Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2179/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2179 della Commissione del 16 dicembre 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 16/12/2020 In vigore dal: 16/12/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2179 della Commissione del 16 dicembre 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2179 of 16 December 2020 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

22.12.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 433/33 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2179 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. È opportuno che tale periodo sia fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020 Per la Commissione A nome della presidente Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivi (1) (2) (3) Una borsa rettangolare costituita da un corpo stampato in elastomero di silicone, che misura circa 16,5 cm di lunghezza, 10 cm di altezza e 2,5 cm di larghezza. Ad essa sono fissati una maniglia ad anello dello stesso materiale e un sistema di chiusura (chiusura lampo). L’articolo è prodotto in un’unica fase con parti integrate (maniglia ad anello e chiusura lampo) e non presenta accessori interni. L’articolo è concepito per trasportare e proteggere vari oggetti di piccole dimensioni. Cfr. immagini ( *1 ) . 3926 90 97 La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3926 , 3926 90 e 3926 90 97 . La classificazione alla voce 4202 è esclusa in quanto tale voce comprende soltanto gli articoli ivi specificamente citati e contenitori simili (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 4202 , primo paragrafo). Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive (in particolare l’interno sprovvisto di accessori e le dimensioni ridotte) il prodotto non è considerato una valigia o valigetta, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, le borse portacarte, cartelle e simili contenitori di cui alla prima parte della voce 4202 . L’articolo non è considerato un contenitore simile a quelli della prima parte della voce 4202 in quanto non è specialmente concepito per contenere particolari utensili con o senza i loro accessori, né la sua conformazione interna è adatta a tale scopo (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 4202 , terzo paragrafo e nono paragrafo, lettera f)]. L’articolo non è pertanto contemplato dal testo della prima parte della voce 4202 . Gli articoli di cui alla seconda parte della voce 4202 devono essere costituiti esclusivamente delle materie ivi specificate o oppure essere ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 4202 , quarto paragrafo). Tenendo conto del fatto che l’articolo è costituito di un elastomero in silicone stampato, non può essere considerato una borsetta con superficie esterna di materie plastiche in fogli. L’articolo non è pertanto contemplato dal testo della seconda parte della voce 4202 . L’oggetto non è del tipo normalmente trasportato in tasca o in una borsetta, quali custodie per occhiali, portacarte, portafogli, portamonete, portachiavi, portasigarette, portasigari, custodie per pipe e borse da tabacco (cfr. anche la nota esplicativa del sistema armonizzato relativa alle sottovoci 4202.31, 4202.32 e 4202.39). L’articolo non può pertanto essere classificato nelle sottovoci 4202.31, 4202.32 e 4202.39. L’articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC3926 90 97 come «altro lavoro di materie plastiche». ( *1 ) Le illustrazioni sono fornite a scopo puramente informativo.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 2179/2020 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Decisione UE 1083/2026
Decisione (PESC) 2026/1083 del Consiglio, dell’11 maggio 2026, che modifica la …
Legge 71/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32…
Legge 70/2026
Valorizzazione della risorsa mare. (26G00091)
Legge 68/2026
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Citta' del Capo del 2012 sull'attuazione…
Legge 66/2026
Disposizioni urgenti per il Piano Casa. (26G00090)
Legge 65/2026
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l…

Altre normative del 2020

Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero – Soggetti che han… Interpello AdE 78 Superbonus – immodificabilità opzione cessione del credito/sconto in fattura ex articolo … Interpello AdE 34 Interventi effettuati nei territori colpiti da eventi sismici – Articolo 119, comma 8–ter… Risoluzione AdE 34 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 e “F24 enti pubbl… Risoluzione AdE 3 Il termine per il trasferimento della residenza per l'acquisto della ''prima casa'' ogget… Interpello AdE 23