Decisione UE In vigore Iva

Decisione UE 0086/2021

Decisione di esecuzione (UE) 2021/86 del Consiglio del 22 gennaio 2021 che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

Pubblicato: 22/01/2021 In vigore dal: 22/01/2021 Documento ufficiale

Quale soglia di fatturato consente alle piccole imprese lituane di beneficiare dell'esenzione IVA secondo questa decisione?

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La Decisione di esecuzione (UE) 2021/86 autorizza la Lituania ad applicare un'esenzione dall'IVA per i soggetti passivi (imprese) il cui volume d'affari annuo non supera i 55.000 EUR. Questa misura rappresenta un innalzamento rispetto alla soglia precedente di 45.000 EUR, ed è stata richiesta dalla Lituania per semplificare gli obblighi fiscali delle piccole imprese. L'esenzione è facoltativa: le imprese possono comunque scegliere di applicare il regime IVA ordinario se preferiscono. La misura si applica dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024, termine entro il quale la Lituania dovrà adeguarsi alle nuove disposizioni semplificate previste dalla direttiva (UE) 2020/285, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2025. Secondo la Commissione europea, l'innalzamento della soglia riduce significativamente i costi di conformità amministrativa per le piccole imprese e gli oneri per le autorità fiscali, senza impatti rilevanti sul gettito IVA complessivo.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2021/86 del Consiglio del 22 gennaio 2021 che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto EN: Council Implementing Decision (EU) 2021/86 of 22 January 2021 authorising the Republic of Lithuania to apply a special measure derogating from Article 287 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax

Testo normativo

28.1.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 30/2 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/86 DEL CONSIGLIO del 22 gennaio 2021 che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( 1 ) , in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Ai sensi dell’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, la Lituania può applicare una franchigia dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 29 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione all’Unione. Mediante la decisione di esecuzione 2011/335/UE del Consiglio ( 2 ) , la Lituania è stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2020, a esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non superava il controvalore in moneta nazionale di 45 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione all’Unione. (2) Con lettera protocollata dalla Commissione il 18 giugno 2020, la Lituania ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE («misura di deroga») e innalzarne la soglia di esenzione a 55 000 EUR («innalzamento della soglia») dal 1 o gennaio 2021 al 31 dicembre 2024. Entro il 31 dicembre 2024 gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1 della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio ( 3 ) , che stabilisce disposizioni semplificate sull’IVA per le piccole imprese e, in particolare, sopprime l’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1 o gennaio 2025. (3) Sulla base della misura di deroga i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non superi i 55 000 EUR saranno esentati da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di IVA stabiliti indicati al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE. (4) La fissazione di una soglia più elevata per il regime speciale per le piccole imprese di cui agli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE costituisce una misura di semplificazione, in quanto può ridurre considerevolmente gli obblighi in materia di IVA cui sono soggette le piccole imprese. L’innalzamento della soglia richiesto è coerente con l’articolo 284 della direttiva 2006/112/CE. (5) In conformità dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda presentata dalla Lituania agli altri Stati membri con lettere del 10 e dell’11 agosto 2020. Con lettera del 12 agosto 2020 la Commissione ha comunicato alla Lituania di disporre di tutti i dati necessari per la valutazione della domanda. (6) La misura di deroga è facoltativa per i soggetti passivi, i quali potranno ancora optare per il regime IVA normale ai sensi dell’articolo 290 della direttiva 2006/112/CE. (7) Secondo i dati forniti dalla Lituania, la misura di deroga avrà solo un’incidenza trascurabile sul gettito fiscale complessivo riscosso allo stadio del consumo finale. (8) La misura di deroga non avrà un impatto negativo sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA in quanto la Lituania effettuerà il calcolo della compensazione in conformità dell’articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio ( 4 ) . (9) Considerato che l’innalzamento della soglia dovrebbe ridurre gli obblighi in materia di IVA e quindi i costi di conformità per le piccole imprese, oltre che gli oneri amministrativi per le autorità fiscali, e considerata l’assenza di ripercussioni rilevanti per il gettito IVA totale riscosso, è opportuno autorizzare la Lituania a continuare ad applicare la misura di deroga. (10) È opportuno che l’autorizzazione ad applicare la misura di deroga sia limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia sufficiente a consentire di valutare l’efficacia e l’adeguatezza dell’innalzamento della soglia. Inoltre, conformemente alla direttiva (UE) 2020/285, gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1 di tale direttiva e applicare tali disposizioni a decorrere dal 1 o gennaio 2025. È pertanto opportuno autorizzare la Lituania ad applicare la misura di deroga per un ulteriore periodo limitato, fino al 31 dicembre 2024. (11) A causa delle difficoltà causate dalla pandemia di COVID-19, la procedura per il rinnovo della misura di deroga ha richiesto più tempo del previsto e non è stata completata entro il 31 dicembre 2020. Senza un’applicazione retroattiva della presente decisione, le piccole imprese subirebbero perdite economiche. È pertanto opportuno applicare la presente decisione retroattivamente, a partire dal 1 o gennaio 2021, al fine di garantire la continuità giuridica della misura di deroga, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 In deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Lituania è autorizzata a esentare dall’imposta sul valore aggiunto i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 55 000 EUR. Articolo 2 Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione. Essa si applica dal 1 o gennaio 2021 al 31 dicembre 2024. Articolo 3 La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, le 22 gennaio 2021 Per il Consiglio Il presidente A. P. ZACARIAS ( 1 ) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1 . ( 2 ) Decisione di esecuzione 2011/335/UE del Consiglio, del 30 maggio 2011, che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU L 150 del 9.6.2011, pag. 6 ). ( 3 ) Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese ( GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13 ). ( 4 ) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell’imposta sul valore aggiunto ( GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9 ).

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La decisione riguarda il regime speciale per le piccole imprese secondo l'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE sul sistema comune IVA. Commercialisti e consulenti fiscali che operano in Lituania devono considerare questa soglia di esenzione IVA di 55.000 EUR, gli obblighi semplificati in materia di dichiarazioni IVA, e la compatibilità con le risorse proprie dell'Unione europea calcolate secondo il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89.

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