Decisione di esecuzione (UE) 2021/33 della Commissione del 14 gennaio 2021 relativa all’autorizzazione alla Spagna a non tener conto di talune categorie di operazioni per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA per quanto riguarda le prestazioni di servizi degli autori fino alla fine del 2024 notificata con il numero C(2021) 80 (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)
Cosa autorizza la Decisione UE 2021/33 alla Spagna in materia di calcolo della base IVA per le prestazioni di servizi degli autori?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2021/33 del 14 gennaio 2021 autorizza il Regno di Spagna a escludere dal calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA le prestazioni di servizi fornite dagli autori, secondo quanto previsto dall'allegato X, parte B, punto 2) della direttiva 2006/112/CE. Questa autorizzazione è stata concessa perché la Spagna ha rappresentato che il calcolo preciso di tali operazioni comporterebbe un onere amministrativo ingiustificato rispetto al loro impatto marginale sulla base complessiva delle risorse proprie IVA dello Stato membro. L'autorizzazione ha validità dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, rappresentando una proroga della precedente autorizzazione scaduta il 31 dicembre 2019. In pratica, ciò significa che la Spagna non deve includere nel calcolo della propria contribuzione al bilancio UE basata sull'IVA le operazioni relative ai servizi prestati dagli autori, semplificando così gli adempimenti amministrativi nazionali pur mantenendo la trasparenza attraverso un limite temporale definito.
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Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2021/33 della Commissione del 14 gennaio 2021 relativa all’autorizzazione alla Spagna a non tener conto di talune categorie di operazioni per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA per quanto riguarda le prestazioni di servizi degli autori fino alla fine del 2024 [notificata con il numero C(2021) 80] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2021/33 of 14 January 2021 as regards the authorisation for Spain not to take into account certain categories of transactions for the calculation of the VAT own resources base in respect of supply of services by authors until the end of 2024 (notified under document C(2021) 80) (only the Spanish text is authentic)
Testo normativo
18.1.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 15/9
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/33 DELLA COMMISSIONE
del 14 gennaio 2021
relativa all’autorizzazione alla Spagna a non tener conto di talune categorie di operazioni per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA per quanto riguarda le prestazioni di servizi degli autori fino alla fine del 2024
[notificata con il numero C(2021) 80]
(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,
visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto
(
1
)
, in particolare l’articolo 6, paragrafo 3, primo trattino,
previa consultazione del comitato consultivo per le risorse proprie,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 376 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio
(
2
)
, la Spagna può continuare ad esentare le prestazioni di servizi fornite dagli autori di cui all’allegato X, parte B, punto 2), della medesima direttiva alle condizioni esistenti in tale Stato membro al 1
o
gennaio 1993. A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 occorre tenere conto di queste operazioni per la determinazione della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (IVA).
(2)
Con decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2015/2189 della Commissione
(
3
)
, la Spagna è stata autorizzata a non tener conto delle prestazioni di servizi degli autori di cui all’allegato X, parte B, punto 2), della direttiva 2006/112/CE per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA dal 1
o
gennaio 2015 al 31 dicembre 2019.
(3)
Con lettera del 19 febbraio 2019 la Spagna ha chiesto alla Commissione l’autorizzazione a continuare a non tener conto di talune categorie di operazioni per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA. In particolare la Spagna non è in grado di effettuare il calcolo preciso della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA per le operazioni di cui all’allegato X, parte B, punto 2), della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le prestazioni di servizi degli autori. Tale calcolo può comportare un onere amministrativo ingiustificato rispetto all’incidenza delle operazioni in questione sulla base complessiva delle risorse proprie provenienti dall’IVA della Spagna. È pertanto opportuno autorizzare la Spagna a non tenere conto delle prestazioni di servizi degli autori per il calcolo della base delle risorse provenienti dall’IVA.
(4)
Per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l’applicabilità dell’autorizzazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA dal 1
o
gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, la Spagna è autorizzata a non tener conto delle prestazioni di servizi degli autori di cui all’allegato X, parte B, punto 2), della direttiva 2006/112/CE.
Articolo 2
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2021
Per la Commissione
Johannes HAHN
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9
.
(
2
)
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (
GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1
).
(
3
)
Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2015/2189 della Commissione, del 25 novembre 2015, che autorizza la Spagna a non tener conto di talune categorie di operazioni per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA (
GU L 312 del 27.11.2015, pag. 23
).
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La Decisione UE 2021/33 riguarda le risorse proprie dell'Unione europea, in particolare il regime uniforme di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'IVA secondo il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89. È rilevante per chi opera nel settore culturale e creativo, poiché interessa le prestazioni di servizi degli autori e l'esenzione IVA prevista dalla direttiva 2006/112/CE. Commercialisti e consulenti fiscali spagnoli devono considerare questa autorizzazione quando calcolano la base imponibile IVA e le relative contribuzioni al bilancio comunitario.
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