Regolamento UE In vigore Internazionale

Regolamento UE 2122/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2122 della Commissione del 16 dicembre 2020 relativo alla concessione di un accesso illimitato in franchigia doganale all’Unione per l’anno 2021 ad alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli disciplinati dal regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 16/12/2020 In vigore dal: 16/12/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2122 della Commissione del 16 dicembre 2020 relativo alla concessione di un accesso illimitato in franchigia doganale all’Unione per l’anno 2021 ad alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli disciplinati dal regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2122 of 16 December 2020 on the granting of unlimited duty-free access to the Union for 2021 to certain goods originating in Norway resulting from the processing of agricultural products covered by Regulation (EU) No 510/2014 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

17.12.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 426/32 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2122 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2020 relativo alla concessione di un accesso illimitato in franchigia doganale all’Unione per l’anno 2021 ad alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli disciplinati dal regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), vista la decisione 2004/859/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ( 2 ) , in particolare l’articolo 3, considerando quanto segue: (1) Il protocollo n. 2 dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia del 14 maggio 1973 ( 3 ) («l’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia») e il protocollo n. 3 dell’accordo sullo Spazio economico europeo ( 4 ) («l’accordo SEE»), modificati dalla decisione del Comitato misto SEE n. 140/2001, del 23 novembre 2001, che modifica i protocolli n. 2 e n. 3 dell’accordo SEE, per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati e altri prodotti agricoli ( 5 ) , fissano il regime di scambi tra l’Unione e il Regno di Norvegia per taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati. (2) Il protocollo n. 3 dell’accordo SEE dispone l’applicazione di un dazio pari a zero alle acque con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, classificate con il codice NC 2202 10 00, e ad altre bevande non alcoliche non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404, classificate con il codice NC 2202 90 10. (3) Dal 1 o gennaio 2017 il codice NC 2202 90 è stato sostituito dai codici NC 2202 91 00 e 2202 99. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi ai prodotti di cui ai codici NC 2202 10 00, ex 2202 91 00 ed ex 2202 99. (4) L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea ed il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia ( 6 ) («l’accordo in forma di scambio di lettere») sospende temporaneamente il regime di franchigia applicato in base al protocollo n. 2 ai prodotti di cui ai codici NC 2202 10 00 (acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti) ed ex 2202 90 10 (altre bevande non alcoliche con aggiunta di zucchero) sostituiti dai codici NC 2202 10 00, ex 2202 91 00 ed ex 2202 99. In conformità dell’accordo in forma di scambio di lettere, le importazioni in franchigia doganale di tali merci originarie della Norvegia sono consentite solo entro i limiti di un contingente esente da dazi. Le importazioni che superano tale contingente esente da dazi sono soggette a dazio. (5) L’accordo in forma di scambio di lettere prescrive inoltre che ai prodotti in questione sia concesso un accesso illimitato in franchigia doganale all’Unione, se il contingente tariffario non sia stato esaurito entro il 31 ottobre dell’anno precedente. (6) Dai dati forniti alla Commissione risulta che il contingente annuale per il 2020 per i prodotti in questione, aperto a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2154 della Commissione ( 7 ) , non era stato esaurito entro il 31 ottobre 2020. È quindi opportuno concedere ai prodotti in questione un accesso illimitato in franchigia doganale all’Unione dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021. (7) La sospensione temporanea del regime di franchigia doganale applicato in virtù del protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia non dovrebbe pertanto applicarsi per l’anno 2021. (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non elencati nell’allegato I, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021, alle merci originarie della Norvegia che figurano nell’allegato è concesso un accesso illimitato in franchigia doganale all’Unione. 2.   Alle merci che figurano nell’allegato del presente regolamento si applicano le norme di origine di cui al protocollo n. 3 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2021. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1 . ( 2 ) GU L 370 del 17.12.2004, pag. 70 . ( 3 ) GU L 171 del 27.6.1973, pag. 2 . ( 4 ) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3 . ( 5 ) GU L 22 del 24.1.2002, pag. 34 . ( 6 ) GU L 370 del 17.12.2004, pag. 72 . ( 7 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2154 della Commissione, del 16 dicembre 2019, che apre un contingente tariffario per l’anno 2020 applicabile all’importazione nell’Unione di talune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 327 del 17.12.2019, pag. 66 ). ALLEGATO Merci originarie della Norvegia alle quali è concesso un accesso illimitato in franchigia doganale all’Unione dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021 N. d’ordine Codice NC Codice TARIC Designazione delle merci 09.0709 2202 10 00 — Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti ex 2202 91 00 10 — Birra non alcolica contenente zucchero ex 2202 99 11 11 19 — Bevande a base di soia con contenuto proteico pari ad almeno il 2,8 % in peso contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito) ex 2202 99 15 11 19 — Bevande a base di soia con contenuto proteico inferiore al 2,8 % in peso; bevande a base di frutta a guscio di cui al capitolo 8 della tariffa doganale comune, di cereali di cui al capitolo 10 della tariffa doganale comune o di semi di cui al capitolo 12 della tariffa doganale comune, contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito) ex 2202 99 19 11 19 — Altre bevande non alcoliche non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 , contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)

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