Decisione di esecuzione (UE) 2021/44 della Commissione del 19 gennaio 2021 relativa all’autorizzazione all’Italia a continuare a usare talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA per il trasporto di persone fino alla fine del 2024 notificata con il numero C(2021) 71 (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
Cosa autorizza la Decisione UE 2021/44 all'Italia di fare per il calcolo della base IVA relativa al trasporto di persone?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2021/44 della Commissione europea autorizza l'Italia a continuare l'utilizzo di valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA, specificamente per le operazioni di trasporto di persone e altre operazioni equiparate, nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024. Questa autorizzazione si applica alle operazioni elencate nell'allegato X, parte B, punto 10) della direttiva 2006/112/CE, che l'Italia aveva già il diritto di esentare secondo le norme transitorie previste. L'Italia aveva richiesto questa proroga perché il calcolo preciso della base IVA per queste operazioni comporterebbe un onere amministrativo ingiustificato rispetto al loro impatto effettivo sulla base complessiva delle risorse proprie. La Commissione ha ritenuto proporzionato consentire all'Italia di utilizzare metodologie approssimative, anziché obbligarla a effettuare calcoli esatti che risulterebbero economicamente inefficienti. La limitazione temporale dell'autorizzazione fino al 31 dicembre 2024 garantisce trasparenza e certezza del diritto, prevedendo una revisione futura della situazione.
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Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2021/44 della Commissione del 19 gennaio 2021 relativa all’autorizzazione all’Italia a continuare a usare talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA per il trasporto di persone fino alla fine del 2024 [notificata con il numero C(2021) 71] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2021/44 of 19 January 2021 as regards the authorisation for Italy to continue to use certain approximate estimates for the calculation of the VAT own resources base in respect of transport of passengers until the end of 2024 (notified under document C(2021) 71) (Only the Italian text is authentic)
Testo normativo
21.1.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 20/1
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/44 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2021
relativa all’autorizzazione all’Italia a continuare a usare talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA per il trasporto di persone fino alla fine del 2024
[notificata con il numero C(2021) 71]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,
visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto
(
1
)
, in particolare l’articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,
previa consultazione del comitato consultivo per le risorse proprie,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 371 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio
(
2
)
gli Stati membri che al 1
o
gennaio 1978 esentavano le operazioni elencate nell’allegato X, parte B, della medesima direttiva possono continuare ad esentarle, alle condizioni esistenti alla suddetta data in ciascuno Stato membro interessato. A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 occorre tenere conto di queste operazioni per la determinazione della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (IVA).
(2)
Con decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2015/2190 della Commissione
(
3
)
, l’Italia è stata autorizzata a utilizzare valutazioni approssimative per quanto riguarda il trasporto di persone e altre operazioni di cui all’allegato X, parte B, punto 10), della direttiva 2006/112/CE per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA dal 1
o
gennaio 2015 al 31 dicembre 2019.
(3)
Con lettera del 2 aprile 2019 l’Italia ha chiesto alla Commissione l’autorizzazione a continuare a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA. In particolare l’Italia non è in grado di effettuare il calcolo preciso della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA per le operazioni di cui all’allegato X, parte B, punto 10), della direttiva 2006/112/CE per il trasporto di persone e altre operazioni di cui a tale punto. Tale calcolo può comportare un onere amministrativo ingiustificato rispetto all’incidenza delle operazioni in questione sulla base complessiva delle risorse proprie provenienti dall’IVA dell’Italia. L’Italia è in grado di effettuare un calcolo utilizzando valutazioni approssimative per detta categoria di operazioni. È pertanto opportuno autorizzare l’Italia a continuare a calcolare la base delle risorse proprie provenienti dall’IVA utilizzando valutazioni approssimative per il trasporto di persone e altre operazioni di cui all’allegato X, parte B, punto 10), della direttiva 2006/112/CE.
(4)
Per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l’applicabilità dell’autorizzazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA dal 1
o
gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, l’Italia è autorizzata a utilizzare valutazioni approssimative per il trasporto di persone e altre operazioni di cui all’allegato X, parte B, punto 10), della direttiva 2006/112/CE.
Articolo 2
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2021
Per la Commissione
Johannes HAHN
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9
.
(
2
)
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (
GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1
).
(
3
)
Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2015/2190 della Commissione, del 25 novembre 2015, che autorizza l’Italia a utilizzare talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA (
GU L 312 del 27.11.2015, pag. 24
).
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La Decisione UE 2021/44 riguarda il regime delle risorse proprie dell'Unione europea e il calcolo della base imponibile IVA secondo il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89. È rilevante per chi gestisce la compliance fiscale internazionale, le dichiarazioni IVA transfrontaliere e le operazioni di trasporto passeggeri, in particolare per le amministrazioni tributarie e i consulenti che seguono la fiscalità comunitaria e le esenzioni previste dalla direttiva 2006/112/CE.
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