Interpello – Interventi di ristrutturazione edilizia – numero 127-terdecies) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e art. 1, comma 345, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Interpello – Interventi di ristrutturazione edilizia – numero 127-terdecies) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e art. 1, comma 345, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - pdf
Testo normativo
RISOLUZIONE N.71/E
Direzione Centrale Normativa
Roma, 25 giugno 2012
OGGETTO: Interpello – Interventi di ristrutturazione edilizia – numero 127-
terdecies) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, e art. 1, comma 345, della Legge 27 dicembre 2006, n.
296
Con la richiesta di interpello specificata in oggetto, concernente
l’interpretazione del numero 127-terdecies) della Tabella A, parte III, allegata al
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dell’art. 1, comma 345, della Legge 27 dicembre
2006, n. 296, è stato esposto il seguente
QUESITO
L’istante ha avviato degli interventi di ristrutturazione edilizia di una civile
abitazione, sita al piano terra, presso cui prenderà residenza anagrafica al termine dei
lavori. Tale interventi comprendono la realizzazione di un insieme sistematico di
opere volte al risparmio energetico (applicazione di materiale coibente alle pareti
esterne, installazione di nuovi infissi esterni isolanti, realizzazione di impianto di
riscaldamento con pannelli solari e caldaia a biomassa), alla parziale ridistribuzione
dei volumi interni all'appartamento e alla messa a norma degli impianti elettrici e di
riscaldamento.
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Tali interventi hanno comportato la demolizione dei muri, la loro
ricostruzione in altra parte interna e il taglio della pavimentazione esistente per il
passaggio dei nuovi impianti.
Per il ripristino della pavimentazione, divenuto obbligatorio in seguito ai
suddetti interventi, è stato scelto come materiale il pavimento in laminato ALFA
(tipo "parquet") ed è stato previsto l'inserimento, tra il piano esistente e i pannelli in
HDF (High Density Fiberboard), di due sottopavimenti sovrapposti, uno in sughero
da 2mm con funzioni di isolante termico e uno in polietilene da 200 micron con
funzioni di isolamento dall'umidità di risalita.
La posa in opera del pavimento in laminato sarà di tipo flottante, attraverso il
sistema di posa BETA, brevettato dalla stessa azienda produttrice ALFA, che non
prevede l'utilizzo di collanti. Tale tipologia di posa in opera consente una facile
rimozione dei singoli pannelli o il completo smantellamento della pavimentazione
senza incorrere in alcun deterioramento dello stesso materiale ai fini di una
successiva utilizzazione in altro ambiente.
Ciò premesso, considerata la particolarità dei materiali utilizzati e le
caratteristiche dell'immobile, l'istante nutre dubbi sull'aliquota IVA applicabile e
sulla possibilità di poter usufruire della detrazione del 55% per il risparmio
energetico.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE
L'istante è del parere che la fornitura del materiale per il parquet possa
beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 10 %, in quanto trattasi di bene finito che,
pur venendo incorporato nell'immobile, non perde la sua individualità anche
successivamente al suo impiego, essendo trasferibile in qualsiasi momento in altra
abitazione, grazie al sistema di posa flottante.
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L’istante ritiene, altresì, che l’intervento messo in opera possa usufruire del
beneficio della detrazione del 55% per il risparmio energetico, in quanto i
“pavimenti verso l'esterno”, richiamati dalla Tabella 1 dell'allegato B al Decreto del
Ministro per lo Sviluppo economico dell'11 marzo 2008, comprendono anche i
pavimenti posati contro terra, privi di vespaio, soggetti comunque a dispersione
termica.
In ogni caso, il rispetto dei valori limite necessari per fruire dell'agevolazione
sarà asseverato dal tecnico abilitato, come richiesto dalla norma.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Ai sensi del numero 127-terdecies) della Tabella A, parte III, del D.P.R. n.
633 del 1972, sono assoggettati all’aliquota Iva ridotta del 10% i beni finiti, escluse
le materie prime e semilavorate, impiegati per la realizzazione degli interventi di
recupero di cui all’art. 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della Legge n. 457 del
1978 (recupero e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione
urbanistica), esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui
alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo.
Per “beni finiti”, cui si applica l’aliquota Iva agevolata, si intendono, come
precisato dal Ministero delle Finanze nella Circolare del 2 marzo 1994, n. 1, i beni
che, anche successivamente al loro impiego nella realizzazione dell’intervento di
recupero, non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell’immobile. Si
richiama in proposito quanto già chiarito con la Circolare n. 14 del 17 aprile 1981,
nella quale veniva precisato, tra l’altro, che non sono da considerare beni finiti quelli
che, pur essendo prodotti finiti per il cedente, costituiscono materie prime e
semilavorate per il cessionario (es. mattoni, maioliche, chiodi, etc.). Sono da
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considerare beni finiti, a titolo esemplificativo, gli ascensori, i montacarichi, gli
infissi, i sanitari, i prodotti per gli impianti idrici, elettrici, a gas etc.
Nel caso in esame, dall’analisi della documentazione allegata emerge che
l’intervento avviato dall’istante nella propria casa di abitazione rientra fra gli
interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) dell’art. 31 della citata
legge n. 457 del 1978, e cioè fra quegli interventi che, secondo la definizione della
Circolare 24 febbraio 1998, n. 57, sono rivolti a trasformare un organismo edilizio
mediante un sistema organico di opere che possono portare a un organismo edilizio
in tutto o in parte diverso dal precedente.
Ne consegue che l’intervento medesimo rientra, ai fini IVA, tra quelli
contemplati dal numero 127-terdecies) della Tabella A, parte III, del D.P.R. n. 633
del 1972. Tuttavia, ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva agevolata, occorre
verificare se l’acquisto del pavimento in laminato di tipo flottante, attraverso il
sistema di posa BETA, brevettato dall’azienda produttrice ALFA, costituisca
acquisto di bene finito.
A tal proposito, l’istante ha dichiarato che il suddetto “parquet” viene
montato senza l’uso di collanti e, quindi, è suscettibile di essere smontato ed,
eventualmente, riutilizzato.
A parere della scrivente, nonostante le caratteristiche sopra evidenziate, i
pavimenti di cui trattasi sono pur sempre riconducibili alla categoria dei materiali di
rivestimento e, in quanto tali, non possono essere considerati beni finiti. Le singole
liste prefinite che compongono la pavimentazione, infatti, non sono di per sé
elementi dotati di una propria individualità e autonomia funzionale e una volta
smontate, anche se suscettibili di riutilizzazione, perderebbero le proprie
caratteristiche strutturali di pavimentazione.
Tanto premesso, si ritiene che la cessione, anche nell’ambito di un intervento
di ristrutturazione edilizia, del pavimento avente le caratteristiche sopra descritte
debba essere assoggettata all’aliquota IVA ordinaria.
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Il secondo quesito posto dall’istante concerne la possibilità di fruire, sempre
in relazione all’intervento sopra descritto, della detrazione del 55% per il risparmio
energetico.
Al riguardo, l’art. 1, comma 345, della Legge n. 296 del 2006, stabilisce che
la detrazione dall’imposta lorda di una quota pari al 55% delle spese documentate,
relative “ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità
immobiliari, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti)
finestre comprensive di infissi, spetta (…) a condizione che siano rispettati i
requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2k, della Tabella 3 allegata alla
presente legge”.
Tali requisiti sono stati definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico dell’11 marzo 2008, il cui allegato “B” indica i valori di trasmittanza
termica delle strutture componenti l’involucro edilizio, distinguendo le strutture
opache verticali da quelle orizzontali e, fra queste ultime, le coperture dai pavimenti;
a proposito dei pavimenti, l’allegato precisa che deve trattarsi di “pavimenti verso
locali non riscaldati o verso l’esterno”.
Si evidenza, inoltre, che l’Enea – ente preposto alla verifica e al controllo dei
presupposti richiesti dalla norma agevolativa in ordine al conseguimento del
risparmio energetico – nelle schede pubblicate sul proprio sito riguardanti la
trasmittanza termica individua anche l’ipotesi del “pavimento contro terra”.
Si ritiene, quindi, che il “pavimento contro terra” sia riconducibile alle ipotesi
di “pavimenti verso l’esterno” e sia, altresì, possibile fruire della detrazione in
argomento per il rifacimento del pavimento contro terra, purché siano rispettati i
requisiti di trasmittanza termica previsti dal citato decreto e gli ulteriori
adempimenti posti a carico del contribuente per beneficiare della detrazione.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni
fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
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