Regolamento (EU) 2020/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 relativo a determinati aspetti della sicurezza aerea in relazione alla fine del periodo di transizione di cui all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (EU) 2020/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 relativo a determinati aspetti della sicurezza aerea in relazione alla fine del periodo di transizione di cui all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Regulation (EU) 2020/2226 of the European Parliament and of the Council of 23 December 2020 on certain aspects of aviation safety with regard to the end of the transition period provided for in the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community (Text with EEA relevance)
Testo normativo
28.12.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 437/97
REGOLAMENTO (EU) 2020/2226 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 dicembre 2020
relativo a determinati aspetti della sicurezza aerea in relazione alla fine del periodo di transizione di cui all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria
(
1
)
,
considerando quanto segue:
(1)
L’Unione ha concluso l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica
(
2
)
(«accordo di recesso»), entrato in vigore il 1° febbraio 2020, con la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio
(
3
)
. Il periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo di recesso («periodo di transizione»), durante il quale il diritto dell’Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Regno Unito) e nel Regno Unito conformemente all’articolo 127 dell’accordo di recesso, termina il 31 dicembre 2020.
(2)
L’obiettivo principale del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
è stabilire e mantenere un livello elevato ed uniforme della sicurezza dell’aviazione civile nell’Unione. A tal fine è stato istituito un sistema di certificati per varie attività aeronautiche, allo scopo di conseguire il livello di sicurezza prescritto e consentire le necessarie verifiche e l’accettazione reciproca dei certificati rilasciati.
(3)
Nel settore della sicurezza aerea, le conseguenze della fine del periodo di transizione per i certificati e le approvazioni senza un accordo che definisca le nuove relazioni in materia di sicurezza aerea tra l’Unione e il Regno Unito possono essere affrontate da molti portatori di interessi con varie misure. Tra queste, il trasferimento a un’autorità dell’aviazione civile di uno degli Stati membri e la richiesta, prima della fine del periodo di transizione, di un certificato rilasciato dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («Agenzia»), con effetto dal giorno successivo alla fine del periodo di transizione.
(4)
È tuttavia necessario, per taluni certificati, predisporre misure specifiche per far fronte alle conseguenze della fine del periodo di transizione. Ciò vale in particolare per i certificati di progettazione rilasciati prima della fine del periodo di transizione dall’Agenzia a imprese di progettazione aventi la sede principale delle attività nel Regno Unito oppure da tali imprese di progettazione approvate dall’Agenzia. Fino a tale data l’Agenzia svolge le funzioni e i compiti dello «Stato di progettazione» a norma della convenzione sull’aviazione civile internazionale e dei relativi allegati per conto del Regno Unito, come previsto all’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139. Dopo la fine del periodo di transizione, le funzioni e i compiti dello «Stato di progettazione» relativi al Regno Unito saranno assolti dall’autorità dell’aviazione civile del Regno Unito. Per far fronte a tale cambiamento il Regno Unito ha adottato una normativa in base alla quale i certificati di progettazione rilasciati prima del periodo di transizione sono da considerarsi rilasciati a norma del diritto del Regno Unito, con effetto a decorrere dalla fine del periodo di transizione.
(5)
Sono necessarie misure specifiche dell’Unione per garantire che, per quanto riguarda gli aeromobili immatricolati nell’Unione, i progetti di cui a tali certificati di progettazione continuino ad essere oggetto dei certificati di progettazione disciplinati dal regolamento (UE) 2018/1139, dopo la fine del periodo di transizione. Le misure specifiche dovrebbero consentire agli operatori di aeromobile interessati di continuare a utilizzare i prodotti in questione. È pertanto necessario stabilire che si considera che l’Agenzia o, se del caso, le imprese di progettazione da essa approvate abbiano rilasciato i certificati di progettazione relativi a tali progetti con effetto a decorrere dal giorno successivo alla fine del periodo di transizione. Tali certificati di progettazione, rilasciati sulla base del fatto che l’aeromobile in questione è immatricolato in uno Stato membro, sono contemplati dal regolamento (UE) 2018/1139 e dai pertinenti atti della Commissione anche se lo Stato di progettazione è un paese terzo.
(6)
È necessario chiarire che tali certificati di progettazione sono soggetti alle norme pertinenti di cui al regolamento (UE) 2018/1139 e ai pertinenti atti di esecuzione e delegati adottati in virtù di tale regolamento o del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
5
)
, in particolare quelle applicabili alla certificazione della progettazione e alle informazioni obbligatorie sul mantenimento dell’aeronavigabilità.
(7)
Considerata l’urgenza dettata dalla fine del periodo di transizione, si ritiene opportuno ammettere un’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.
(8)
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire mantenere un livello elevato ed uniforme della sicurezza dell’aviazione civile nell’Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(9)
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui termina il periodo di transizione, a meno che entro tale data sia entrato in vigore,
o si applichi a titolo provvisorio
, un accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito che disciplini le questioni di sicurezza dell’aviazione civile relative ai certificati di progettazione oggetto del presente regolamento,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce disposizioni specifiche, in vista della fine del periodo di transizione per determinati certificati in materia di sicurezza aerea rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 o del regolamento (UE) 2018/1139 a persone fisiche e giuridiche aventi il luogo principale delle attività nel Regno Unito .
2. Il presente regolamento si applica ai certificati di progettazione elencati nell’allegato che sono validi il giorno precedente la data di applicazione del presente regolamento e che sono stati rilasciati dall’Agenzia a persone fisiche o giuridiche aventi la sede principale delle attività nel Regno Unito o da un’impresa di progettazione avente la sede principale delle attività nel Regno Unito.
3. Il presente regolamento si applica solo agli aeromobili registrati nell’Unione.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le corrispondenti definizioni del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma di tale regolamento e del regolamento (CE) n. 216/2008.
Articolo 3
Validità dei certificati
I certificati di progettazione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, si considerano rilasciati con effetto a decorrere dalla data di cui all’articolo 5, paragrafo 2:
1.
dall’Agenzia, per quanto riguarda i certificati di cui all’articolo 1, paragrafo 2, rilasciati dall’Agenzia;
2.
da un’impresa approvata dall’Agenzia, per quanto riguarda i certificati di cui all’articolo 1, paragrafo 2, rilasciati da un’impresa di progettazione approvata dall’Agenzia.
Articolo 4
Norme e obblighi riguardanti i certificati disciplinati dall’articolo 3
1. I certificati disciplinati dall’articolo 3 del presente regolamento sono soggetti alle norme ad essi applicabili in conformità del regolamento (UE) 2018/1139 e dei pertinenti atti di esecuzione e delegati adottati in virtù di tale regolamento o del regolamento (CE) n. 216/2008, in particolare il regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione
(
6
)
.
2. L’Agenzia dispone dei poteri stabiliti dal regolamento (UE) 2018/1139 e dai pertinenti atti di esecuzione e delegati adottati a norma di tale regolamento e del regolamento (CE) n. 216/2008 in relazione ai soggetti aventi la sede principale delle attività in un paese terzo.
Articolo 5
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Il presente regolamento si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il diritto dell’Unione cessa di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito, a norma degli articoli 126 e 127 dell’accordo di recesso.
3. Il presente regolamento non si applica se entro la data di cui al paragrafo 2 del presente articolo sia entrato in vigore o, se del caso, sia applicato a titolo provvisorio, un accordo tra l’Unione e il Regno Unito che disciplini le questioni di sicurezza dell’aviazione civile per quanto riguarda i certificati di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2020
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
(
1
)
Posizione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 dicembre 2020.
(
2
)
GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7
.
(
3
)
Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (
GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1
).
(
4
)
Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (
GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1
).
(
5
)
Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (
GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1
).
(
6
)
Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (
GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1
).
ALLEGATO
ELENCO DEI CERTIFICATI DI CUI ALL’ARTICOLO 1
1.
Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione
(
1
)
, allegato I, parte 21, sezione A, capitolo B (Certificati di omologazione del tipo e certificati di omologazione del tipo ristretti)
2.
Regolamento (UE) n. 748/2012, allegato I, parte 21, sezione A, capitolo D (Modifiche al certificato di omologazione del tipo ed al certificato ristretto di omologazione del tipo)
3.
Regolamento (UE) n. 748/2012, allegato I, parte 21, sezione A, capitolo E (Certificati di omologazione supplementare)
4.
Regolamento (UE) n. 748/2012, allegato I, parte 21, sezione A, capitolo M (Riparazioni)
5.
Regolamento (UE) n. 748/2012, allegato I, parte 21, sezione A, capitolo O (Autorizzazioni ETSO (
European Technical Standard Order
))
6.
Regolamento (UE) n. 748/2012, allegato I, parte 21, sezione A, capitolo J (Approvazione DOA per le imprese di progettazione)
(
1
)
Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (
GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1
).
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