Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2108/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2108 della Commissione del 16 dicembre 2020 che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2019/627 per quanto riguarda il bollo sanitario da utilizzare per determinate carni destinate al consumo umano nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 16/12/2020 In vigore dal: 16/12/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2108 della Commissione del 16 dicembre 2020 che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2019/627 per quanto riguarda il bollo sanitario da utilizzare per determinate carni destinate al consumo umano nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2108 of 16 December 2020 amending Annex II to Implementing Regulation (EU) 2019/627 as regards the health mark to be used for certain meat intended for human consumption in the United Kingdom in respect of Northern Ireland (Text with EEA relevance)

Testo normativo

17.12.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 427/1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2108 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2020 che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2019/627 per quanto riguarda il bollo sanitario da utilizzare per determinate carni destinate al consumo umano nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ( 1 ) , in particolare l’articolo 18, paragrafo 8, frase introduttiva e lettera e), considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione ( 2 ) stabilisce modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali in relazione alla produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano. L’allegato II di tale regolamento di esecuzione stabilisce le modalità pratiche per il bollo sanitario, che indica tra l’altro l’idoneità delle carni al consumo umano. (2) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, il regolamento (UE) 2017/625 e gli atti della Commissione che su di esso si fondano continueranno ad applicarsi nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione. Per questo motivo è necessario modificare le prescrizioni stabilite dall’allegato II di detto regolamento per quanto riguarda il bollo sanitario da utilizzare nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627. (4) Poiché il periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2021. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali ( GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51 ). ALLEGATO Nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) il nome del paese in cui lo stabilimento è situato, che può essere scritto per intero in lettere maiuscole o indicato con un codice a due lettere in conformità al pertinente codice ISO. Nel caso degli Stati membri ( *1 ) i codici sono tuttavia BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, GR, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE e UK (NI); ( *1 ) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.» »

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