Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2080 della Commissione del 9 dicembre 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2080 della Commissione del 9 dicembre 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2080 of 9 December 2020 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Testo normativo
15.12.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 423/3
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2080 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 2020
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione
(
1
)
, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1)
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
2
)
, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
2)
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.
3)
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
4)
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. È opportuno che tale periodo sia fissato a tre mesi.
5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2020
Per la Commissione
A nome della presidente
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
).
ALLEGATO
Descrizione delle merci
Classificazione (codice NC)
Motivi
(1)
(2)
(3)
Pomodori tagliati a metà, salati ed essiccati, adatti al consumo immediato. Il tenore di sale varia dal 10,65 % al 17,35 % in peso. A seconda dei differenti livelli di tenore di sale il prodotto è suddiviso in diverse categorie di qualità destinate ad usi diversi.
Il processo di produzione consiste nel tagliare i pomodori freschi, salarli e poi esporli al sole per essiccarli. La salatura è finalizzata principalmente al condimento e alla definizione di diverse categorie di qualità. Come effetto accessorio, la salatura accelera l’essiccazione e permette di conservare il prodotto.
Il prodotto è confezionato sotto vuoto in contenitori di diverse dimensioni ed è conservato in scatole di cartone a una temperatura inferiore a 5 °C.
2002 10 90
La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 2002 , 2002 10 e 2002 10 90 .
La voce 0711 comprende gli ortaggi o i legumi che sono stati trattati esclusivamente per garantirne la conservazione temporanea durante il trasporto o il magazzinaggio prima del loro utilizzo, a condizione che rimangano inadatti al consumo immediato in tale stato. Poiché il prodotto in questione è idoneo al consumo immediato, ne è esclusa la classificazione alla voce 0711 .
La voce 0712 comprende gli ortaggi o legumi che non hanno subito ulteriori preparazioni.
La salatura non è un processo previsto al capitolo 7. È considerata un’ulteriore preparazione perché i processi di essiccazione non richiedono necessariamente l’aggiunta di sale. È pertanto esclusa la classificazione alla voce 0712 .
Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 2002 10 90 come pomodori preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico.
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