Decisione di esecuzione (UE) 2022/81 del Consiglio del 18 gennaio 2022 recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1008/UE che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l’applicazione di una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
Cosa autorizza la Decisione UE 2022/81 alla Repubblica di Lettonia in materia di IVA sul legname?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2022/81 autorizza la Lettonia a continuare l'applicazione di una misura di deroga al sistema ordinario di IVA, specificamente per le operazioni relative al legname e servizi connessi. Questa deroga consente alla Lettonia di designare il destinatario (anziché il fornitore) come soggetto debitore dell'IVA, un meccanismo noto come "inversione contabile" o "reverse charge". La misura è stata originariamente introdotta per combattere le frodi IVA nel settore del legname, particolarmente vulnerabile a causa della presenza di numerosi piccoli operatori e fornitori individuali difficili da controllare. La Lettonia ha dimostrato che questo meccanismo si è rivelato molto efficace nel ridurre gli abusi. Tuttavia, la deroga è concessa solo fino al 31 dicembre 2024, con l'aspettativa che la Lettonia implementi altre misure convenzionali di controllo per affrontare il problema delle frodi in modo permanente, rendendo superflua un'ulteriore proroga oltre tale data.
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Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2022/81 del Consiglio del 18 gennaio 2022 recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1008/UE che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l’applicazione di una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
EN: Council Implementing Decision (EU) 2022/81 of 18 January 2022 amending Implementing Decision 2009/1008/EU authorising the Republic of Latvia to extend the application of a measure derogating from Article 193 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Testo normativo
20.1.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 13/49
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/81 DEL CONSIGLIO
del 18 gennaio 2022
recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1008/UE che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l’applicazione di una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
(
1
)
, in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
La decisione 2006/42/CE del Consiglio
(
2
)
ha autorizzato la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE
(
3
)
, al fine di designare il destinatario quale soggetto tenuto al versamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulla fornitura di legname o sulla prestazione di servizi connessi fino al 31 dicembre 2009. Con decisione di esecuzione 2009/1008/UE del Consiglio
(
4
)
, in deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, la Lettonia è stata autorizzata a continuare a designare il destinatario di legname o servizi connessi quale soggetto debitore dell’IVA nell’ambito di operazioni relative al legname fino al 31 dicembre 2012 («misura speciale»). In seguito a proroghe successive, tale autorizzazione scade il 31 dicembre 2021
(
5
)
.
(2)
Con lettera protocollata dalla Commissione il 4 aprile 2021 la Lettonia ha chiesto l’autorizzazione di continuare ad applicare la misura speciale. Unitamente a tale lettera, la Lettonia ha trasmesso una relazione sull’applicazione di tale misura speciale.
(3)
A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri con lettere del 9 agosto 2021, e la Spagna con lettera del 10 agosto 2021, della richiesta presentata dalla Lettonia. Con lettera del 10 agosto 2021 la Commissione ha comunicato alla Lettonia di disporre di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della richiesta.
(4)
Secondo la Lettonia il mercato del legname, uno dei settori più importanti della sua economia, è particolarmente sensibile alle frodi all’IVA, in quanto dominato dalla presenza di un numero cospicuo di piccoli operatori locali e di fornitori individuali. La natura del mercato e delle sue imprese ha dato luogo a frodi all’IVA che le autorità fiscali lettoni hanno difficoltà a controllare. Per combattere questo abuso, le autorità fiscali lettoni hanno introdotto il meccanismo di inversione contabile per il pagamento dell’IVA nelle operazioni relative al legname, che, secondo la relazione presentata dalla Lettonia, si è dimostrato molto efficace e ha ridotto notevolmente le frodi in tale mercato.
(5)
Generalmente le misure speciali di deroga sono concesse per un periodo limitato in modo da poter valutare se la misura speciale sia idonea ed efficace. Le misure speciali di deroga sono concesse per dare agli Stati membri il tempo di introdurre altre misure convenzionali a livello nazionale per monitorare la circolazione dei materiali, il pagamento dell’IVA e la conformità dei soggetti passivi, misure convenzionali che dovrebbero affrontare il rispettivo problema fino alla scadenza della misura speciale, rendendo in tal modo ridondante una proroga della stessa. Solo in casi eccezionali si concede una deroga, ritenuta una soluzione estrema, che consenta il ricorso alla procedura di inversione contabile per specifici settori oggetto di frode. Pertanto, prima della scadenza della proroga della misura speciale ai sensi della presente decisione di esecuzione, la Lettonia dovrebbe attuare altre misure convenzionali per combattere e prevenire le frodi in materia di IVA nel mercato del legname tali da non rendere più necessaria un’ulteriore proroga della misura speciale.
(6)
La Lettonia dovrebbe pertanto essere autorizzata ad applicare la misura speciale soltanto fino al 31 dicembre 2024.
(7)
Al fine di evitare effetti destabilizzanti, la Lettonia dovrebbe essere autorizzata ad applicare la misura speciale senza interruzione. È opportuno pertanto concedere l’autorizzazione richiesta con effetto dal 1
o
gennaio 2022, così da garantire la continuità con le disposizioni precedenti di cui alla decisione di esecuzione 2009/1008/UE.
(8)
La misura speciale di deroga non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA.
(9)
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2009/1008/UE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 2 della decisione di esecuzione 2009/1008/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2024.».
Articolo 2
La presente decisione si applica il giorno della sua notifica.
Articolo 3
La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
B. LE MAIRE
(
1
)
GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1
.
(
2
)
Decisione 2006/42/CE del Consiglio, del 24 gennaio 2006, che autorizza la Lettonia a prorogare l’applicazione di una misura di deroga all’articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari (
GU L 25 del 28.1.2006, pag. 31
).
(
3
)
Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (
GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1
).
(
4
)
Decisione di esecuzione 2009/1008/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2009, che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l’applicazione di una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (
GU L 347 del 24.12.2009, pag. 30
).
(
5
)
Decisione di esecuzione (UE) 2018/2006 del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1008/UE, che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l’applicazione di una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (
GU L 322 del 18.12.2018, pag. 20
).
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La Decisione riguarda il reverse charge IVA, l'inversione contabile e le deroghe all'articolo 193 della Direttiva 2006/112/CE sul sistema comune di IVA. I commercialisti che operano con fornitori lettoni di legname devono considerare questo meccanismo di split payment, che modifica l'ordinaria allocazione dell'obbligo di versamento dell'imposta sul valore aggiunto. La misura rappresenta un'eccezione al principio generale di tassazione nel paese di destinazione ed è rilevante per la corretta fatturazione e liquidazione IVA nelle transazioni transfrontaliere di materiali legnosi.
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