Regolamento UE In vigore Internazionale

Regolamento UE 2098/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2098 della Commissione del 15 dicembre 2020 che avvia un riesame dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 443/2011 e n. 444/2011 del Consiglio che estendono rispettivamente il dazio compensativo definitivo e il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no, allo scopo di determinare la possibilità di concedere un’esenzione da tali misure a un produttore espo

Pubblicato: 15/12/2020 In vigore dal: 15/12/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2098 della Commissione del 15 dicembre 2020 che avvia un riesame dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 443/2011 e n. 444/2011 del Consiglio che estendono rispettivamente il dazio compensativo definitivo e il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no, allo scopo di determinare la possibilità di concedere un’esenzione da tali misure a un produttore esportatore canadese, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2098 of 15 December 2020 initiating a review of Council Implementing Regulations (EU) No 443/2011 and (EU) No 444/2011 extending, respectively, the definitive countervailing and anti-dumping duty on imports of biodiesel consigned from Canada, whether declared as originating in Canada

Testo normativo

16.12.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 425/13 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2098 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2020 che avvia un riesame dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 443/2011 e n. 444/2011 del Consiglio che estendono rispettivamente il dazio compensativo definitivo e il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no, allo scopo di determinare la possibilità di concedere un’esenzione da tali misure a un produttore esportatore canadese, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 4, e l’articolo 14, paragrafo 5, nonché il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea ( 2 ) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l’articolo 23, paragrafo 6, visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 della Commissione, del 14 settembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ( 3 ) e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1519 della Commissione, del 14 settembre 2015, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18, del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio ( 4 ) , informati gli Stati membri, considerando quanto segue: 1. DOMANDA (1) La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di esenzione dalle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no, per quanto riguarda Verbio Diesel Canada Corporation («il richiedente»), a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base. (2) La domanda è stata presentata il 13 luglio 2020 dal richiedente, produttore esportatore di biodiesel del Canada. 2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME (3) Il prodotto oggetto del riesame è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, spediti dal Canada, a prescindere dal fatto che vengano dichiarati originari del Canada o no, attualmente classificati con i codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009921), ex 2710 19 43 (codice TARIC 2710194321), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710194621), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710194721), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710201121), ex 2710 20 16 (codice TARIC 2710201621), ex 3824 99 92 (codice TARIC 3824999210), ex 3826 00 10 (codici TARIC 3826001020, 3826001050, 3826001089) ed ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826009011). 3. MISURE IN VIGORE (4) Con i regolamenti (CE) n. 598/2009 ( 5 ) e n. 599/2009 ( 6 ) , il Consiglio ha istituito dazi compensativi e antidumping definitivi sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America. (5) Tali misure sono state estese dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 443/2011 ( 7 ) e n. 444/2011 ( 8 ) del Consiglio alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no. (6) Le misure attualmente in vigore sono state istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1519 della Commissione ( 9 ) a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base. (7) Il 14 settembre 2020 la Commissione ha aperto due riesami in previsione della scadenza in conformità, rispettivamente, all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base ( 10 ) e all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base ( 11 ) . Tali inchieste di riesame sono in corso di svolgimento. 4. MOTIVAZIONE DEL RIESAME (8) Il richiedente ha asserito di non aver esportato nell’Unione il prodotto oggetto del riesame durante il periodo dell’inchiesta che ha condotto all’estensione delle misure adottate dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 443/2011 e n. 444/2011, cioè il periodo compreso tra il 1 o aprile 2009 e il 30 giugno 2010 («il periodo dell’inchiesta iniziale»). Il richiedente è stato costituito legalmente solo nel 2019. Durante il periodo dell’inchiesta iniziale lo stabilimento non esisteva nemmeno. È stato infatti costruito e aperto nel 2012. (9) Il richiedente ha altresì fornito elementi di prova del fatto che è un effettivo produttore e ha affermato di non aver eluso le misure in vigore. (10) Il richiedente ha anche affermato che, in seguito al periodo dell’inchiesta iniziale, ha esportato il prodotto oggetto del riesame nell’Unione, rispettivamente a dicembre 2019 e giugno 2020. 5. PROCEDURA 5.1. Apertura (11) La Commissione ha esaminato le prove disponibili ed ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base nonché dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base, allo scopo di determinare la possibilità di concedere al richiedente l’esenzione dalle misure estese. (12) I membri dell’industria dell’Unione notoriamente interessati sono stati informati della domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione. (13) Nella sua inchiesta la Commissione presterà particolare attenzione al rapporto del richiedente con le società soggette alle misure in vigore, al fine di garantire che tale entità non sia stata costituita o utilizzata al fine di eludere le misure. La Commissione valuterà anche l’opportunità di stabilire condizioni di monitoraggio particolari nel caso in cui l’inchiesta concluda che la concessione dell’esenzione è giustificata. 5.2. Abrogazione delle misure antidumping in vigore e registrazione delle importazioni (14) A norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, nel caso di nuovi esportatori nel paese d’esportazione in oggetto, i quali non hanno effettuato esportazioni del prodotto nel periodo dell’inchiesta in base al quale le misure sono state istituite, il dazio antidumping in vigore dovrebbe essere soppresso nei confronti delle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto per l’esportazione nell’Unione dal richiedente. (15) Nel contempo, tali importazioni dovrebbero essere soggette a registrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base affinché, qualora il riesame si concluda con l’accertamento dell’elusione nei confronti del richiedente, possano essere riscossi dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni. L’importo dei dazi che il richiedente dovrà eventualmente corrispondere sarebbe pari al dazio applicabile a «tutte le altre società» di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 (172,2 EUR/tonnellata). 5.3. Misure antisovvenzioni in vigore (16) Dato che il regolamento antisovvenzioni di base non prevede la soppressione dei dazi compensativi nei casi in cui gli esportatori non sono stati oggetto di indagini individuali durante l’inchiesta iniziale, tali misure rimarranno in vigore. Le misure antisovvenzioni in vigore saranno soppresse per il richiedente solo se il riesame accerta che esso ha diritto a un’esenzione. 5.4. Periodo dell’inchiesta di riesame (17) L’inchiesta riguarderà il periodo compreso tra il 1 o aprile 2009 e il 30 settembre 2020 («il periodo dell’inchiesta di riesame»). 5.5. Inchiesta sul richiedente (18) Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta la Commissione invierà al richiedente un questionario. Il richiedente deve trasmettere il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo diverse disposizioni, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base e all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base. 5.6. Altre comunicazioni scritte (19) Nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 5.7. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta (20) Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le successive domande di audizione vanno presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti. 5.8. Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza (21) Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa. (22) Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, i questionari compilati e la corrispondenza, per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura « Sensitive » («Sensibile»). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la richiesta di trattamento riservato. (23) Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura « For inspection by interested parties » («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. (24) Se una parte che trasmette informazioni «sensibili» non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette. (25) Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su un supporto digitale portatile (CD-ROM, DVD, chiave USB ecc.) a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. (26) Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate. Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza: Commissione europea Direzione generale del Commercio Direzione G Ufficio: CHAR 04/039 1040 Bruxelles/Brussel BELGIO E-mail: TRADE-R731-BIODIESEL-EXEMPTION@ec.europa.eu 6. POSSIBILITÀ DI PRESENTARE OSSERVAZIONI SULLE INFORMAZIONI FORNITE DA ALTRE PARTI (27) Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni. Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze definitive dovranno essere presentate entro cinque giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Nel caso di un’ulteriore divulgazione finale, le osservazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale ulteriore divulgazione dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale ulteriore divulgazione. Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati. 7. PROROGA DEI TERMINI SPECIFICATI NEL PRESENTE REGOLAMENTO (28) Le proroghe dei termini previsti nel presente regolamento possono essere concesse su richiesta debitamente giustificata delle parti interessate. (29) Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente regolamento dovrebbe essere chiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata. In ogni caso, le proroghe del termine per rispondere ai questionari saranno limitate di norma a tre giorni e in linea di principio non supereranno i sette giorni. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nel presente regolamento, le proroghe sono limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l’esistenza di circostanze eccezionali. 8. OMESSA COLLABORAZIONE (30) Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento antidumping di base e all’articolo 28 del regolamento antisovvenzioni di base. (31) Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili. (32) Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento antidumping di base e all’articolo 28 del regolamento antisovvenzioni di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato. (33) L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione. 9. CONSIGLIERE-AUDITORE (34) Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Il consigliere-auditore può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Il consigliere-auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le relative controargomentazioni. (35) Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti. (36) Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/. 10. CALENDARIO DELL’INCHIESTA (37) A norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base l’inchiesta è conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (38) I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ) . Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È aperto un riesame a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1037, al fine di determinare se le importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, spediti dal Canada, a prescindere dal fatto che vengano dichiarati originari del Canada o no, attualmente classificati con i codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009921), ex 2710 19 43 (codice TARIC 2710194321), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710194621), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710194721), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710201121), ex 2710 20 16 (codice TARIC 2710201621), ex 3824 99 92 (codice TARIC 3824999210), ex 3826 00 10 (codici TARIC 3826001020, 3826001050, 3826001089) e ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826009011), prodotti da Verbio Diesel Canada Corporation (codice addizionale TARIC C600), debbano essere soggette alle misure antidumping e antisovvenzioni istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1519. Articolo 2 Il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 è abrogato per quanto riguarda le importazioni specificate all’articolo 1 del presente regolamento. Articolo 3 Le autorità doganali adottano gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento in conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2020 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55 . ( 3 ) GU L 239 del 15.9.2015, pag. 69 . ( 4 ) GU L 239 del 15.9.2015, pag. 99 . ( 5 ) Regolamento (CE) n. 598/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America ( GU L 179 del 10.7.2009, pag. 1 ). ( 6 ) Regolamento (CE) n. 599/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America ( GU L 179 del 10.7.2009, pag. 26 ). ( 7 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2011 del Consiglio, del 5 maggio 2011, che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no, e che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America, e chiude l’inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore ( GU L 122 dell’11.5.2011, pag. 1 ). ( 8 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2011 del Consiglio, del 5 maggio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no, e che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America, e chiude l’inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore ( GU L 122 dell’11.5.2011, pag. 12 ). ( 9 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1519 della Commissione, del 14 settembre 2015, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18, del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio ( GU L 239 del 15.9.2015, pag. 99 ). ( 10 ) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America ( GU C 303 del 14.9.2020, pag. 18 ). ( 11 ) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America ( GU C 303 del 14.9.2020, pag. 7 ). ( 12 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ( GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39 ).

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 2098/2020 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 9914393/2026
Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di marz…
Provvedimento AdE 9978568/2026
Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di apri…
Provvedimento AdE 9761087/2026
Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di febb…
Regolamento UE 0996/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/996 della Commissione, del 29 aprile 2026, …
Circolare ADM 7/2026
Reg. (UE) 261/2026 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla gradual…
Decisione UE 0476/2026
Decisione (UE) 2026/476 della Commissione, del 3 marzo 2026, che modifica l’all…

Altre normative del 2020

Dichiarazioni di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili … Risoluzione AdE 633 Esenzione dall'Iva delle importazioni e delle cessioni delle merci necessarie a contrasta… Interpello AdE 2020 Rettifica del 14/12/2020 Interpello AdE 2138217 Superbonus – immodificabilità opzione cessione del credito/sconto in fattura ex articolo … Interpello AdE 34 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 e “F24 enti pubbl… Risoluzione AdE 3