Decisione UE In vigore Iva

Decisione UE 0073/2022

Decisione di esecuzione (UE) 2022/73 del Consiglio del 18 gennaio 2022 recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1490 per quanto riguarda l’autorizzazione concessa all’Ungheria ad applicare per un periodo supplementare la misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

Pubblicato: 18/01/2022 In vigore dal: 18/01/2022 Documento ufficiale

Quale periodo di validità è stato concesso all'Ungheria per applicare la deroga IVA sui soggetti passivi con volume d'affari ridotto?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2022/73 autorizza l'Ungheria a continuare l'applicazione di una misura speciale di esenzione IVA per le piccole imprese fino al 31 dicembre 2024. Questa deroga consente ai soggetti passivi ungheresi con volume d'affari annuo non superiore a 48.000 EUR (controvalore in fiorini al tasso di conversione dell'adesione) di operare senza obbligo di registrazione IVA, riducendo così gli oneri amministrativi e i costi di conformità. La misura rimane facoltativa: i contribuenti possono comunque optare per il regime IVA ordinario secondo l'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE. Il limite temporale al 31 dicembre 2024 è stato fissato per allinearsi al termine entro il quale gli Stati membri devono recepire la direttiva UE 2020/285 sulle piccole imprese, che introduce una nuova soglia di esenzione di 85.000 EUR a livello europeo. La continuità è garantita dal 1° gennaio 2022, evitando interruzioni rispetto alla precedente autorizzazione scaduta il 31 dicembre 2021.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2022/73 del Consiglio del 18 gennaio 2022 recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1490 per quanto riguarda l’autorizzazione concessa all’Ungheria ad applicare per un periodo supplementare la misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto EN: Council Implementing Decision (EU) 2022/73 of 18 January 2022 amending Implementing Decision (EU) 2018/1490 as regards authorisation to Hungary to apply for a further period the special measure derogating from Article 287 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax

Testo normativo

19.1.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 12/148 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/73 DEL CONSIGLIO del 18 gennaio 2022 recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1490 per quanto riguarda l’autorizzazione concessa all’Ungheria ad applicare per un periodo supplementare la misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( 1 ) , in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Conformemente all’articolo 287, punto 12, della direttiva 2006/112/CE, l’Ungheria può applicare una franchigia dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 35 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione. (2) Mediante decisione di esecuzione (UE) 2018/1490 del Consiglio ( 2 ) l’Ungheria era stata autorizzata a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, al fine di esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera il controvalore in moneta nazionale di 48 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione all’Unione, fino al 31 dicembre 2021 o fino all’entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE, se questa data è anteriore («misura speciale»). (3) Con lettera del 19 aprile 2021 l’Ungheria ha chiesto alla Commissione l’autorizzazione di continuare ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2024, vale a dire la data entro la quale gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio ( 3 ) sulla semplificazione delle disposizioni sull’IVA per le piccole imprese. La predetta direttiva consente altresì agli Stati membri di esentare i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo nello Stato membro non supera la soglia di 85 000 EUR o il controvalore in moneta nazionale. (4) A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 28 giugno 2021, ha trasmesso la richiesta presentata dall’Ungheria agli altri Stati membri. Con lettera del 29 giugno 2021 la Commissione ha comunicato all’Ungheria che disponeva di tutte le informazioni necessarie per valutare la richiesta. (5) La misura speciale è coerente con la direttiva (UE) 2020/285, che mira a ridurre i costi di conformità in materia di IVA per le piccole imprese e le distorsioni della concorrenza, sia a livello nazionale che unionale, e a ridurre l’impatto negativo della transizione dall’esenzione all’imposizione («effetto soglia»). Essa mira altresì ad agevolare la conformità delle piccole imprese nonché il controllo da parte delle autorità fiscali. La soglia di 48 000 EUR è coerente con la nuova soglia di esenzione di cui alla direttiva (UE) 2020/285. (6) La misura speciale resterà facoltativa per i soggetti passivi. I soggetti passivi hanno ancora la facoltà di scegliere il regime IVA normale ai sensi dell’articolo 290 della direttiva 2006/112/CE. (7) Secondo le informazioni fornite dall’Ungheria, la misura di deroga avrà solo un’incidenza trascurabile sull’importo complessivo del gettito nazionale riscosso allo stadio del consumo finale. (8) A seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio ( 4 ) , l’Ungheria non effettuerà alcun calcolo della compensazione a titolo dello stato delle risorse proprie IVA per l’esercizio finanziario 2021 e successivi. (9) Tenuto conto dell’incidenza positiva della misura speciale sulla riduzione degli oneri amministrativi relativi all’IVA e dei costi di conformità per le piccole imprese e per le autorità fiscali, nonché dell’assenza di ripercussioni rilevanti per il gettito IVA totale riscosso, è opportuno autorizzare l’Ungheria ad applicare la misura di deroga per un ulteriore periodo. (10) È opportuno che l’autorizzazione ad applicare la misura speciale sia limitata nel tempo. Il limite temporale dovrebbe essere sufficiente per consentire di valutare l’efficacia e l’adeguatezza della soglia. Inoltre, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/285, gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1 di tale direttiva, nonché devono applicare tali disposizioni a decorrere dal 1 o gennaio 2025. È opportuno pertanto autorizzare l’Ungheria ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2024. (11) Al fine di evitare effetti destabilizzanti, è opportuno che l’Ungheria sia autorizzata ad applicare la misura speciale senza interruzione. È opportuno pertanto concedere l’autorizzazione richiesta con effetto a decorrere dal 1 o gennaio 2022, così da garantire la continuità con le disposizioni precedenti di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1490. (12) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/1490, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2018/1490 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 La presente decisione si applica dal 1 o gennaio 2019 al 31 dicembre 2024.». Articolo 2 Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione. Articolo 3 L’Ungheria è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2022 Per il Consiglio Il presidente B. LE MAIRE ( 1 ) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1 . ( 2 ) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1490 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che autorizza l’Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU L 252 dell’8.10.2018, pag. 38 ). ( 3 ) Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese, e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese ( GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13 ). ( 4 ) Regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto ( GU L 165 dell’11.5.2021, pag. 9 ).

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 0073/2022 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La normativa riguarda l'esenzione IVA per piccole imprese, la soglia di fatturato per l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, e le deroghe nazionali alla direttiva IVA. Commercialisti e consulenti fiscali la consultano per verificare l'applicabilità del regime semplificato, gli obblighi di registrazione IVA, e l'impatto della transizione tra esenzione e imposizione ordinaria (effetto soglia).

Normative correlate

Circolare 180/2024
Decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, di recepimento della Direttiva (U…
Risoluzione AdE 633/2014
Trattamento ai fini Iva delle prestazioni rese nell'ambito dell'attività di ost…
Decreto Legislativo 10/2026
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore agg…
Decreto Legislativo 186/2025
Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul …
Decisione UE 2529/2025
Decisione di esecuzione (UE) 2025/2529 del Consiglio, dell’8 dicembre 2025, rec…
Direttiva UE 0516/2025
Rettifica della direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell’11 marzo 2025, che …

Altre normative del 2022

Modifica della denominazione nell’Archivio Comuni e Stati Esteri del Comune di Casorzo in… Risoluzione AdE 196 Modalità di attuazione dell’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, concernenti la… Provvedimento AdE 130 Proroga dei termini per l’utilizzo, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata … Provvedimento AdE 4081293 Regolarizzazione delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 com… Provvedimento AdE 197 Crediti d'imposta a favore di imprese energivore e gasivore – Incidenza dei ricavi deriva… Interpello AdE 4