Circolare
In vigore
Circolare 301784/2006
Prevenzione e contrasto all’evasione - Anno 2006 - Primi indirizzi operativi
Riferimento normativo
Prevenzione e contrasto all’evasione - Anno 2006 - Primi indirizzi operativi - pdf
Testo normativo
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Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE ACCERTAMENTO
Circolare del 03/03/2006 n. 9
Oggetto:
Prevenzione e contrasto all'evasione - Anno 2006 - Primi indirizzi operativi
Testo:
1. Premessa
2. Attivita' di analisi e ricerca e cooperazione internazionale
3. Verifiche
4. Controlli sostanziali
5. Accessi brevi
6. Attivita' di controllo formale
7. Funzioni strumentali all'attivita' di controllo
8. Attivita' collegate alla tutela della pretesa erariale
1. Premessa
In attesa di formulare definitivi indirizzi operativi correlati agli
obiettivi che saranno fissati nella Convenzione triennale per l'anno
2006-2008, con la presente circolare si forniscono le direttive finalizzate
ad assicurare lo svolgimento dell'attivita' di prevenzione e contrasto
all'evasione, da parte delle Direzioni regionali e degli Uffici locali, in
coerenza con il principio di proficuita' dell'azione amministrativa.
Le direttive tengono conto delle disposizioni contenute nella legge n.
266 del 23 dicembre 2005 (Finanziaria per l'anno 2006) e degli interventi
che l'Agenzia delle Entrate e' chiamata ad attuare in risposta alle linee di
politica fiscale ed agli obiettivi generali della gestione tributaria
espressi nell'Atto di indirizzo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
2. Attivita' di analisi e ricerca e cooperazione internazionale
Per l'anno di attivita' 2006 e' confermato l'impegno richiesto agli
uffici nell'attivita' di contrasto alle frodi IVA, con particolare riguardo
all'IVA intracomunitaria.
A tal fine andranno assicurati crescenti livelli di efficienza ed
efficacia all'azione di contrasto, con la prosecuzione del coordinamento e
della collaborazione con le altre amministrazioni impegnate nei controlli.
In particolare, qualora le operazioni sospette siano state poste in
essere da operatori nazionali direttamente o indirettamente con soggetti
stabiliti in altri Stati membri della Comunita' europea, dovra' essere
attivata la cooperazione internazionale, secondo le modalita'
specificatamente previste, al fine di ottenere puntuale riscontro dalle
autorita' estere.
Per converso, tempestiva risposta dovra' essere fornita alle richieste
di informazioni in materia di IVA provenienti dall'estero.
Al riguardo, si sottolinea che lo strumento dello scambio di
informazioni va altresi' utilizzato nell'ambito della cooperazione con le
autorita' fiscali estere in materia di imposizione diretta.
Le attivita' di contrasto saranno improntate alla massima
collaborazione con gli organi dell'Agenzia delle Dogane e della Guardia di
Finanza, secondo le disposizioni impartite nella circolare n. 48 dell'
11.11.2005 e le conseguenti istruzioni, al fine di favorire la tempestivita'
degli interventi e la rapida conclusione dei controlli.
Con riferimento al fenomeno delle frodi IVA si ricorda che il decreto
ministeriale del 22/12/2005 ha dato attuazione all'articolo 60 bis del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
La normativa citata, che trova applicazione nei confronti delle
operazioni effettuate a decorrere dal 31/12/2005 giorno di pubblicazione del
decreto nella Gazzetta Ufficiale, fornisce un ulteriore strumento da
utilizzare nell'attivita' di repressione delle frodi, in particolare di
quelle fattispecie realizzate attraverso le ben note interposizioni fittizie
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di missing traders.
Sempre in materia d'imposta sul valore aggiunto l'attivita', inoltre,
si indirizzera' all'individuazione di:
. percorsi evasivi ed elusivi che potrebbero interessare la gestione dei
depositi IVA,
. comportamenti fraudolenti finalizzati ad ottenere indebiti rimborsi e
ad utilizzare in compensazione crediti non spettanti.
Nell'ambito della prevenzione dei fenomeni di frode e piu' in generale
di comportamenti evasivi l'attivita' di intelligence sara' rivolta alla
raccolta di tutte le informazioni piu' utili ai fini di enucleare le
posizioni connotate da alto grado di pericolosita'.
In tale contesto l'attivita' sara' diretta ad individuare quei
soggetti richiedenti nuove partite IVA che presentano elevati indici di
rischio. Una fonte utile per l'individuazione tempestiva di tali soggetti e'
data dalla procedura "Analisi del rischio delle partite IVA", che e' stata
completamente automatizzata per la fase iniziale di reperimento delle
informazioni, con l'inserimento altresi' di un risk score.
Piu' in generale le strutture di intelligence saranno, inoltre,
impegnate ad individuare i fenomeni evasivi ed elusivi attraverso
l'elaborazione di specifici percorsi d'indagine finalizzati alla
predisposizione di segnalazioni qualificate, secondo i criteri di prassi
gia' in passato individuati, relative a posizioni soggettive da inserire nei
piani annuali di controllo.
In particolare l'attivita' sara' finalizzata a far emergere le
posizioni soggettive:
. interessate da fenomeni evasivi e fraudolenti nel settore della
vendita, della locazione e dell'intermediazione immobiliare;
. caratterizzate dall'omessa dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto;
. interessate dall'utilizzo ai fini evasivi di regimi fiscali agevolativi
destinati dalla normativa a particolari settori;
. con riferimento alle quali l'incrocio di dati del patrimonio
informativo esterno ed interno all'Agenzia evidenzi manifestazioni di
particolare capacita' contributiva;
. in relazione alle quali, nell'ambito dell'attivita' di intelligence,
siano stati rilevati fenomeni evasivi ed elusivi che interessano
rilevanti operazioni economiche societarie;
. evidenziate dai flussi informativi provenienti dalle autorita' fiscali
estere.
3. Verifiche
In attuazione della disposizione del comma 520 dell'articolo 1 della
legge n. 266 del 2005 il Piano operativo dell'Agenzia prevedera' un
incremento di capacita' operativa per l'attivita' di contrasto all'evasione
nei confronti dei soggetti per i quali non trova applicazione l'istituto
della programmazione fiscale.
Pertanto, proseguendo e consolidando le linee programmatiche attuate
nell'anno 2005, il budget di produzione prevedera' un ulteriore aumento
delle risorse destinate all'attivita' di verifica nei confronti dei soggetti
con volume d'affari, ricavi e/o compensi superiori a 5.164.569 euro.
Con riguardo a tale classe di contribuenti la selezione, da
effettuarsi nella puntuale osservanza del principio della proficuita'
comparata, privilegera' le posizioni soggettive:
. che presentino dichiarazioni con l'esposizione, con particolare
riferimento all'imposta sul valore aggiunto, di crediti a rimborso,
utilizzati in compensazione ovvero riportati al successivo periodo
d'imposta, che appaiano particolarmente rilevanti in relazione
all'attivita' svolta;
. che, in esito ai controlli sui crediti d'imposta concessi per
l'incremento della base occupazionale e per le aree svantaggiate,
risultino meritevoli di un controllo esteso alla complessiva posizione
fiscale, in ragione della rilevanza del credito di cui sia stato
accertato l'illegittimo utilizzo, ovvero l'illegittima contabilizzazione,
qualora il credito stesso non sia stato utilizzato;
. che risultino aver omesso la comunicazione di cui all'art. 1, comma 4,
del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, entro i termini previsti
(cosi' come prorogati dall'art. 31 del decreto legge n. 273 del
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30/12/2005), ovvero le posizioni soggettive in relazione alle quali il
contenuto della predetta comunicazione risulti incompleto o infedele;
. in relazione alle quali, nell'ambito dell'attivita' di intelligence,
siano stati rilevati comportamenti fraudolenti ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto ovvero siano stati rilevati fenomeni evasivi ed elusivi
che interessano rilevanti operazioni economiche societarie;
. in relazione alle quali, nell'ambito dell'attivita' di intelligence,
siano state predisposte segnalazioni qualificate con riferimento al
settore immobiliare.
L'azione di verifica da svolgersi in coordinamento con la Guardia di
Finanza, nei confronti dei cosiddetti contribuenti di grandi dimensioni
(volume d'affari, ricavi e/o compensi superiori a 25.822.845 euro) si
uniformera', altresi', alle indicazioni fornite dalla Direzione Centrale
Accertamento - Settore Soggetti di grandi dimensioni.
Al riguardo saranno fornite istruzioni in ordine ad uno specifico
piano dei controlli nei confronti di societa' rientranti in gruppi di
imprese che hanno esercitato l'opzione per il regime fiscale del consolidato
nazionale.
L'incremento dell'attivita' di verifica nei confronti dei soggetti con
volume d'affari ricavi o compensi compresi tra 5.164.570 e 25.822.845 euro
impone crescenti livelli di coordinamento con la Guardia di Finanza anche
con riferimento agli interventi riguardanti tale classe di contribuenti.
Le Direzioni regionali avvieranno gli opportuni contatti con i
corrispondenti Comandi regionali della Guardia di Finanza al fine di
risolvere le eventuali specifiche problematiche locali.
Per i contribuenti che si collocano al di sotto della soglia dei
5.164.570 euro di volume d'affari, la selezione, tenendo conto dei criteri
indicati con riguardo ai contribuenti cosiddetti grandi e medio-grandi,
privilegera' le posizioni soggettive:
. appartenenti a categorie economiche per le quali non sono stati
approvati i relativi studi di settore o parametri;
. per le quali, nel corso degli accessi brevi o di altre attivita' di
indagine e' stato rilevato lo svolgimento di un'attivita' economica
diversa da quella dichiarata ai fini dell'applicazione degli studi di
settore;
. che hanno omesso di dichiarare i dati ai fini dell'applicazione degli
studi di settore o dei parametri, pur essendo tenuti a tale adempimento,
ovvero hanno indicato cause di esclusione o inapplicabilita';
. per le quali, comunque, non trova applicazione l'istituto della
programmazione fiscale.
L'attivita' di verifica, che riguardera' la complessiva posizione
fiscale del contribuente, avra' ad oggetto, di regola, per il primo semestre
2006, il periodo d'imposta 2003.
La scelta di indirizzare ovvero di estendere il controllo verso una
diversa annualita' deve essere dettata da una effettiva esigenza d'indagine
collegata alla proficuita' dell'attivita' da svolgere o finalizzata alla
repressione dei fenomeni fraudolenti.
Sussistendone i presupposti, i controlli saranno diretti a rilevare il
personale presente al momento dell'accesso, individuando, altresi', le
mansioni svolte, la data di inizio e la natura del rapporto contrattuale; il
tutto finalizzato, poi, a raffrontare i dati acquisiti con quelli risultanti
dai libri e dalle scritture obbligatorie.
Ai fini della programmazione dell'attivita' di verifica, le Direzioni
regionali e gli Uffici terranno conto anche dei contribuenti aventi la sede
amministrativa o il luogo di svolgimento dell'attivita' nei propri ambiti
territoriali, anche se con domicilio fiscale in ambito territoriale diverso.
L'eventuale azione di verifica nei confronti di tale categoria di
soggetti richiedera', sin dalla fase di selezione, il necessario
coordinamento tra le strutture interessate al fine di ottimizzare le
complessiva attivita' di verifica e di accertamento.
I comportamenti tributari tenuti dai contribuenti rientranti nella
categoria in argomento formeranno oggetto di attento monitoraggio da parte
delle Direzioni regionali.
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Per quanto concerne le modalita' di esecuzione delle verifiche, gli
Uffici:
. opereranno, come di consueto, nella piena osservanza delle disposizioni
contenute nella legge n. 212 del 2000, in materia di "Statuto dei diritti
del contribuente";
. al fine di contenere la durata dell'intervento, orienteranno il
controllo verso gli aspetti piu' significativi e rilevanti sotto il
profilo fiscale, assicurando, comunque, la verifica del corretto
adempimento degli obblighi posti a carico del contribuente nella veste di
sostituto di imposta;
. utilizzeranno, sussistendone i presupposti, le guide metodologiche gia'
diramate.
La programmazione degli interventi dovra' prevedere, a livello
regionale, la conclusione entro il 31 luglio 2006 di un numero di verifiche
tale da assicurare un assorbimento di capacita' operativa non inferiore al
67% di quella programmata per la complessiva attivita' di verifica.
I Direttori regionali terranno conto della rilevanza di questo
indicatore nella fissazione degli obiettivi ai fini della valutazione della
prestazione resa dai Responsabili delle unita' operative e di coordinamento
che presiedono l'attivita' di verifica.
4. Controlli sostanziali
L'obiettivo strategico di contrarre i tempi intercorrenti tra il
momento di ridefinizione dell'obbligazione tributaria e quello
dell'integrale adempimento della pretesa tributaria costituisce una
priorita' anche per l'anno di attivita' 2006, per il quale sono previsti
specifici indicatori di risultato in ordine al grado di utilizzo dei verbali
di verifica.
Pertanto, gli uffici daranno immediato corso, nel rispetto delle norme
in materia di "Statuto dei diritti del contribuente", agli atti conseguenti
ai processi verbali di constatazione redatti nei confronti di contribuenti
al fine di conseguire:
. un utilizzo, non inferiore al 91 per cento, ai fini dell'accertamento,
delle annualita' di imposta relative a verifiche eseguite dagli Uffici
dell'Agenzia e a verifiche generali della Guardia di Finanza nel periodo
1 luglio 2004 - 30 giugno 2006;
. un utilizzo, non inferiore al 95 per cento, ai fini dell'accertamento,
delle annualita' di imposta, giacenti al 2 gennaio 2006, relative a
verifiche eseguite dagli Uffici dell'Agenzia e a verifiche generali della
Guardia di Finanza fino al 30 giugno 2004.
Andra' altresi' assicurato il tempestivo utilizzo delle risultanze
emerse dagli interventi effettuati da altri Organismi esterni all'Agenzia.
I Direttori regionali terranno conto della rilevanza degli indicatori
descritti nella fissazione degli obiettivi ai fini della valutazione della
prestazione resa dai Responsabili delle unita' operative e di coordinamento
che presidiano l'attivita' di controllo.
Anche con riferimento alla linea di attivita' "controllo sostanziale"
un maggiore impegno andra' riservato nei confronti dei soggetti con volume
d'affari, ricavi e/o compensi superiori a 5.164.570 di euro, e piu' in
generale nei confronti dei contribuenti per i quali non trova applicazione
l'istituto della programmazione fiscale, previsto dal comma 499 e seguenti
dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006.
Con riferimento ai soggetti con volume d'affari, ricavi e/o compensi
superiori a 5.164.570 di euro gli uffici, in sede di predisposizione del
piano annuale dei controlli, terranno conto delle posizioni soggettive
suscettibili di controllo con modalita' istruttorie diverse dalla verifica.
In ordine ai criteri di selezione da adottare ed alle modalita' di
effettuazione dei controlli nei confronti dei contribuenti con volume
d'affari, ricavi e/o compensi superiori a 25.822.846 di euro si rinvia a
quanto prescritto con la circolare n. 3/E del 29 gennaio 2004.
L'attivita' di controllo avra' ad oggetto, di norma, il periodo di
imposta 2003 con possibilita' di estensione ad annualita' diverse in ragione
del criterio della proficuita' comparata e dell'esigenza di repressione di
fattispecie di frode.
Sempre al fine di contrarre i tempi tra il momento di ridefinizione
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dell'obbligazione tributaria e quello dell'integrale adempimento della
pretesa, gli Uffici daranno immediato corso anche agli atti conseguenti ai
processi verbali consegnati entro il 31/12/2005 ai contribuenti nei cui
confronti trova applicazione l'istituto della programmazione fiscale.
A norma del comma 517 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 la
notifica effettuata entro il 31/12, antecedente il primo anno di
applicazione dell'istituto della programmazione fiscale, di processi verbali
di constatazione con esito positivo, di avvisi di accertamento o rettifica,
nonche' di inviti al contraddittorio, relativi ai periodi di imposta in
corso al 31 dicembre 2003 e al 31 dicembre 2004, comporta l'integrale
applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 218 del
1997.
Gli Uffici procederanno, pertanto, secondo le ordinarie modalita',
portando tempestivamente a conclusione, attraverso la predisposizione e la
notifica degli atti conseguenti, i procedimenti di accertamento interessati
da uno degli atti, indicati dalla norma citata, notificati entro il
31/12/2005.
In sede di attuazione del piano annuale dei controlli nei primi mesi
dell'anno 2006, si terra' conto prioritariamente, altresi':
. delle posizioni soggettive, non ancora esaminate, rese disponibili agli
uffici attraverso le procedure di gestione sia degli inviti al
contraddittorio sulla base degli studi di settore e dei parametri, sia
degli avvisi di accertamento parziale automatizzati, ai sensi
dell'articolo 41 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600
del 1973;
. delle posizioni soggettive per le quali gli uffici hanno a disposizione
significativi elementi informativi in ordine all'omessa presentazione
delle dichiarazioni;
. delle posizioni soggettive e delle annualita' di imposta, con
riferimento alle quali non trovano applicazione gli istituti di cui al
comma 499 e seguenti dell'art. 1 della legge finanziaria 2006, per le
quali gli uffici hanno a disposizione:
a) segnalazioni qualificate predisposte nell'ambito dell'attivita' di
intelligence in particolare con riferimento al settore immobiliare;
b) segnalazioni rese disponibili attraverso le applicazioni
informatiche che gestiscono le liste centralizzate;
c) segnalazioni e risultanze degli interventi effettuati da altri
organismi ed amministrazioni esterni all'Agenzia;
d) informazioni in ordine a manifestazioni di particolare capacita'
contributiva utilizzabili ai fini del c.d. accertamento sintetico di
cui all'art. 38, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973;
e) informazioni che evidenziano fenomeni evasivi ed elusivi
nell'ambito di rilevanti operazioni economiche societarie;
f) segnalazioni provenienti dalle autorita' fiscali estere;
. delle posizioni soggettive destinatarie di benefici ed incentivi
fiscali. Anche per il 2006 tale specifica attivita' di controllo e'
riconducibile ai controlli sostanziali; al fine di assicurare una
proficua selezione delle posizioni soggettive, gli Uffici potranno
avvalersi, nell'ambito dell'applicazione R.A.D.A.R., del data mart sui
crediti di imposta, oggetto di aggiornamenti ed implementazioni nel corso
del 2005;
. delle posizioni soggettive per le quali le Direzioni regionali abbiano
accertato l'insussistenza dei presupposti per la loro iscrizione
nell'anagrafe delle ONLUS ovvero di quelle per le quali le attivita'
istruttorie effettuate abbiano individuato lo svolgimento di attivita'
commerciali da parte di soggetti per i quali, in precedenza, sia stata
accertata la sussistenza dei requisiti formali per l'iscrizione
nell'anagrafe delle ONLUS.
Con riguardo alle suindicate posizioni soggettive non vengono
stabilite riserve di capacita' operativa al fine di assicurare il piu' ampio
spazio al controllo delle posizioni interessate dai rilievi formulati nei
processi verbali di constatazione.
Nella selezione dei soggetti gli uffici valuteranno anche i
comportamenti dei contribuenti nei cui confronti sono stati svolti controlli
e verifiche negli anni precedenti.
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Si richiama, comunque, l'attenzione degli uffici sugli elementi
informativi suscettibili di immediato utilizzo, disponibili attraverso le
liste centralizzate nonche' attraverso le segnalazioni qualificate,
predisposte nell'ambito dell'attivita' di intelligence, relativi a
fattispecie caratterizzate dall'omessa presentazione delle dichiarazioni o
inerenti al settore immobiliare, coerentemente con quanto previsto dal comma
495 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005.
Entro il primo quadrimestre 2006 gli Uffici procederanno, altresi',
alla notifica degli atti nei confronti dei contribuenti, inseriti nel piano
dei controlli dell'anno precedente, nei cui confronti, l'esercizio dei
poteri istruttori di cui all'art. 51 decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972 ed all'articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973, ha determinato la ridefinizione
dell'obbligazione tributaria rispetto al dichiarato.
Nell'ambito del settore registro l'attivita' degli Uffici si
indirizzera', prioritariamente, verso gli atti di cessione e di conferimento
di terreni edificabili e degli immobili in genere nonche' verso gli atti di
cessione d'azienda.
Proseguira', inoltre, l'esame delle posizioni interessate dall'omessa
registrazione di contratti di locazione.
Nello svolgimento dell'attivita' gli uffici perseguiranno il massimo
grado di proficuita' anche al fine di aumentare i livelli di riscossione
derivanti dagli atti di accertamento. Pertanto gli Uffici nell'esecuzione
dei controlli dovranno:
. intensificare il ricorso ai provvedimenti di definizione in via
amministrativa dell'obbligazione tributaria previsti dagli articoli 5 e
11 del decreto legislativo n. 218 del 1997;
. ricorrere all'accertamento parziale, sussistendone i presupposti
indicati nell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e nell' articolo 54, quinto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cosi' come
modificati dall'articolo 1, commi 405 e 406, della legge n. 311 del 2004;
. formulare richieste di informazioni alle Autorita' fiscali estere,
nell'ambito della cooperazione internazionale, ogniqualvolta le
caratteristiche del controllo lo richiedano;
. programmare ed effettuare atti istruttori in relazione alla tipologia
di posizioni selezionate ed alla concretezza degli elementi di rilevanza
fiscale disponibili; in tale contesto andra' valutato l'eventuale ricorso
alle indagini finanziarie;
. operare, come di consueto, nel rispetto del disposto dell'articolo 12,
settimo comma, della legge n. 212 del 2000;
. assicurare la tempestiva e corretta trasmissione al sistema informativo
dei dati concernenti le attivita' svolte, garantendo, sempre, la perfetta
aderenza degli stessi alle risultanze degli atti di ufficio, con
particolare riguardo alla tempestiva comunicazione della data di
attivazione del controllo.
Nell'ambito del processo in esame gli Uffici dovranno, infine, garantire
la piena funzionalita' dei processi operativi connessi all'istituto della
programmazione fiscale.
5. Accessi brevi
Il ricorso al mezzo di indagine dell' "accesso breve" dovra'
assicurare l'adeguato presidio del territorio attraverso controlli diffusi
in materia di obblighi strumentali, controllo delle compensazioni e lotta al
sommerso.
Si precisa che, cosi' come previsto per l'anno 2005, nell'ambito del
processo degli accessi brevi finalizzati al presidio del territorio
rientrano anche i controlli effettuati per "conto di altri uffici" ed "i
controlli incrociati".
Si sottolinea che nell'ambito della lotta al sommerso una particolare
attenzione deve essere riservata alla selezione delle posizioni soggettive
da controllare.
Pertanto, l'attivita' andra' indirizzata nei confronti delle attivita'
economiche ed in particolare di quei soggetti per i quali le informazioni a
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disposizione evidenziano il possibile utilizzo del personale "in nero".
Le posizioni selezionate sulla scorta della conoscenza della realta'
territoriale e dell'attivita' di intelligence devono essere caratterizzate
da un'alta affidabilita' con riferimento al risultato del controllo, in
quanto l'attivita' finalizzata alla lotta al sommerso dovra' qualificarsi
per una significativa percentuale di positivita'.
Gli Uffici condurranno, altresi', anche nel 2006, uno specifico piano
di controllo nei confronti dei soggetti tenuti alla comunicazione dei dati
rilevanti per gli studi di settore.
In una prima fase gli interventi avranno ad oggetto i periodi di
imposta 2003 e 2004.
La selezione interessera' prioritariamente le posizioni soggettive:
. che non hanno dichiarato i dati rilevanti ai fini dell'applicazione
degli studi di settore ed hanno indicato cause di esclusione o
inapplicabilita';
. che non hanno dichiarato i dati rilevanti ai fini dell'applicazione
degli studi di settore senza altresi' indicare cause di esclusione o
inapplicabilita';
. che hanno dichiarato un codice attivita' non rientrante tra quelli per
i quali sono applicabili gli studi di settore, ma per le quali le
informazioni a disposizione evidenziano l'esercizio di un'attivita'
soggetta all'applicazione degli stessi.
Nei casi in cui si riscontrino in sede di accesso irregolarita',
l'Ufficio valutera' l'opportunita' di procedere ad una piu' estesa
rilevazione dei dati e delle informazioni, nonche' alle eventuali ulteriori
attivita' istruttorie inserendo il contribuente nel piano annuale dei
controlli.
A seguito della pubblicazione dei modelli di comunicazione dei dati
riferiti al periodo di imposta 2005 ed al conseguente aggiornamento delle
applicazioni informatiche di supporto alla trasmissione al sistema centrale
delle risultanze del controllo, gli interventi saranno finalizzati a
rilevare i dati generali e specifici relativi alla suddetta annualita' di
imposta.
Sussistendone i presupposti, i controlli saranno comunque diretti a
rilevare il personale presente al momento dell'accesso, individuando,
altresi', le mansioni svolte, la data di inizio e la natura del rapporto
contrattuale; il tutto finalizzato, poi, a raffrontare i dati acquisiti con
quelli risultanti dai libri e dalle scritture obbligatori.
Il predetto riscontro che assume rilevanza ai fini dell'azione di
contrasto ai fenomeni legati all'utilizzo del lavoro irregolare
caratterizzera' in via ordinaria l'esecuzione di qualunque tipologia di
controllo svolta mediante gli accessi brevi.
Gli interventi da eseguirsi mediante i cosiddetti accessi brevi
saranno, infine, funzionali alla:
a) rilevazione di dati e notizie nell'ambito dell'attivita' di
intelligence;
b) esecuzione di controlli per conto di Stati esteri;
c) verbalizzazione della distruzione delle merci;
d) verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento dei benefici
previsti dalle leggi in favore delle ONLUS.
Con riguardo a tali tipologie di intervento, cosi' come previsto nel
2005, le risorse effettivamente impiegate per la loro esecuzione saranno
imputate ai processi:
. Analisi e ricerca (tipologia di cui al punto a);
. Funzioni strumentali all'attivita' di controllo (tipologia di cui ai
punti da b) a d).
6. Attivita' di controllo formale
Nell'ambito di tale processo, cosi' come previsto per l'anno 2005,
rientrano altresi' i controlli degli atti e delle dichiarazioni di
successione iscritti nel campione unico tasse sospese.
Si rammenta che, per dette tipologie di atti e dichiarazioni, non
vigono criteri di selezione ai fini del controllo, diversamente da quanto
previsto per gli atti sottoposti a valutazione ossia per quelli in relazione
ai quali viene instaurato il cosiddetto giudizio di congruita' sul valore
dichiarato.
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Gli Uffici, pertanto, per la verifica dei requisiti previsti dalle
singole fattispecie agevolative, opereranno nel rispetto dei termini di
decadenza di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della repubblica
26 aprile 1986, n. 131.
Con riguardo ai controlli formali previsti dall'articolo 36-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 il budget
di produzione, attualmente in corso di predisposizione, riguardera' non solo
le dichiarazioni relative al periodo di imposta 2003, segnalate sulla base
degli appositi criteri selettivi, ma anche quelle segnalate su iniziativa
degli Uffici.
Per quanto riguarda gli eventuali controlli formali di iniziativa, si
precisa che gli Uffici effettueranno le selezioni in forza di un giudizio di
proficuita' comparata, che tenga conto degli esiti dell'attivita' di
controllo svolta nei confronti del medesimo contribuente per i precedenti
periodi di imposta ovvero nei confronti di altri contribuenti, ad esso
riferibili sotto il profilo fiscale, per il periodo di imposta oggetto del
controllo; in tale ambito rientrano altresi' quelle posizioni comunque
selezionabili sulla base dei criteri di proficuita', tenuto conto delle
informazioni disponibili all'ufficio.
Le posizioni da selezionare a tale ultimo fine potranno essere pari,
al massimo, al 5% delle segnalazioni relative al periodo di imposta 2003.
Gli Uffici che riterranno di non dover programmare, in tutto o in
parte, il suddetto 5% di controlli formali, dovranno comunque allocare la
corrispondente quota di risorse all'interno del macroprocesso "controlli
fiscali".
Per quanto riguarda invece il controllo formale delle dichiarazioni
relative al periodo di imposta 2002, tale attivita' dovra' essere ultimata
nei primi mesi dell'anno.
Gli Uffici assicureranno, nello svolgimento dell'attivita' in
argomento, da un lato, un'efficace azione di controllo, dall'altro, una
corretta gestione del rapporto con i contribuenti.
La circolare n. 7/E del 2005 forniva al riguardo le seguenti
istruzioni che si richiamano:
- adottare le piu' idonee misure operative al fine di assicurare il
tempestivo riesame della pretesa tributaria in conseguenza di quanto
segnalato dal contribuente, destinatario della comunicazione degli esiti
del controllo di cui al comma 4 dell'articolo 36-ter del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
- comunicare con sollecitudine gli esiti del riesame della pretesa
tributaria al fine di consentire al contribuente di avvalersi, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, della
riduzione della sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre1997, n. 471, con riferimento alle eventuali somme
ancora dovute;
- inviare le citate comunicazioni di cui al quarto comma dell'articolo
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973
mediante raccomandata con avviso di ricevimento; qualora si rendesse
necessario e sulla base di valutazioni effettuate caso per caso, saranno
utilizzate le ordinarie modalita' di notifica degli atti tributari.
7. Funzioni strumentali all'attivita' di controllo
Attraverso l'utilizzo del budget di risorse destinato al processo in
esame le Direzioni regionali e gli Uffici, al fine di potenziare l'azione di
contrasto all'evasione, dovranno assicurare:
. la cooperazione con i soggetti che, nell'ambito territoriale,
concorrono al processo di accertamento;
. l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di diniego d'indagini
finanziarie.
Con riferimento al primo punto andra' sviluppata la collaborazione con
le Autonomie locali, in particolare con i Comuni coerentemente con le
modalita' che saranno stabilite con il provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle Entrate previsto dal comma 2 dell'art. 1 del decreto
legge n. 203 convertito dalla legge n. 248 del 2005.
Con riferimento al secondo punto si ribadisce che l'esigenza di
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conferire impulso all'utilizzo del mezzo istruttorio in argomento deve
essere coniugata con l'esigenza di assicurare l'economicita' e la
proficuita' dell'azione amministrativa.
Al riguardo sara' rilasciata agli uffici la procedura telematica
relativa a gli accertamenti bancari e finanziari che consentira' di
inoltrare le richieste, previste dall'art. 32, primo comma, numero 7), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
dall'art. 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cosi' come modificati dall'art. 1, commi
402, 403 e 404 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in via telematica
mediante il sistema della posta elettronica certificata.
Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 22 novembre 2005,
modificato ed integrato con il provvedimento del 24 febbraio 2006, sono
stabilite le modalita' di trasmissione telematica delle richieste e delle
risposte, nonche' dei dati delle notizie e documenti in esse contenute.
Le modifiche apportate dalla legge n. 311 del 2004, hanno ampliato
l'oggetto delle richieste, esteso anche alle operazioni cosiddette extra
conto, nonche' l'ambito soggettivo degli operatori finanziari, cui e'
possibile inoltrare le richieste di informazioni (tabella allegato 3 al
provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 22 dicembre 2005).
Il mutato quadro normativo, unitamente alle piu' agevoli modalita' di
colloquio con gli operatori finanziari, richiede un piu' attento esame delle
informazioni che si intendono acquisire al fine di individuare con
precisione le categorie di intermediari finanziari cui rivolgere le
richieste in via telematica.
Le Direzioni regionali monitoreranno, inoltre, gli esiti dei controlli
anche per valutarne il grado di proficuita'.
Nell'ambito delle "funzioni strumentali" assumeranno rilevanza,
altresi', le attivita' connesse alla selezione delle posizioni da sottoporre
a controllo.
Con riguardo a quelle interessate dagli appositi piani finalizzati
all'utilizzo, ai fini dell'accertamento, delle annualita' d'imposta
verificate, andranno riferite al presente processo le attivita' connesse
all'archiviazione dei rilievi relativi ad annualita' d'imposta verificate,
qualora detti rilievi non risultino, previo giudizio di proficuita'
comparata con gli altri elementi di controllo disponibili, utilizzabili ai
fini dell'accertamento.
Le predette attivita' connesse all'archiviazione dei rilievi relativi
ad annualita' di imposta verificate, in quanto finalizzate alla selezione
dei soggetti da sottoporre a controllo, escludono l'attivazione di un
controllo sostanziale.
L'archiviazione dei rilievi non suscettibili di utilizzo ai fini
dell'accertamento resta subordinata alla formalizzazione di un apposito
atto, a rilevanza interna, debitamente motivato.
Con riguardo alla selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a
controllo e alla conseguente predisposizione del Piano Annuale dei Controlli
sostanziali, al fine di conseguire un sempre piu' elevato grado di
proficuita' dell'azione di accertamento, gli Uffici locali si avvarranno
dell'applicazione B.A.S.E. (Banca dati per l'Analisi e la Selezione degli
Elementi), tenendo conto della rilevanza di tale procedimento nell'ambito
del Sistema di Gestione della Qualita'.
Si evidenzia, in particolare, che mediante tale strumento informatico la
Direzione di ciascun Ufficio procede:
. all'analisi degli elementi (fonti di innesco e fonti di impulso)
supportata dalla visibilita' integrata dei dati, riferibili alla singole
posizioni soggettive, rilevanti ai fini dell'accertamento dei redditi,
dell'IVA e dell'IRAP;
. alla pianificazione delle attivita' di controllo sostanziale, tenendo
conto delle risorse disponibili (ore persona), dei parametri previsionali
relativi al tempo medio programmato per l'attivita' di controllo in
relazione a ciascuna fonte di innesco e di impulso dell'azione
accertatrice, nonche' della consistenza e della numerosita' degli
elementi di competenza;
. alla selezione delle posizioni soggettive per le quali l'azione
amministrativa si presenta di maggiore proficuita';
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. all'assegnazione delle posizioni soggettive selezionate ai team
dell'Area Controllo e ai funzionari di ciascun team;
. al monitoraggio dettagliato dello stato di avanzamento del piano dei
controlli, sulla base delle informazioni trasmesse al sistema informativo.
Inoltre, l'applicazione in argomento fornisce, a ciascuna Direzione
regionale, un quadro sinottico riepilogativo della complessiva attivita' di
controllo svolta dagli uffici di competenza, nonche' informazioni
dettagliate che consentono di indirizzare l'azione istituzionale di
vigilanza, nonche' di assumere, laddove sia ritenuto opportuno, iniziative
mirate a superare eventuali criticita'.
Con riguardo alle attivita' riferibili al processo funzioni
strumentali, gli Uffici locali, gia' individuati a livello centrale,
assicureranno, con le modalita' ed entro i termini previsti, la
sperimentazione delle nuove procedure informatiche, ovvero di quelle gia' in
uso che formeranno oggetto di aggiornamento o implementazione.
La Direzione Centrale Accertamento provvedera' a quantificare
l'impegno previsto per ciascun Ufficio affinche' le Direzioni regionali ne
possano tenere in debito conto in sede di assegnazione del budget di risorse
e di produzione ai vari processi lavorativi.
Sempre con riguardo alla linea di attivita' in argomento, le Direzioni
regionali assicureranno il controllo relativo alla sussistenza dei requisiti
formali nei confronti dei soggetti da iscrivere nell'anagrafe unica delle
ONLUS nonche' gli ulteriori adempimenti previsti dal decreto ministeriale
del 18 luglio 2003, n. 266.
8. Attivita' collegate alla tutela della pretesa erariale
Si ribadisce che rivestono primaria rilevanza le attivita' collegate
alla tutela della pretesa erariale. A tal fine e' opportuno che il
trattamento dei ruoli venga puntualmente effettuato secondo le istruzioni
operative impartite e nel rispetto dei termini decadenziali previsti per la
notifica della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 25, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, tenuto
altresi' conto delle disposizioni dell'art. 19 del d.lgs n. 112 del
13/04/1999.
In questa sede si richiama, inoltre l'attenzione degli Uffici in
ordine:
. alle procedure previste dall'articolo 22 del d.lgs n. 472 del 1997 in
materia di ipoteca o sequestro conservativo dei beni del contribuente,
compresa l'intera azienda;
. allo scrupoloso controllo con riguardo alle garanzie prestate a fronte
delle richieste di pagamento rateale della pretesa erariale;
. al monitoraggio dei pagamenti rateali per l'immediato avvio della
procedura di escussione delle garanzie prevista dall'articolo 19, comma 4
bis, decreto del Presidente della repubblica n. 602 del 1973, nonche'
dall'art. 8, comma 2, e dall'art. 15 del d.lgs n. 218 del 1997 e
dall'art. 48, comma 3, del d.lgs n. 546 del 1992;
. all'immediata iscrizione a ruolo a seguito della definitivita' degli
atti di accertamento e all'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio in
base ad accertamenti non definitivi;
. all'immediata iscrizione, ricorrendone i presupposti, in ruoli
straordinari degli interi importi risultanti da accertamenti anche se non
definitivi, nonche' degli importi risultanti dalla liquidazione e dal
controllo formale delle dichiarazioni;
. all'immediato conferimento del carattere di esecutorieta' ai ruoli
conseguenti alla liquidazione automatica ed al controllo formale delle
dichiarazioni.
Inoltre, gli Uffici assicureranno:
. una particolare attenzione in ordine alla legittimita' dell'iscrizione
a ruolo, qualora le somme complessivamente dovute risultino superiori a
8.000 euro; tanto in considerazione degli effetti derivanti nella sfera
patrimoniale del contribuente dalle misure previste dall' art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 602 del 1973;
. il sistematico e tempestivo controllo delle partite formulate, qualora
non ricomprese nei ruoli al visto, per le motivazioni indicate per
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ciascuna di esse. A tale riguardo le Direzioni regionali effettueranno il
costante monitoraggio dell'attivita' degli uffici della regione.
Si richiama infine l'attenzione degli uffici sull'attivita' di
riscossione coattiva in ambito internazionale.
Con decreto legislativo 9/4/2003, n. 69, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 14/4/2003, e' stata recepita nell'ordinamento italiano
la direttiva 2001/44/CE, che modifica la direttiva 76/308/CEE relativa alla
reciproca assistenza amministrativa in materia di recupero dei crediti
risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del
FEOGA, nonche' dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul
valore aggiunto e di talune accise.
La direttiva 2001/44/CE ha esteso l'ambito di applicazione della mutua
assistenza in materia di recupero crediti originariamente previsto dalla
direttiva 76/308/CEE.
Il citato decreto legislativo n. 69 del 2003 ha, tra l'altro,
designato l'autorita' nazionale abilitata a formulare e ricevere una domanda
di mutua assistenza amministrativa ai sensi della direttiva di base
76/308/CEE.
Per l'Italia e' il Ministero dell'Economia e delle Finanze -
Dipartimento per le Politiche Fiscali. Per esitare le richieste ad esso
pervenute, il Ministero si avvale dell'Agenzia delle Dogane e dell'Agenzia
delle Entrate, in base alla natura del credito da riscuotere.
Di conseguenza si e' reso necessario istituire, presso la Direzione
centrale Accertamento, un servizio destinato a presidiare il recupero dei
crediti connessi con i nuovi tributi inclusi nel campo dell'applicazione
della direttiva 76/308/CEE.
Il servizio, che si avvale degli strumenti di comunicazione
elettronica imposti dalla normativa comunitaria al fine di velocizzare lo
scambio di informazioni e garantirne la riservatezza, e' attivo dai primi
mesi del 2004.
Le attivita' peculiari del servizio, inizialmente collocato presso
l'Ufficio Riscossione coattiva della Direzione centrale Accertamento e
recentemente attribuito all'Ufficio Riscossione internazionale, sono:
. lo scambio delle informazioni con le autorita' estere relativamente
alle generalita' anagrafiche ed ai cespiti dei contribuenti debitori
d'imposta;
. l'assistenza alla notifica degli atti esecutivi;
. il recupero coattivo dei crediti erariali.
Sotto il profilo operativo, con la direttiva 2002/94/CE la Commissione
Europea ha stabilito le nuove norme di implementazione delle disposizioni
della direttiva 76/308/CEE, come modificata dalla direttiva 2001/44/CE.
La direttiva 2002/94/CE e' stata recepita nel nostro ordinamento con
decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22/7/2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 209 dell'8/9/2005.
Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del
23/12/2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3/1/2006, oltre ad
individuare l'ufficio competente per la richiesta di assistenza ha stabilito
le norme procedurali in materia di recupero crediti nell'ambito della mutua
assistenza amministrativa tra gli stati membri dell'Unione europea.
All'Ufficio Riscossione internazionale e' stata attribuita, quindi,
l'attivita' di mutua assistenza nel recupero crediti, scaturente dalle
predette direttive, in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta
sul reddito e sul capitale e imposta sui premi assicurativi, compresi gli
interessi, le penali, le sanzioni amministrative e le spese relative.
Inoltre l'Ufficio ha competenza nell'ambito dei rapporti di diritto
internazionale.
Tra i rapporti di diritto internazionale sono ricomprese sia alcune
Convenzioni bilaterali stipulate dall'Italia con stati esteri (Belgio,
Francia, e Germania) sia la Convenzione del Consiglio d'Europa concernente
la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, ratificata
dall'Italia con legge 10 febbraio 2005, n. 19.
Specifiche istruzioni ed indicazioni in ordine all'attivita' da
svolgere saranno impartite coevamente con la trasmissione, agli uffici
competenti, delle richieste di recupero di somme di imposte vantate dai
paesi comunitari, corredate dei relativi titoli esecutivi.
Le richieste di recupero di somme di imposta vantate nei confronti di
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cittadini italiani o stranieri residenti in ciascun paese comunitario
(corredate dall'apposito titolo esecutivo "estratto del ruolo") andranno
inviate all'Ufficio Riscossione Internazionale della Direzione centrale
Accertamento, per il successivo inoltro al punto di contatto del paese
competente ad effettuare il recupero in base alla residenza del debitore.
***
Le Direzioni regionali assicureranno la puntuale ed uniforme
applicazione degli indirizzi innanzi formulati, nonche' il costante
monitoraggio delle attivita' svolte dagli Uffici al fine di valutare il
grado di tempestivita', d'efficacia e di correttezza dell'azione
amministrativa.
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