Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2083 della Commissione del 14 dicembre 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Giappone nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2083 della Commissione del 14 dicembre 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Giappone nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2083 of 14 December 2020 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for Japan in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into or transit through the Union in relation to highly pathogenic avian influenza (Text with EEA relevance)
Testo normativo
15.12.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 423/20
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2083 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2020
che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Giappone nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano
(
1
)
, in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1), primo comma, l’articolo 8, punto 4), e l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova
(
2
)
, in particolare l’articolo 23, paragrafo 1, e l’articolo 25, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione
(
3
)
stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell’Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Esso dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell’Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all’allegato I, parte 1.
(2)
Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, una sua zona o un suo compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).
(3)
Il Giappone figura nella tabella dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo da cui sono autorizzati, da tutto il territorio, le importazioni e il transito nell’Unione di determinati prodotti a base di pollame.
(4)
Il 5 novembre 2020 il Giappone ha confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5 in un’azienda avicola situata sul suo territorio. A causa di questo focolaio confermato di HPAI, il territorio del Giappone non può più essere considerato indenne da tale malattia e le autorità veterinarie giapponesi non possono pertanto più certificare le partite di carni di pollame destinate al consumo umano per l’importazione o il transito nell’Unione.
(5)
È pertanto opportuno modificare la voce relativa al Giappone nella tabella dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 al fine di tener conto dell’attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo.
(6)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008.
(7)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11
.
(
2
)
GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74
.
(
3
)
Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (
GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1
).
ALLEGATO
Nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 la voce relativa al Giappone è sostituita dalla seguente:
Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio
Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento
Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento
Certificato veterinario
Condizioni specifiche
Condizioni specifiche
Qualifica relativa alla sorveglianza dell’influenza aviaria
Qualifica relativa alla vaccinazione contro l’influenza aviaria
Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella
(6)
Modelli
Garanzie supplementari
Data di chiusura
(1)
Data di apertura
(2)
1
2
3
4
5
6
6 A
6B
7
8
9
«JP — Giappone
JP-0
L’intero paese
EP, E
POU
P2
5.11.2020»
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