Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2158/2020

Regolamento di esecuzione (EU) 2020/2158 della Commissione del 14 dicembre 2020 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Chabichou du Poitou» (DOP)

Pubblicato: 14/12/2020 In vigore dal: 14/12/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (EU) 2020/2158 della Commissione del 14 dicembre 2020 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Chabichou du Poitou» (DOP) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2158 of 14 December 2020 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Chabichou du Poitou’ (PDO))

Testo normativo

21.12.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 431/32 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (EU) 2020/2158 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2020 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Chabichou du Poitou» (DOP) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ) , in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Chabichou du Poitou» , registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ( 2 ) , modificato dal regolamento (CE) n. 159/2009 della Commissione ( 3 ) . (2) Con lettera del 4 dicembre 2018 le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione che, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, erano stati concessi periodi transitori di durata limitata compresa tra due e cinque anni ad alcuni operatori stabiliti nel loro territorio che soddisfano le condizioni del suddetto articolo, conformemente al decreto del 7 novembre 2018 relativo alla modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Chabichou du Poitou» pubblicato il 14 novembre 2018 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese ( 4 ) . Con lettera del 28 gennaio 2020, le medesime autorità hanno trasmesso il testo di un nuovo decreto del 24 dicembre 2019, pubblicato il 10 gennaio 2020 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese ( 5 ) , che modifica il decreto del 7 novembre 2018 e i nominativi degli operatori beneficiari di tale periodo transitorio. L’elenco di detti operatori è allegato al disciplinare. Nel corso della procedura nazionale di opposizione, tali operatori, che hanno commercializzato legalmente lo «Chabichou du Poitou» in modo continuativo almeno per i cinque anni che precedono la presentazione della domanda, avevano presentato opposizioni. Due operatori hanno presentato opposizione alla seguente disposizione: Sezione «Metodo di ottenimento»«Il presgocciolamento della cagliata è vietato.» Due operatori hanno presentato opposizione alla seguente disposizione: Sezione «Descrizione del prodotto»: «Lo “Chabichou du Poitou” è prodotto esclusivamente con latte [caprino] crudo [e intero]» e Sezione «Metodo di ottenimento»: «Il latte utilizzato è latte caprino crudo.» Cento operatori hanno presentato opposizione alla seguente disposizione: Sezione «Metodo di ottenimento»«Almeno il 75 % della razione annua delle capre del gregge proviene dalla zona geografica, ossia 825 kg di sostanza secca per capra all’anno.» Diciotto operatori hanno presentato opposizione alla seguente disposizione: Sezione «Metodo di ottenimento»«La razione è costituita da almeno il 55 % di foraggi, ossia 605 kg di sostanza secca per capra all’anno.» Ottantaquattro operatori hanno presentato opposizione alle seguenti disposizioni della Sezione «Metodo di ottenimento»: «La razione complementare contiene almeno 150 kg o il 30 % di cereali e/o semi oleosi e/o colture proteiche provenienti dalla zona geografica.», «La razione per capra all’anno contiene almeno 200 kg di sostanza secca sotto forma di erba medica o leguminose provenienti dalla zona geografica.» e «I foraggi sono interamente prodotti nella zona geografica.» (3) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 6 ) , in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. (4) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione «Chabichou du Poitou» (DOP). Articolo 2 La protezione concessa in conformità dell’articolo 1 è soggetta al periodo transitorio concesso dalla Francia a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012 agli operatori che soddisfano le condizioni di tale articolo a seguito dei decreti del 7 novembre 2018 e del 24 dicembre 2019 relativi alla modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Chabichou du Poitou», pubblicati rispettivamente il 14 novembre 2018 e il 10 gennaio 2020 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese . Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2020 Per la Commissione a nome della presidente Janusz WOJCIECHOWSKI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio ( GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 159/2009 della Commissione, del 25 febbraio 2009, recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Chabichou du Poitou (DOP)] ( GU L 53 del 26.2.2009, pag. 8 ). ( 4 ) JORF n°0263 del 14 novembre 2018, testo n. 36. ( 5 ) JORF n°0008 del 10 gennaio 2020, testo n. 35. ( 6 ) GU C 251 del 31.7.2020, pag. 22 .

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