Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0245/2020

Decisione (UE) 2020/245 del Consiglio del 17 febbraio 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di partenariato istituito dall’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del Consiglio di partenariato e di quelli del comitato di partenariato, dei sottocomit

Pubblicato: 17/02/2020 In vigore dal: 17/02/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2020/245 del Consiglio del 17 febbraio 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di partenariato istituito dall’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del Consiglio di partenariato e di quelli del comitato di partenariato, dei sottocomitati e degli altri organi istituiti dal Consiglio di partenariato, nonché la fissazione dell’elenco dei sottocomitati per l’applicazione di tale accordo ad eccezione del titolo II dello stesso EN: Council Decision (EU) 2020/245 of 17 February 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Partnership Council established by the Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States,

Testo normativo

25.2.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 52/3 DECISIONE (UE) 2020/245 DEL CONSIGLIO del 17 febbraio 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di partenariato istituito dall’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del Consiglio di partenariato e di quelli del comitato di partenariato, dei sottocomitati e degli altri organi istituiti dal Consiglio di partenariato, nonché la fissazione dell’elenco dei sottocomitati per l’applicazione di tale accordo ad eccezione del titolo II dello stesso IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, l’articolo 100, paragrafo 2, e gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 8, primo comma, e l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra ( 1 ) («accordo»), è stato firmato a Bruxelles il 24 novembre 2017 ed è applicato in via provvisoria dal 1 o giugno 2018. (2) Gli articoli 362 e 363 dell’accordo istituiscono un Consiglio di partenariato e un comitato di partenariato per agevolare il funzionamento dell’accordo. (3) A norma dell’articolo 362, paragrafo 4, dell’accordo, il Consiglio di partenariato adotta il proprio regolamento interno e a norma dell’articolo 363, paragrafo 4, dell’accordo, il Consiglio di partenariato stabilisce, nel proprio regolamento interno, i compiti e il funzionamento del comitato di partenariato. (4) Al fine di garantire l’effettivo funzionamento dell’accordo, è opportuno adottare il regolamento interno del Consiglio di partenariato e quello del comitato di partenariato. (5) Conformemente alla decisione (UE) 2018/104 del Consiglio ( 2 ) , durante il periodo di applicazione provvisoria dell’accordo il Consiglio di partenariato può prendere decisioni solo su questioni che rientrano nell’ambito di applicazione provvisoria dell’accordo quale previsto da tale decisione. (6) A norma dell’articolo 364, paragrafo 2, dell’accordo, il Consiglio di partenariato può decidere di istituire sottocomitati e altri organi in settori specifici che lo assistano nell’esercizio delle sue funzioni. Inoltre, il Consiglio di partenariato deve stabilire, nel proprio regolamento interno, la composizione, i compiti e il funzionamento di tali sottocomitati e altri organi. (7) Il Consiglio di partenariato dovrà adottare il proprio regolamento interno e quelli del comitato di partenariato, dei sottocomitati e degli altri organi. (8) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di partenariato, poiché la decisione che adotta il regolamento interno del Consiglio di partenariato e quelli del comitato di partenariato, dei sottocomitati specializzati e degli altri organi istituiti dal Consiglio di partenariato e che fissa l’elenco dei sottocomitati, sarà vincolante per l’Unione. (9) La posizione dell’Unione in sede di nel Consiglio di partenariato dovrebbe pertanto basarsi sui progetti di decisione del Consiglio di partenariato. (10) La presente decisione non riguarda il progetto di decisione del Consiglio di partenariato, nella misura in cui è volta a disciplinare il funzionamento degli organi istituiti in forza dell’accordo in applicazione del titolo II dello stesso, che contiene disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune dell’Unione che rientrano nel campo di applicazione del titolo V, capo 2, del trattato sull’Unione europea. Lo scopo e l’oggetto di tali disposizioni sono distinti e indipendenti dallo scopo e dall’oggetto delle altre disposizioni dell’accordo che istituiscono un partenariato tra le parti. Parallelamente alla presente decisione sarà adottata una decisione distinta relativa al progetto di decisione del Consiglio di partenariato, nella misura in cui questa disciplina il funzionamento degli organi istituiti in forza dell’accordo in applicazione del titolo II dello stesso, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di partenariato istituito dall’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del Consiglio di partenariato e di quelli del comitato di partenariato, dei sottocomitati e degli altri organi istituiti dal Consiglio di partenariato, nonché la fissazione dell’elenco dei sottocomitati per l’applicazione dell’accordo ad eccezione del titolo II dello stesso si basa sul progetto di decisione del Consiglio di partenariato ( 3 ) . 2.   Possono essere accettate modifiche minori del progetto di decisione ad opera dei rappresentanti dell’Unione all’interno del Consiglio di partenariato senza un’ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2020 Per il Consiglio Il presidente J. BORRELL FONTELLES ( 1 ) GU L 23 del 26.1.2018, pag. 4 . ( 2 ) Decisione (UE) 2018/104 del Consiglio, del 20 novembre 2017, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra ( GU L 23 del 26.1.2018, pag. 1 ). ( 3 ) Cfr. documento ST 15226/19 su on http://register.consilium.europa.eu.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 0245/2020 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…

Altre normative del 2020

Dichiarazioni di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili … Risoluzione AdE 633 Esenzione dall'Iva delle importazioni e delle cessioni delle merci necessarie a contrasta… Interpello AdE 2020 Rettifica del 14/12/2020 Interpello AdE 2138217 Superbonus – immodificabilità opzione cessione del credito/sconto in fattura ex articolo … Interpello AdE 34 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 e “F24 enti pubbl… Risoluzione AdE 3