Circolare
In vigore
Circolare 223/2006
Imposta di bollo – autentica delle sottoscrizioni dell’atto di vendita art.7, comma 1, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223
Riferimento normativo
Imposta di bollo – autentica delle sottoscrizioni dell’atto di vendita art.7, comma 1, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 - pdf
Testo normativo
CIRCOLARE N. 33/E
Direzione Centrale Normativa
Roma, 9 ottobre 2015
OGGETTO: imposta di bollo – autentica delle sottoscrizioni dell’atto di vendita
art.7, comma 1, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223
L’ACI rappresenta che è in via di definizione un progetto di
dematerializzazione e digitalizzazione della documentazione cartacea allegata alle
richieste di iscrizione, trascrizione e annotazione di formalità al Pubblico Registro
Automobilistico (PRA), in applicazione delle norme del codice
dell’Amministrazione digitale (CAD) di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Il Progetto prevede, in particolare, la possibilità di formare digitalmente
anche il titolo di vendita del veicolo, costituito dalla scrittura privata con
sottoscrizione autenticata.
La digitalizzazione dei documenti consente di rispondere pienamente
all’obiettivo di un’Amministrazione digitale, al fine di innovare i processi e
migliorare significativamente la qualità del servizio reso ai cittadini.
L’ACI rappresenta di procedere già alla riscossione con modalità virtuale, in
virtù di apposite autorizzazioni, dell’imposta di bollo dovuta sulle note di
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trascrizione, iscrizioni, rinnovazioni ed annotazioni da prodursi al PRA e sulle
copie, certificati ed estratti rilasciati.
Diversamente, è ancora riscossa tramite contrassegno, da applicare sulla
documentazione da presentare al PRA, l’imposta dovuta per l’autentica delle
sottoscrizioni dell’atto di vendita.
Al fine di completare il progetto di digitalizzazione della documentazione da
allegare alle richieste di formalità al PRA, l’ACI chiede di conoscere se possa essere
utilizzata la modalità di riscossione virtuale di cui all’art. 15 del DPR n. 642 del
1972, anche per l’imposta di bollo dovuta sull’autentica delle sottoscrizioni dell’atto
di vendita.
L’ente istante rappresenta, inoltre, che tali autentiche sono generalmente
effettuate presso gli Sportelli Telematici dell’Automobilista.
L’autentica delle sottoscrizioni degli atti e delle dichiarazioni aventi ad
oggetto l’alienazione di beni mobili registrati, o la costituzione di diritti di garanzia
sui medesimi, può, infatti, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del DL 4 luglio 2006, n.
223, essere richiesta anche agli uffici comunali e ai titolari degli Sportelli Telematici
dell’Automobilista (STA) di cui all’art. 2, comma 2, del DPR 19 settembre 2000, n.
358.
Si rammenta che il richiamato articolo 2 del DPR n. 358 del 2000 stabilisce,
al comma 2, che lo Sportello Telematico dell’Automobilista può essere attivato:
- presso gli uffici provinciali della motorizzazione;
- presso gli uffici provinciali dell’ACI che gestiscono il PRA;
- presso le delegazioni ACI e presso le imprese di consulenza
automobilistica.
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Qualora questa Agenzia ritenga applicabile la modalità di riscossione
virtuale anche per l’imposta di bollo dovuta per l’autentica delle sottoscrizioni,
l’amministrazione istante chiede di conoscere se a tale pagamento possa provvedere
l’ACI, anche per le autentiche effettuate presso gli STA.
Con riferimento ai quesiti posti si rileva che, come chiarito con la circolare 5
dicembre 2001, n. 100, l’art. 15 del DPR n. 642 del 1972, rinvia ad un
provvedimento ora attribuito alla competenza della scrivente Agenzia, il compito di
individuare le categorie di atti relativamente ai quali è possibile rilasciare
l’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale.
Fatta tale premessa, in considerazione della rilevanza del processo di
digitalizzazione che sta sviluppando l’Amministrazione istante, in applicazione delle
norme del Codice dell’Amministrazione digitale (CAD), di cui al D. Lgs. n. 82 del
2005, si ritiene opportuno includere tra le categorie di atti per le quali, ai sensi
dell’art. 15 del DPR n. 642 del 1972, è consentito il rilascio dell’autorizzazione al
pagamento in modo virtuale dell’imposta di bollo, anche le autentiche delle
sottoscrizioni dell’atto di vendita, formato digitalmente, effettuate, ai sensi dell’art.
7, comma 1, del DL 4 luglio 2006, n. 223.
Si precisa che le suddette autentiche rientrano tra le fattispecie di cui
all’articolo 1, comma 1, della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR. n. 642 del 1972.
Per quanto concerne la corretta individuazione del soggetto tenuto al
pagamento dell’imposta di bollo e, che dunque, può richiedere l’autorizzazione al
pagamento con modalità virtuale, occorre considerare che gli STA possono
svolgere, in base alle previsioni dettate dal citato DPR n. 358 del 2000, attività che
si distinguono, essenzialmente, in due grandi gruppi:
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1. “Procedure di competenza del Ministero dei trasporti e della
navigazione”, regolate dagli artt. 4, 5 e 6 del citato decreteo;
2. “Procedure di competenza del pubblico registro automobilistico”, regolate
dagli artt. 7, 8 e 9 del decreto.
Le “operazioni relative alla trascrizione del trasferimento o degli altri
mutamenti” appartengono al secondo gruppo, essendo indicate dall’art. 7, comma 1,
lett. b), tra le “procedure di competenza del pubblico registro automobilistico” e,
dunque, dell’ACI.
Gli STA autorizzati possono, pertanto, svolgere le predette operazioni - ivi
inclusa la relativa autenticazione delle firme (che viene svolta per i soli atti di
alienazione e costituzione di diritti reali di garanzia da trascrivere nel pubblico
registro), nell’esercizio di un’attività di competenza esclusiva di ACI, per la quale
agiscono in sostanza quale longa manus a livello territoriale.
Dall’esame della normativa sopra citata, emerge, infatti, la volontà del
legislatore di affidare agli STA una serie di operazioni del processo di trascrizione
al PRA che, come emerge dall’art. 7, c. 5 del DPR n. 358 del 2000, sono eseguite
unicamente tramite il sistema informativo dell’ACI che presiede e governa l’intero
processo e sotto il suo costante controllo.
Il citato art. 7, c. 5 stabilisce, infatti, che il sistema informativo dell’ACI
“verificata la completezza dei dati della richiesta telematica e verificata la
congruenza con le informazioni presenti in archivio, procede all’aggiornamento
della banca dati del P.R.A. autorizzando, conseguentemente, l’emissione del
certificato di proprietà presso lo sportello”.
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Nell’ambito di tale processo si inserisce anche la predisposizione dell’atto di
vendita in formato digitale, che viene predisposto dall’ACI, attraverso il suddetto
collegamento con il Sistema Informativo.
Sulla base delle richiamate disposizioni, si ritiene, dunque, che anche
l’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle autentiche di firma
sugli atti di vendita debba essere effettuato dall’ACI.
Gli STA costituiscono, in sostanza, una sorta di front office per l’esercizio di
un’attività di esclusiva competenza dell’ACI, che può essere realizzata unicamente
tramite l’accesso al relativo sistema operativo. Gli STA, infatti, ricevono la
documentazione relativa alla richiesta di formalità, acquisiscono i dati in via
telematica e provvedono alla stampa materiale del Certificato di Proprietà.
Tenuto conto del particolare rapporto, come sopra delineato, che intercorre
tra l’ACI e gli Sportelli (STA), si ritiene, quindi, che l’ACI sia legittimata a
richiedere l’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale
anche per l’autentica delle sottoscrizioni degli atti e delle dichiarazioni aventi ad
oggetto l’alienazione di beni mobili registrati o la costituzione di diritti di garanzia
sui medesimi, richiesta presso gli Sportelli Telematici dell’Automobilista.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle
Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Rossella Orlandi
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