pertanto essere interamente applicate in tale anno. Conformemente agli orientamenti, i quantitativi residui dovrebbero essere detratti dai contingenti adattati disponibili negli anni successivi fino a quando l’intero quantitativo oggetto di sovrasfruttamento non sia stato pienamente compensato.
(9)
Inoltre, le autorità spagnole della pesca hanno constatato che i dati di cattura relativi al 2019 usati per il calcolo dell’eccessiva pressione di pesca del tonno obeso nell’Oceano Atlantico (BET/ATLANT) non erano corretti e che il superamento di tale contingente era inferiore a quello preso in considerazione ai fini delle detrazioni stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247. È pertanto opportuno adeguare i dati di cattura, il tasso di utilizzo del contingente, i quantitativi pescati in eccesso e la detrazione dal contingente spagnolo di tonno obeso nell’Oceano Atlantico per il 2020 previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247.
(10)
Nel 2019 il Portogallo ha superato il contingente ad esso assegnato per il tonno bianco nell’Oceano Atlantico a nord di 5° N (ALB/AN05N). Il 14 luglio 2020 il Portogallo ha chiesto di ripartire la detrazione dovuta su un periodo di due anni. In base al punto 3, lettera c), degli orientamenti, è possibile ripartire la detrazione su periodi di due anni o su periodi più lunghi se norme internazionali specifiche (quali quelle delle organizzazioni regionali di gestione della pesca) in materia di restituzione per lo stock di cui trattasi lo prevedono. Alla luce delle informazioni trasmesse dal Portogallo e considerato che, a norma del paragrafo 7 della raccomandazione supplementare ICCAT 16-06 relativa al programma pluriennale di conservazione e di gestione per il tonno bianco dell’Atlantico settentrionale
(
11
)
, qualsiasi superamento del contingente/limite di cattura annuale di una parte contraente per l’anno 2019 è detratto dal rispettivo contingente/limite di cattura nel corso o prima dell’anno di adeguamento 2021, si dovrebbe accettare una ripartizione della detrazione su un periodo di due anni, inclusi i fattori moltiplicatori pertinenti. È pertanto opportuno adeguare le detrazioni dal contingente del 2020 previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247.
(11)
Ulteriori aggiornamenti o correzioni potrebbero aver luogo a seguito dell’individuazione, per l’esercizio in corso o quello precedente, di errori, omissioni o inesattezze nei dati di cattura dichiarati dagli Stati membri a norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
(12)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I contingenti di pesca fissati per il 2020 nei regolamenti (UE) 2018/2025, (UE) 2019/1838, (UE) 2019/2236 e (UE) 2020/123 di cui all’allegato I del presente regolamento sono ridotti mediante applicazione delle detrazioni su altri stock stabilite nel suddetto allegato.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247 è modificato in conformità all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 dicembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2018/1628 del Consiglio, del 30 ottobre 2018, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (
GU L 272 del 31.10.2018, pag. 1
).
(
3
)
Regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell’Unione per determinati stock ittici di acque profonde (
GU L 325 del 20.12.2018, pag. 7
).
(
4
)
Regolamento (UE) 2018/2058 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Nero (
GU L 329 del 27.12.2018, pag. 8
).
(
5
)
Regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio, del 30 gennaio 2019, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (
GU L 29 del 31.1.2019, pag. 1
).
(
6
)
Regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio, del 30 ottobre 2019, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (
GU L 281 del 31.10.2019, pag. 1
).
(
7
)
Regolamento (UE) 2019/2236 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (
GU L 336 del 30.12.2019, pag. 14
).
(
8
)
Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (
GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1
).
(
9
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247 della Commissione, del 2 settembre 2020, concernente l’applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2020 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata nell’anno precedente (
GU L 288 del 3.9.2020, pag. 21
).
(
10
)
Comunicazione della Commissione — Orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 (2012/C 72/07) (
GU C 72 del 10.3.2012, pag. 27
).
(
11
)
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2016-06-e.pdf
ALLEGATO I
DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA PER IL 2020 DA APPLICARE AD ALTRI STOCK
STOCK OGGETTO DI SUPERAMENTO
ALTRI STOCK
Stato membro
Codice della specie
Codice della zona
Nome della specie
Nome della zona
Quantitativo che non può essere detratto dal contingente di pesca per il 2020 per lo stock oggetto di superamento (in kg)
Stato membro
Codice della specie
Codice della zona
Nome della specie
Nome della zona
Quantitativo da detrarre dal contingente di pesca per il 2020 per gli altri stock (in kg)
DK
POK
1N2AB.
Merluzzo carbonaro
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
33 968
DK
HER
1/2-
Aringa
Acque dell’Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2
33 968
ES
GHL
1N2AB.
Ippoglosso nero
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
18 338
ES
REB
1N2AB.
Scorfano
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
18 338
ES
OTH
1N2AB.
Altre specie
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
3 895
ES
REB
1N2AB.
Scorfano
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
3 895
ES
POK
1N2AB.
Merluzzo carbonaro
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
2 607
ES
REB
1N2AB.
Scorfano
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
2 607
FR
SWO
AS05N
Pesce spada
Oceano Atlantico, a sud di 5° N
3 500
FR
ALB
AS05N
Alalunga australe
Oceano Atlantico, a sud di 5° N
3 500
ALLEGATO II
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO
DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA RELATIVI AL 2020 PER GLI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO
Stato membro
Codice della specie
Codice della zona
Nome della specie
Nome della zona
Contingente iniziale 2019 (in kg)
Sbarchi consentiti 2019 (quantitativo totale adattato in kg)
(
1
)
Totale catture 2019 (quantitativoin kg)
Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti
Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in kg)
Fattore moltiplicatore
(
2
)
Fattore moltiplicatore addizionale
(
3
)
(
4
)
Detrazioni in sospeso dall’anno o dagli anni precedenti
(
5
)
(quantitativo in kg)
Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2020
(
6
)
e gli anni successivi (quantitativo in kg)
Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2020 per gli stock che hanno formato oggetto di superamento
(
7
)
(quantitativo in kg)
Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2020 per altri stock (quantitativo in kg)
Da detrarre dai contingenti di pesca per il 2021 e l’anno o gli anni successivi (quantitativo in kg)
DE
HER
4AB.
Aringa
Acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N
39 404 000
25 460 900
27 182 070
106,76 %
1 721 170
/
/
/
1 721 170
1 721 170
/
/
DE
MAC
2CX14-
Sgombro
3a e 4; acque dell’Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32
441 000
14 859 024
15 542 581
104,60 %
683 557
/
/
/
683 557
683 557
/
/
DK
MAC
2CX14-
Sgombro
6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14
/
2 688 463
2 693 920
100,20 %
5 457
/
/
/
5 457
5 457
/
/
DK
MAC
2A34.
Sgombro
3a e 4; acque dell’Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32
14 480 000
13 330 744
14 022 305
105,19 %
691 561
/
/
/
691 561
691 561
/
/
DK
MAC
2A4 A-N
Sgombro
Acque norvegesi delle zone 2a e 4a
10 242 000
10 252 106
11 197 228
109,22 %
945 122
/
/
/
945 122
945 122
/
/
DK
POK
1N2AB.
Merluzzo carbonaro
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
/
17 000
50 968
299,81 %
33 968
1,00
/
/
33 968
/
33 968
/
ES
BET
ATLANT
Tonno obeso
Oceano Atlantico
9 415 300
8 941 151
9 090 055
101,67 %
148 904
/
C
(
8
)
/
148 904
148 904
/
/
ES
COD
1/2B.
Merluzzo bianco
1 e 2b
11 562 000
8 455 844
8 463 118
100,09 %
7 274
/
/
/
7 274
7 274
/
/
ES
GHL
1N2AB.
Ippoglosso nero
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
/
2 000
14 225
711,25 %
12 225
1,00
A
/
18 338
/
18 338
/
ES
OTH
1N2AB.
Altre specie
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
/
31 800
35 695
112,25 %
3 895
1,00
/
/
3 895
/
3 895
/
ES
POK
1N2AB.
Merluzzo carbonaro
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
/
196 000
198 607
101,33 %
2 607
/
/
/
2 607
/
2 607
/
ES
RED
N3LN
Scorfano
NAFO 3LN
/
515 100
517 806
100,53 %
2 706
/
/
/
2 706
2 706
/
/
ES
RJU
9-C.
Razza ondulata
Acque dell’Unione della zona 9
15 000
15 000
15 511
103,41 %
511
(
9
)
N/P
N/P
2 067
2 067
0
/
2 067
FR
BET
ATLANT
Tonno obeso
Oceano Atlantico
4 167 700
4 167 700
4 687 551
112,47 %
519 851
1,20
C
/
883 747
883 747
/
/
FR
RJE
7FG.
Razza dagli occhi piccoli
Acque dell’Unione delle zone 7f e 7g
79 000
90 399
91 485
101,20 %
1 086
/
/
/
1 086
1 086
/
/
FR
RJU
7DE.
Razza ondulata
Acque dell’Unione delle zone 7d e 7e
103 000
168 000
177 718
105,78 %
9 718
/
/
/
9 718
9 718
/
/
FR
SWO
AS05N
Pesce spada
Oceano Atlantico, a sud di 5° N
/
/
3 500
N/P
3 500
/
/
/
3 500
/
3 500
/
GB
COD
N1GL14
Merluzzo bianco
Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14
364 000
353 500
353 500
100 %
0
/
/
4 167
4 167
4 167
/
/
GB
HER
4AB.
Aringa
Acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N
55 583 000
62 320 196
62 607 628
100,46 %
287 432
/
/
/
287 432
287 432
/
/
GB
MAC
2CX14-
Sgombro
6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14
152 115 000
145 768 635
154 072 694
105,70 %
8 304 059
/
A
(
8
)
/
8 304 059
8 304 059
/
/
GB
RJU
7DE.
Razza ondulata
Acque dell’Unione delle zone 7d e 7e
58 000
61 200
63 133
103,16 %
1 933
/
/
/
1 933
1 933
/
/
EL
BFT
AE45WM
Tonno rosso
Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo
285 110
304 110
312 690
102,82 %
8 580
/
C
(
8
)
/
8 580
8 580
/
/
IE
ALB
AN05N
Alalunga del nord
Oceano Atlantico, a nord di 5° N
2 854 300
3 115 420
3 213 170
103,14 %
97 750
/
C
(
8
)
/
97 750
97 750
/
/
NL
HER
4CXB7D
Aringa
4c, 7d escluso lo stock di Blackwater
18 162 000
19 497 305
19 512 481
100,08 %
15 176
/
/
/
15 176
15 176
/
/
NL
MAC
2A34.
Sgombro
3a e 4; acque dell’Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32
1 342 000
1 494 000
2 012 324
134,69 %
518 324
1,40
/
/
725 654
725 654
/
/
PT
ALB
AN05N
Alalunga del nord
Oceano Atlantico, a nord di 5° N
1 994 200
1 794 200
2 463 161
137,28 %
668 961
1,40
C
/
1 271 026
635 513
(
10
)
/
635 513
(
10
)
PT
ALF
3X14-
Berici
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14
164 000
149 034
156 756
105,18 %
7 722
/
A
(
8
)
/
7 722
7 722
/
/
PT
BUM
ATLANT
Marlin blu
Oceano Atlantico
50 440
7 076
18 016
254,61 %
10 940
1,00
A
/
16 410
16 410
/
/
PT
RJU
9-C.
Razza ondulata
Acque dell’Unione della zona 9
15 000
21 705
24 589
113,29 %
2 884
1,00
/
/
2 884
2 884
/
/
PT
SWO
AN05N
Pesce spada
Oceano Atlantico, a nord di 5° N
1 010 390
2 410 390
2 414 333
100,16 %
3 943
/
/
/
3 943
3 943
/
/
SE
MAC
2A34.
Sgombro
3a e 4; acque dell’Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32
4 034 000
2 945 203
3 075 839
104,44 %
130 636
/
/
/
130 636
130 636
/
/
»
(
1
)
Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22
), dei trasferimenti di contingenti dal 2018 al 2019 in conformità dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (
GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3
) e dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione di possibilità di pesca in conformità degli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
(
2
)
Come previsto all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.
(
3
)
Come previsto all’articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.
(
4
)
La lettera “A” indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2017, 2018 e 2019. La lettera “C” indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.
(
5
)
Quantitativi rimanenti dall’anno o dagli anni precedenti.
(
6
)
Detrazioni da effettuare nel 2020.
(
7
)
Detrazioni da effettuare nel 2020 che potrebbero essere effettivamente applicate tenuto conto del contingente disponibile al 10 settembre 2020.
(
8
)
Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti.
(
9
)
I quantitativi inferiori a una tonnellata non sono presi in considerazione.
(
10
)
Su richiesta del Portogallo, la detrazione di 1 271 026 kg in scadenza nel 2020 viene equamente ripartita su un arco di due anni (2020 e 2021).
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