Problematiche in materia di certificazione dei requisiti fiscali richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi e relativi subappalti, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"
Problematiche in materia di certificazione dei requisiti fiscali richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi e relativi subappalti, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"
Testo normativo
CIRCOLARE N. 41/E
Roma, 3 agosto 2010
Direzione Centrale Normativa
OGGETTO: Problematiche in materia di certificazione dei requisiti fiscali
richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento
delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi e
relativi subappalti, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”
Sono state recentemente sottoposte all’attenzione di questa Agenzia alcune
problematiche di carattere interpretativo in materia di certificazione dei requisiti
fiscali richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento delle
concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi e relativi subappalti, di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE” (d’ora in avanti, Codice dei contratti pubblici).
L’articolo 38, comma 1, lettera g), del Codice dei contratti pubblici
dispone, infatti, l’esclusione dalla partecipazione alle citate procedure di
affidamento per i soggetti “che hanno commesso violazioni, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti”.
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Ai sensi del successivo comma, l’attestazione del possesso dei requisiti
richiesti può essere fornita mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, fermo restando l’esercizio del potere di controllo da parte delle
amministrazioni procedenti in relazione alla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive.
In tale caso, i destinatari della dichiarazione sostitutiva possono richiedere
all’Agenzia delle Entrate – relativamente ai tributi dalla medesima amministrati -
“…conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze
dei registri da questa custoditi”, ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del
2000.
Con la circolare n. 34/E del 25 maggio 2007, la scrivente ha chiarito che
gli uffici dell’Agenzia territorialmente competenti, al fine di corrispondere alla
stazione appaltante che richieda il rilascio dell’attestazione di regolarità fiscale
per il controllo dell’autocertificazione prodotta dall’interessato, deve utilizzare il
modello approvato con Provvedimento del Direttore Agenzia delle Entrate del 25
giugno 2001, destinato alla “Certificazione dei carichi pendenti risultanti al
sistema informativo dell’anagrafe tributaria”.
Tanto premesso si osserva che, come espressamente previsto dal citato
articolo 38 del Codice dei contratti pubblici, l’irregolarità fiscale rilevante ai fini
dell’esclusione dalle procedure di affidamento può dirsi integrata qualora in capo
al contribuente sia stata definitivamente accertata una qualunque violazione
relativa agli obblighi di pagamento di imposte e tasse amministrate dall’Agenzia
delle Entrate.
L’irregolarità fiscale deve, peraltro, considerarsi venuta meno (e, dunque,
non rappresentare causa ostativa alla partecipazione) nel caso in cui, alla data di
richiesta della certificazione, il contribuente abbia integralmente soddisfatto la
pretesa dell’amministrazione finanziaria, anche mediante definizione agevolata.
La definitività dell’accertamento consegue, come noto, all’inutile decorso
del termine per l’impugnazione, ovvero, qualora sia stata proposta impugnazione,
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al passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale (si veda, al riguardo,
anche la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 20-04-2010, n. 2213).
In ossequio alla norma di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti
pubblici, pertanto, gli uffici dell’Agenzia dovrebbero segnalare alle stazioni
appaltanti richiedenti esclusivamente le violazioni definitivamente accertate in
relazione al pagamento di tributi.
Tuttavia, nella citata circolare n. 34/E, era stato espresso l’avviso che gli
uffici dell’Agenzia delle Entrate dovessero indicare nella certificazione anche le
eventuali violazioni non definitivamente accertate, al fine di consentire
all’amministrazione richiedente di disporre di ogni elemento utile a valutare la
sussistenza del requisito della regolarità fiscale.
Tale chiarimento ha sollevato da più parti dubbi circa l’opportunità di
fornire elementi informativi non espressamente richiesti dal Codice dei contratti
pubblici.
In particolare, è stato evidenziato che potrebbero determinarsi disparità di
trattamento con riferimento alle ipotesi in cui alla gara partecipino anche soggetti
non stabiliti nel territorio dello Stato, per i quali tale certificazione non viene
rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. Tali soggetti esteri potrebbero risultare
favoriti nella partecipazione alle procedure di affidamento rispetto a soggetti
stabiliti in Italia, qualora le informazioni in merito al requisito della regolarità
fiscale rese dalle loro Amministrazioni fiscali fossero più scarne rispetto a quelle
relative ai concorrenti nazionali.
Tenuto conto che la valutazione della sussistenza del requisito della
regolarità fiscale spetta, comunque, alla stazione appaltante, occorre garantire
l’uniformità dell’attività degli uffici dell’Agenzia incaricati della redazione dei
suddetti modelli di certificazione in senso più strettamente corrispondente ai
requisiti prescritti dal Codice dei contratti pubblici, coerentemente con quanto
sopra argomentato in merito alle certificazioni rilasciate dalle Amministrazioni
fiscali di soggetti esteri.
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A parziale rettifica di quanto chiarito con la citata circolare n. 34/E del
2007, quindi, ferma restandone l’attualità per quanto concerne l’utilizzabilità del
modello attualmente in uso, ai fini delle richieste avanzate ai sensi dell’articolo
38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, devono essere indicate
esclusivamente le violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e delle tasse che siano definitivamente accertate.
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Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni e i principi
enunciati nella presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici.
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